Tredici settimane in quattro anni, sessantotto giorni per la domanda e la regola nuova sulle dimissioni precedenti: durata, decalage e decadenze.
Il rapporto finisce, la domanda si presenta online, e poi comincia la parte che nessuno spiega: il termine da rispettare, il calcolo della durata, la riduzione mensile dell’importo, i comportamenti che fanno perdere tutto. La NASpI è la prestazione più richiesta e anche quella che si perde più spesso per errori evitabili.
La NASpI, disciplinata dal decreto legislativo 22/2015, spetta a chi ha perso involontariamente un lavoro dipendente e può far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti. La domanda va presentata all’INPS entro sessantotto giorni dalla fine del rapporto. La durata è pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni, fino a un massimo di ventiquattro mesi, e l’importo si riduce del tre per cento al mese a partire dal sesto mese, dall’ottavo per chi ha più di cinquantacinque anni al momento della domanda.
È il termine che fa perdere più prestazioni, e la ragione è che decorre dalla fine del rapporto e non da quando ci si organizza.
In alcune situazioni il computo parte da un momento diverso, per esempio in caso di maternità, malattia, infortunio, controversie in corso o indennità sostitutiva del preavviso. Sono eccezioni da far verificare, non da dare per scontate.
Sulla decorrenza conviene saperlo in anticipo: se la domanda è presentata entro otto giorni dalla cessazione, la prestazione decorre dall’ottavo giorno; se è presentata dopo, decorre dal giorno successivo alla domanda. Tradotto: presentare la domanda subito non è solo prudente, vale denaro.
È la novità che spiazza di più, perché riguarda chi ha fatto tutto correttamente nell’ultimo rapporto.
Dal primo gennaio 2025, chi nei dodici mesi precedenti alla perdita involontaria del lavoro aveva lasciato un rapporto a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, fuori dai casi protetti, deve poter far valere almeno tredici settimane di contribuzione maturate dopo quell’uscita.
Il caso tipico è chi si dimette per cambiare lavoro, viene licenziato dopo pochi mesi e scopre che le settimane utili sono troppo poche. Chi sta valutando un cambio di lavoro farebbe bene a tenerne conto prima di dimettersi, perché questa regola si applica a prescindere dalle intenzioni.
Le settimane di prestazione sono pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni, con il limite di ventiquattro mesi.
Non si contano i periodi già utilizzati per una precedente NASpI, quindi chi ha percepito la prestazione di recente ha una durata più breve.
L’importo si calcola sulla retribuzione degli ultimi quattro anni secondo i parametri di legge, con un massimale annuale aggiornato: per avere la cifra esatta conviene usare il servizio di calcolo dell’INPS, perché i valori cambiano ogni anno.
E dal sesto mese scatta la riduzione del tre per cento mensile, e dall’ottavo mese per chi ha più di cinquantacinque anni: un dato da considerare quando si pianifica la ricerca di un lavoro, perché una prestazione lunga vale progressivamente meno.
La rioccupazione non comunicata. Se si inizia un nuovo lavoro, dipendente o autonomo, va comunicato secondo le regole previste: la mancata comunicazione comporta la decadenza e la restituzione di quanto percepito, che è la situazione peggiore in cui trovarsi.
Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità: la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, la stipula del patto di servizio e la partecipazione alle iniziative previste. Non presentarsi alle convocazioni, senza un giustificato motivo documentato, costa la prestazione.
Il rifiuto di un’offerta di lavoro considerata congrua secondo i criteri stabiliti.
E, su un piano diverso, il raggiungimento dei requisiti pensionistici o il riconoscimento di una pensione diretta.
La regola pratica è una sola: ogni cambiamento della propria situazione va comunicato prima, non dopo, e ogni convocazione va documentata.
Se la domanda viene respinta, la comunicazione indica il motivo: è da quello che si parte.
I motivi più frequenti sono tre: la cessazione considerata volontaria, i requisiti contributivi insufficienti e la domanda tardiva.
