CATEGORIA: Lavoro, previdenza e scuola

Ferie, riposi, malattia e permessi: che cosa dice la legge

Quattro settimane di cui due nell'anno, divieto di monetizzazione, undici ore di riposo e malattia che sospende le ferie: le regole e come farle valere.

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Ferie accumulate da tre anni che l’azienda propone di pagare invece di far godere. Una settimana di malattia durante le ferie già approvate, con il dubbio se si recuperano. Undici ore di riposo che non ci sono mai, fra una chiusura serale e un’apertura mattutina. Sono questioni che sembrano minori e invece sono diritti con una disciplina precisa, in parte indisponibile.

Il decreto legislativo 66/2003 e l’articolo 2109 del Codice civile fissano i riferimenti: almeno quattro settimane di ferie retribuite all’anno, di cui due da godere nell’anno di maturazione, consecutive se il lavoratore lo chiede, e le altre due entro i diciotto mesi successivi alla fine di quell’anno. Le ferie non possono essere sostituite da denaro, salvo la cessazione del rapporto, e il diritto non è rinunciabile. Il riposo giornaliero è di undici ore consecutive ogni ventiquattro e quello settimanale di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni.

Le ferie, con le regole che contano

Il minimo legale è di quattro settimane, e la contrattazione collettiva può prevedere di più, non di meno.

Almeno due settimane vanno godute nell’anno di maturazione, consecutive se il lavoratore le chiede così. Le due residue vanno godute entro diciotto mesi dalla fine dell’anno di maturazione.

La monetizzazione è ammessa solo alla cessazione del rapporto, o nei casi eccezionali riconosciuti: un’azienda che propone di pagare le ferie invece di concederle, a rapporto in corso, sta proponendo qualcosa che il diritto non consente, e la rinuncia del lavoratore non lo sana.

Il momento lo decide il datore di lavoro, bilanciando le esigenze dell’impresa e l’interesse del lavoratore, con i limiti che la contrattazione collettiva può porre. Non è quindi una scelta libera del lavoratore, ma non è nemmeno una decisione arbitraria dell’azienda.

Due dettagli utili: le ferie maturano anche durante il periodo di prova e anche nei rapporti di durata inferiore all’anno, in proporzione.

Riposi e pause

Undici ore consecutive di riposo ogni ventiquattro, con le eccezioni previste per il lavoro a turni e per la reperibilità. È la regola che nei fatti limita la durata della giornata di lavoro, ed è la più violata nei settori con apertura serale e riapertura mattutina.

Almeno ventiquattro ore consecutive di riposo ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica, cumulabili con il riposo giornaliero e calcolabili come media su un periodo non superiore a quattordici giorni. Per il lavoro domenicale la giurisprudenza riconosce una maggiorazione retributiva e il riposo compensativo.

La pausa, per chi lavora più di sei ore al giorno: durata e modalità le fissa la contrattazione collettiva e, in mancanza, la pausa non può essere inferiore a dieci minuti, collocata nel corso della giornata tenendo conto delle esigenze organizzative.

Malattia e ferie, il punto che genera più dubbi

Ferie e malattia di regola non si sovrappongono: la malattia sospende le ferie, a condizione che sia comunicata e che la sua natura sia incompatibile con la finalità di riposo delle ferie stesse.

In pratica: se ti ammali durante le ferie e lo comunichi nei modi previsti, inviando il certificato, quei giorni non si consumano come ferie e restano da godere.

La differenza la fa la comunicazione tempestiva: un malessere non comunicato non sospende nulla, perché nessuno può ricostruirlo dopo.

Sul periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia, il cosiddetto comporto, la disciplina sta nel contratto collettivo applicato e cambia da settore a settore: è il primo documento da leggere quando l’assenza si prolunga, perché il superamento di quel periodo apre al datore una possibilità che prima non ha.

I permessi riconosciuti

Le fonti consultate indicano fra i permessi retribuiti più ricorrenti quelli per decesso o grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un convivente, quelli per di sangue o di midollo osseo, quelli per lo svolgimento di cariche pubbliche elettive e quelli per sostenere esami e concorsi, oltre ai permessi per motivi personali riconosciuti da molti contratti collettivi.

