CATEGORIA: +Tutela Auto e moto, sinistri e multe

Hai venduto l’auto e ti arrivano ancora multe e bollo?

Sessanta giorni per trascrivere al PRA, e l'obbligo è dell'acquirente: che cosa rischi se non lo fa e le tre strade per uscirne.

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Hai venduto l’auto due anni fa, hai consegnato le chiavi e i documenti, e da allora non ci hai più pensato. Poi arriva una multa, poi il bollo, poi un preavviso di fermo. Per i registri pubblici quel veicolo è ancora tuo, perché chi l’ha comprato non ha mai trascritto il passaggio. È una situazione frequente e si risolve, ma la differenza fra risolverla in un mese e trascinarla per anni sta tutta in quello che hai conservato al momento della vendita.

La trascrizione del passaggio al Pubblico registro automobilistico va richiesta entro sessanta giorni dall’autentica della firma, e tocca all’acquirente. Finché non avviene, chi risulta intestatario riceve multe, bollo e atti della riscossione, e risponde civilmente dei danni causati dal veicolo.

Come funziona la vendita fra privati

Il trasferimento si perfeziona con l’atto di vendita e l’autentica della firma del venditore, che può essere fatta da un notaio, presso gli uffici che svolgono questo servizio o da un’agenzia di pratiche auto. Da quel momento decorrono i sessanta giorni entro i quali l’acquirente deve chiedere la trascrizione al Pubblico registro automobilistico e l’aggiornamento dei documenti del veicolo.

Chi non lo fa nei termini rischia una sanzione pecuniaria che parte da alcune centinaia di euro e può superare i tremila; se viene fermato alla guida con i documenti non aggiornati, si aggiunge una seconda sanzione e il ritiro della carta di circolazione. Gli importi vengono aggiornati periodicamente, ma l’ordine di grandezza è questo, e spiega perché conviene insistere perché la pratica venga fatta.

Che cosa succede se non viene trascritto

Per l’amministrazione il proprietario è chi risulta dal registro. Finché il passaggio non è trascritto, quindi, a te arrivano:

Le multe, perché il verbale viene notificato all’intestatario. La sanzione in denaro resta formalmente a carico suo in solido, e per far decurtare i punti a chi guidava devi comunicare i dati del conducente entro sessanta giorni, cosa che non puoi fare se non sai chi guidava.

Il bollo, perché la tassa è dovuta da chi risulta intestatario alla scadenza, e dopo qualche anno di arretrati arriva la cartella e il preavviso di fermo.

E, cosa più seria di tutte, la responsabilità civile per i danni provocati dal veicolo, che la legge pone sul proprietario in solido con il conducente. La responsabilità penale resta di chi guidava, ma il risarcimento può essere chiesto a te.

Le tre strade per uscirne

La scelta dipende da che cosa hai in mano e da quanto tempo è passato.

La dichiarazione di perdita di possesso. Si presenta al Pubblico registro automobilistico e ferma la tassa automobilistica a partire dal periodo successivo. È la via più rapida ed economica, ma non è retroattiva: le annualità già maturate e le multe già arrivate restano a tuo carico e vanno contestate a parte.

La trascrizione a tutela del venditore. Se hai conservato l’originale dell’atto di vendita, puoi essere tu a far trascrivere il passaggio, anticipando i costi, le sanzioni e gli interessi che l’acquirente non ha pagato. È la strada che chiude la questione alla radice, perché il registro viene allineato alla realtà, ma richiede quell’originale: è il motivo per cui non va mai consegnato tutto all’acquirente senza tenerne copia.

La via giudiziaria. Quando l’atto originale non c’è più o l’acquirente è irreperibile, si chiede al giudice di accertare la perdita del possesso con effetto dalla data dell’autentica. È la soluzione più completa, perché retroagisce, ma comporta tempi e costi e va valutata rispetto all’entità di quello che ti stanno chiedendo.

Le multe e il bollo già arrivati

Non si cancellano da sole, nemmeno dopo la regolarizzazione. Ogni verbale va contestato nei termini, allegando l’atto di vendita con la data certa e la documentazione della consegna del veicolo: trenta giorni per il Giudice di pace, sessanta per il Prefetto dalla notifica. Per il bollo, l’istanza va all’ente che lo riscuote, con gli stessi documenti.

Il punto critico è sempre lo stesso: serve un documento con data certa che provi quando il veicolo è uscito dalla tua disponibilità. L’atto di vendita autenticato lo è. Un accordo scritto a mano fra due persone, no.