Contro il provvedimento si propone ricorso amministrativo al comitato competente, e in caso di esito negativo resta la via giudiziaria. La regola generale indicata dall’istituto è novanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, con slittamento al primo giorno lavorativo utile se il termine cade di festivo. Se invece l’istituto non risponde affatto, il silenzio-rifiuto si impugna entro novanta giorni che decorrono dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda: l’attesa indefinita di una risposta è l’errore più comune. La prima cosa da fare resta segnare la data della comunicazione.
Quando il diniego dipende dalla qualificazione della cessazione, per esempio una risoluzione presentata come dimissioni, la questione va affrontata su due piani insieme, quello previdenziale e quello del rapporto di lavoro.
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo verifica prima di tutto le date, perché i sessantotto giorni e la decorrenza dall’ottavo giorno valgono denaro e si perdono per distrazione. Controlla il requisito contributivo nei quattro anni e, dal 2025, anche l’eventuale dimissione volontaria nei dodici mesi precedenti, che è la causa di diniego più nuova e meno conosciuta. Legge il provvedimento di rigetto e individua il motivo reale, perché da quello dipende se il ricorso ha basi. Prepara il ricorso amministrativo nei termini e, dove il problema è la qualificazione della cessazione, imposta la questione anche sul piano del rapporto di lavoro. E indica gli obblighi di comunicazione da rispettare per non perdere la prestazione già ottenuta. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
La lettera di cessazione o di licenziamento con la data, le buste paga degli ultimi quattro anni o l’estratto contributivo, l’eventuale accordo di risoluzione, la domanda presentata con la data e la ricevuta, il provvedimento dell’INPS con il motivo del diniego, le comunicazioni ricevute dal centro per l’impiego e la documentazione di eventuali impedimenti.
Le domande complete vengono di regola definite in alcune settimane, con pagamento dei primi ratei nei tempi di lavorazione dell’istituto. I dinieghi per domanda tardiva hanno margini molto ridotti, salvo le eccezioni sul computo del termine. I dinieghi per requisito contributivo si risolvono quando emergono periodi non registrati, quindi la verifica dell’estratto è sempre utile. I ricorsi amministrativi hanno tempi di mesi. Lo Sportello verifica requisiti e termini e prepara il ricorso, senza garantire l’esito.
Per approfondire: decreto legislativo 22/2015 · INPS · scheda sindacale aggiornata al 2026
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Sessantotto giorni dalla fine del rapporto, e il termine decorre dalla cessazione, non da quando ti organizzi. In alcuni casi, come maternità, malattia, infortunio o controversie, il computo parte da un momento diverso: è un’eccezione da far verificare e non da dare per scontata.
Sì, e non solo per prudenza: se presenti la domanda entro otto giorni dalla cessazione la prestazione decorre dall’ottavo giorno, mentre se la presenti dopo decorre dal giorno successivo alla domanda. Ogni giorno di attesa, oltre quella soglia, è un giorno di indennità in meno.
Sì, ed è la novità più insidiosa. Dal primo gennaio 2025, se nei dodici mesi precedenti alla perdita involontaria del lavoro hai lasciato un rapporto a tempo indeterminato per dimissioni o risoluzione consensuale, fuori dai casi protetti, devi avere almeno tredici settimane di contribuzione maturate dopo quell’uscita.
La durata è pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni, fino a ventiquattro mesi. L’importo si riduce del tre per cento al mese dal sesto mese, e dall’ottavo per chi ha più di cinquantacinque anni alla domanda: è un elemento da considerare nel pianificare la ricerca di lavoro.
Sì, sempre e prima, secondo le regole previste per il lavoro dipendente e per quello autonomo. La mancata comunicazione comporta la decadenza e la restituzione di quanto percepito, che è la conseguenza peggiore: molte situazioni critiche nascono da un lavoro di pochi giorni non comunicato.
Sì, con ricorso amministrativo al comitato competente entro novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, secondo la regola generale indicata dall’istituto, e poi eventualmente in sede giudiziaria. Se l’INPS non ha risposto affatto, il termine decorre dal centoventunesimo giorno dopo la domanda. Segna subito la data della comunicazione e parti dal motivo indicato nel rigetto, perché da quello dipende la strategia.
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