CATEGORIA: Lavoro, previdenza e scuola

Dimissioni per fatti concludenti: assenza, risoluzione e NASpI

Assenza oltre il termine del contratto collettivo o quindici giorni: come funziona la procedura, l'unica eccezione prevista e perché la NASpI non spetta.

Pubblicato da

Una malattia comunicata al telefono a un collega, un periodo difficile, un’assenza che si prolunga. Poi la lettera: il rapporto è risolto per dimissioni, nessun preavviso, nessuna indennità. E poi la seconda notizia, peggiore della prima: la domanda di disoccupazione viene respinta, perché chi si dimette non ha diritto alla NASpI. Questa non è una prassi aziendale: dal 2025 è una regola di legge, e conoscerla serve soprattutto a non finirci dentro.

L’articolo 19 della legge 203/2024, il cosiddetto collegato lavoro, ha introdotto nel decreto legislativo 151/2015 una regola nuova: l’assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato o, in mancanza, oltre quindici giorni, consente al datore di comunicarla all’Ispettorato nazionale del lavoro e comporta che il rapporto si intenda risolto per volontà del lavoratore. La circolare INPS del 22 dicembre 2025 ha chiarito che in quel caso la cessazione non è involontaria e la NASpI non spetta.

Come funziona, passaggio per passaggio

Il presupposto è l’assenza ingiustificata che si prolunga oltre il termine fissato dal contratto collettivo applicato al rapporto. Se quel contratto non prevede nulla, il termine di legge è di quindici giorni.

Il datore di lavoro informa la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione.

L’effetto è che il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore, senza applicare la procedura ordinaria delle dimissioni, quindi senza convalida telematica.

Un punto che conviene sapere subito: secondo i chiarimenti ministeriali la risoluzione non è automatica. Dipende dall’iniziativa del datore di lavoro, che può scegliere di avviare la procedura oppure di non farlo. Questo significa che, finché la comunicazione non c’è stata, c’è spazio per sanare la situazione.

L’eccezione che salva la posizione

La norma non si applica se il lavoratore dimostra di non avere potuto comunicare i motivi dell’assenza per causa di forza maggiore o per un fatto imputabile al datore di lavoro.

È l’unica via di uscita prevista, e si costruisce con prove concrete: un ricovero, una documentazione sanitaria che attesta l’impossibilità, un provvedimento dell’autorità, un’emergenza familiare documentata, oppure la prova che la comunicazione era stata inviata e il datore l’ha ignorata o che il canale indicato dall’azienda non funzionava.

Dove l’impossibilità viene dimostrata, o dove la comunicazione del datore risulta non veritiera, la risoluzione può essere contestata e il diritto alla prestazione può tornare in gioco se sussistono i requisiti ordinari. È un passaggio che va verificato sul testo ufficiale dei chiarimenti e nella situazione concreta, perché qui le ricostruzioni divulgative non sono tutte allineate.

Perché la NASpI non spetta

L’indennità di disoccupazione è riconosciuta a chi perde il lavoro per un evento involontario. La cessazione per dimissioni, anche quando deriva da questa procedura, non è involontaria, e quindi non apre il diritto alla prestazione.

È la ragione per cui questa regola pesa molto più di quanto sembri: non toglie solo il preavviso, toglie il sostegno al reddito nel momento in cui serve.

Che cosa fare, se la comunicazione è già arrivata

Raccogli subito la documentazione dell’assenza, perché i termini per reagire sono brevi e le prove si deteriorano: certificati, referti, ricoveri, comunicazioni inviate anche via messaggio, tabulati delle chiamate, email con la data.

Verifica quale contratto collettivo è applicato al rapporto e che termine prevede per l’assenza ingiustificata, perché se il datore ha agito prima di quel termine la procedura è viziata.

Controlla se la comunicazione all’Ispettorato è stata effettivamente fatta e in che data.

Presenta comunque la domanda di prestazione, se ritieni che la cessazione non sia a te imputabile, perché un diniego impugnabile è meglio di una domanda mai presentata.

E fatti assistere: in questa materia la contestazione va impostata sul piano del rapporto di lavoro e su quello previdenziale insieme, con termini diversi.

Come si evita

Tre regole semplici valgono più di qualunque ricorso.

Comunicare sempre l’assenza, anche quando sembra ovvia, e farlo per iscritto, su un canale che lasci prova: email, messaggio, . Una telefonata a un collega non è una comunicazione.

Inviare i certificati nei modi previsti e conservare la ricevuta dell’invio.