Che cosa fare quando vendi, per non trovarti qui

Conserva una copia dell’atto di vendita autenticato e non consegnare mai l’unico originale senza averne traccia. Annota data e ora della consegna del veicolo e, se puoi, fatti firmare una ricevuta che dia atto del passaggio delle chiavi e dei documenti. Fotografa il contachilometri e lo stato del mezzo. E soprattutto, fra i sessanta e i settanta giorni dopo la vendita, verifica al Pubblico registro che la trascrizione sia avvenuta: costa pochi euro ed è il controllo che evita tutto il resto.

Ricorda infine di disdire o volturare la polizza, perché un veicolo che non è più tuo ma è ancora assicurato a tuo nome crea problemi di segno opposto, e di comunicare la vendita dove serve.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo ricostruisce la posizione del veicolo e ti dice quale delle tre strade è praticabile nel tuo caso, in base ai documenti che hai conservato e a quanto ti stanno chiedendo. Prepara la contestazione dei verbali e l’istanza per il bollo, allegando la documentazione con data certa, e segue la regolarizzazione al registro. Se è già arrivato un atto della riscossione, verifica le notifiche e la delle annualità prima di qualunque pagamento. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

L’atto di vendita con l’autentica della firma e la sua data, la copia dei documenti consegnati all’acquirente, l’eventuale ricevuta di consegna del veicolo, i dati identificativi dell’acquirente, i verbali e gli avvisi ricevuti con le date di notifica, l’estratto di ruolo se è già arrivata una cartella, e la visura del Pubblico registro che fotografa l’intestazione attuale.

Tempi realistici e possibili esiti

La dichiarazione di perdita di possesso si presenta in giornata e produce effetti dal periodo d’imposta successivo. La trascrizione a tutela del venditore richiede alcune settimane e la disponibilità dell’atto originale. La via giudiziaria richiede mesi, ma è l’unica che retroagisce alla data della vendita. Le contestazioni dei singoli verbali hanno buone probabilità quando l’atto autenticato è presente e la data è anteriore alla violazione. Lo Sportello verifica la documentazione e prepara le istanze, senza garantire l’esito.

Per approfondire: Codice della strada

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Entro quando va trascritto il passaggio di proprietà?

Entro sessanta giorni dall’autentica della firma sull’atto di vendita, e l’obbligo è dell’acquirente. Oltre il termine scatta una sanzione a suo carico, e se viene fermato alla guida con i documenti non aggiornati si aggiunge una seconda sanzione con il ritiro della carta di circolazione.

Ho venduto l’auto e mi arrivano le multe. Devo pagarle?

Il verbale viene notificato a chi risulta intestatario, quindi a te, ma puoi contestarlo allegando l’atto di vendita autenticato con data anteriore alla violazione. I termini sono quelli ordinari, trenta giorni per il Giudice di pace e sessanta per il Prefetto: non lasciarli scadere aspettando che la situazione si sistemi da sola.

Che cos’è la dichiarazione di perdita di possesso?

È una dichiarazione che presenti al Pubblico registro automobilistico e che ferma la tassa automobilistica a partire dal periodo successivo. È rapida e poco costosa, ma non è retroattiva: le annualità già maturate e le multe già notificate restano a tuo carico e vanno contestate separatamente.

Posso fare io la trascrizione al posto dell’acquirente?

Sì, se hai conservato l’originale dell’atto di vendita: è la cosiddetta trascrizione a tutela del venditore, con cui anticipi i costi e le sanzioni non pagate dall’acquirente e allinei il registro alla realtà. È il motivo per cui l’originale non va mai consegnato senza tenerne traccia.

L’acquirente è irreperibile e non ho più l’atto originale.

Resta la via giudiziaria: si chiede al giudice di accertare la perdita del possesso con effetto dalla data dell’autentica, ed è l’unica soluzione che retroagisce. Richiede tempi e costi, quindi va valutata rispetto all’importo complessivo che ti viene chiesto fra bollo, multe e atti della riscossione.

Rispondo anche dei danni causati da chi guida?

Il proprietario risponde civilmente in solido con il conducente per i danni provocati dalla circolazione del veicolo, e per l’amministrazione il proprietario sei tu finché il registro dice così. La responsabilità penale resta invece di chi guidava. È la ragione per cui questa situazione va chiusa in fretta, anche quando gli importi in gioco sembrano modesti.

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