Esistono poi i permessi e i congedi previsti per l’assistenza a familiari con disabilità e quelli legati alla maternità e alla paternità, compresi i riposi giornalieri nel primo anno di vita del figlio: hanno presupposti, durate e procedure proprie, che dipendono dalla situazione familiare e dal rapporto di lavoro. Qui non riportiamo durate e quantità, perché variano per categoria e vanno verificate sul caso: è il tipo di informazione in cui un numero sbagliato produce una domanda respinta.

Quello che vale sempre: la richiesta va fatta per iscritto, con la documentazione prevista, e la risposta va conservata. Un permesso chiesto a voce e negato a voce non lascia traccia.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo parte dal contratto collettivo applicato, perché su ferie, riposi, comporto e permessi è quel documento a riempire gli spazi che la legge lascia aperti, e quasi nessuno lo legge. Verifica le ferie maturate e non godute e la loro collocazione nel tempo, perché la regola delle due settimane nell’anno e delle due entro diciotto mesi è il metro con cui si misura un accumulo irregolare. Indica che cosa non è disponibile nemmeno con il consenso del lavoratore, a partire dalla monetizzazione a rapporto in corso. Imposta per iscritto la richiesta di fruizione o la contestazione, che è l’unico modo di lasciare traccia. E dove le violazioni sono strutturali, per esempio riposi giornalieri sistematicamente non rispettati, prepara la segnalazione all’Ispettorato nazionale del lavoro. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

Il contratto di lavoro con l’indicazione del contratto collettivo applicato, le buste paga con il prospetto delle ferie maturate e godute, i turni e i cartellini o le registrazioni delle presenze, le richieste di ferie e permessi inviate con le risposte ricevute, i certificati di malattia con la prova dell’invio e, se c’è stata una contestazione, la lettera ricevuta con la data.

Tempi realistici e possibili esiti

Le richieste di fruizione di ferie maturate e non godute, avanzate per iscritto, si risolvono di regola in via interna in settimane. Le contestazioni sull’orario e sui riposi hanno esito legato alla documentazione delle presenze: dove i turni sono registrati la posizione è solida, dove non lo sono serve altro materiale. Le questioni di comporto hanno tempi più lunghi e dipendono interamente dal contratto collettivo applicato. Le segnalazioni all’Ispettorato producono verifiche con tempi variabili. Lo Sportello verifica i conteggi e imposta la richiesta, senza garantire l’esito.

Per approfondire: decreto legislativo 66/2003 · Codice civile · Ispettorato nazionale del lavoro · guida su riposi, ferie e congedi

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Quante ferie mi spettano e quando devo goderle?

Almeno quattro settimane all’anno, di cui due da godere nell’anno di maturazione, consecutive se le chiedi così, e le altre due entro diciotto mesi dalla fine di quell’anno. La contrattazione collettiva può prevederne di più, mai di meno: è un minimo di legge.

L’azienda mi propone di pagarmi le ferie invece di farmele fare.

La monetizzazione è ammessa solo alla cessazione del rapporto o nei casi eccezionali riconosciuti: a rapporto in corso quella proposta non è consentita, e il tuo consenso non la rende valida, perché il diritto alle ferie non è rinunciabile. Metti la richiesta di fruizione per iscritto.

Mi sono ammalato durante le ferie: li recupero quei giorni?

Di regola sì: la malattia sospende le ferie, a condizione che sia comunicata e che la sua natura sia incompatibile con la finalità di riposo delle ferie. La differenza la fa la comunicazione tempestiva con l’invio del certificato: un malessere non comunicato non sospende nulla.

Lavoro fino a mezzanotte e rientro alle sette: è legittimo?

Il riposo giornaliero è di undici ore consecutive ogni ventiquattro, con eccezioni previste per il lavoro a turni e per la reperibilità. Un rientro a sette ore di distanza non rispetta quella misura: documenta i turni, perché su queste contestazioni l’esito dipende dalla registrazione delle presenze.

Ho diritto a una pausa durante la giornata?

Se lavori più di sei ore al giorno sì. Durata e modalità le fissa il contratto collettivo applicato e, in mancanza di una previsione, la pausa non può essere inferiore a dieci minuti, collocata nel corso della giornata tenendo conto delle esigenze organizzative.

Quanto posso restare assente per malattia senza rischiare?

Il periodo massimo di conservazione del posto, il comporto, lo stabilisce il contratto collettivo applicato e cambia da settore a settore: è il primo documento da leggere quando l’assenza si prolunga, perché il superamento di quel periodo apre al datore una possibilità che prima non ha.

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