Se la situazione è complessa, per esempio un conflitto in corso o un demansionamento, non reagire con l’assenza: è esattamente il terreno su cui questa norma opera, e una pausa non comunicata può diventare una dimissione.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo verifica prima di tutto due date e un documento: la data in cui è iniziata l’assenza, il termine previsto dal contratto collettivo applicato e la data della comunicazione all’Ispettorato, perché se la sequenza non torna la procedura è viziata. Ricostruisce poi tutte le comunicazioni che hai inviato, anche informali, che spesso esistono e nessuno le cerca. Imposta la posizione sull’eccezione di legge, cioè l’impossibilità per forza maggiore o per fatto imputabile al datore, con le prove documentali. Sul versante previdenziale valuta la domanda e l’eventuale ricorso contro il diniego. Indirizza alle sedi competenti quando serve un intervento sul rapporto di lavoro, perché questa materia richiede piani distinti. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

La lettera o la comunicazione ricevuta dal datore, il contratto di lavoro con l’indicazione del contratto collettivo applicato, le buste paga, i certificati e i referti del periodo di assenza, tutte le comunicazioni inviate con la prova dell’invio e la data, l’eventuale provvedimento dell’Ispettorato e la domanda di prestazione con l’esito.

Tempi realistici e possibili esiti

Le contestazioni fondate su un vizio della procedura, per esempio il termine del contratto collettivo non rispettato o la comunicazione all’Ispettorato mancante, hanno la posizione più solida. Quelle fondate sull’impossibilità di comunicare dipendono interamente dalla documentazione sanitaria o dalle prove dell’impedimento. Sul versante previdenziale i tempi del ricorso amministrativo sono di mesi. Va detto con franchezza che dove l’assenza è prolungata e non documentata il margine è ridotto. Lo Sportello verifica la procedura e prepara la contestazione, senza garantire l’esito.

Per approfondire: legge 203/2024 · circolare INPS del 22 dicembre 2025 · Ispettorato nazionale del lavoro

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Mi hanno scritto che mi sono dimesso da solo: come è possibile?

Dal 2025 l’assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato o, in mancanza, oltre quindici giorni, comunicata dal datore all’Ispettorato del lavoro, comporta che il rapporto si intenda risolto per tua volontà. Verifica subito quale termine prevede il tuo contratto collettivo e la data della comunicazione.

Quindi perdo la disoccupazione?

In questi casi l’INPS ha chiarito che la cessazione non è involontaria e la NASpI non spetta. È la conseguenza più pesante della norma. Presenta comunque la domanda se ritieni che la cessazione non sia a te imputabile: un diniego si può impugnare, una domanda non presentata no.

Ero ricoverato e non potevo avvisare nessuno.

È l’eccezione prevista dalla legge: la regola non si applica se dimostri di non avere potuto comunicare i motivi dell’assenza per forza maggiore o per fatto imputabile al datore. Raccogli subito la documentazione sanitaria del ricovero e tutto quello che prova l’impossibilità, perché su quello si gioca tutto.

Il mio contratto collettivo prevede un termine più lungo di quindici giorni.

Allora vale quello: i quindici giorni si applicano solo in mancanza di una previsione del contratto collettivo applicato al rapporto. Se il datore ha avviato la procedura prima della scadenza del termine contrattuale, la procedura è viziata e la risoluzione è contestabile.

Avevo mandato un messaggio al mio responsabile.

Conservalo: una comunicazione esiste anche se informale, e se il datore l’ha ricevuta e ignorata la tua posizione cambia. Recupera messaggi, email, tabulati e qualunque traccia dell’invio, perché nella maggior parte dei casi qualcosa esiste e non viene cercato.

Il datore mi ha detto che mi licenziava e poi ha usato questa procedura.

Sono due cose diverse, con conseguenze opposte sulla NASpI, e la differenza va ricostruita con i documenti: verifica che cosa risulta nelle comunicazioni ufficiali e nella comunicazione all’Ispettorato. Se la procedura è stata usata per evitare le conseguenze di un licenziamento, è contestabile.

Hai un problema? Scrivici

Racconta il tuo caso allo Sportello +Tutela di Consumerismo: un operatore lo legge, lo valuta gratuitamente e ti ricontatta entro 24 ore. Non stai firmando nulla e non prendi nessun impegno.

Scegli di che cosa si tratta.
Racconta il tuo caso. Servono almeno 30 caratteri per capire il caso.
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio. Indirizzo email non valido.
Campo obbligatorio. Numero di telefono non valido.
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio. Due lettere, per esempio TP.
Il consenso è necessario per gestire la segnalazione.

Invio in corso...

Segnalazione inviata. Ti arriva subito un'email di conferma con il riferimento da citare: se non la vedi, guarda nella posta indesiderata. Un operatore dello Sportello +Tutela ti ricontatta entro 24 ore.
 ⁠
Pubblicato da