Le somme già sul conto e quelle accreditate dopo seguono regole diverse: quali soglie proteggono stipendio e pensione e come si fanno valere.
Provi a prelevare e la carta non funziona. Chiami la banca e scopri che il conto è bloccato: è arrivato un atto di pignoramento. La reazione istintiva è pensare che abbiano preso tutto. Quasi mai è così: la legge protegge una parte di quello che c’è sul conto, e la protezione cambia a seconda di che cosa sono quelle somme e di quando sono arrivate. Capire questa distinzione è ciò che permette di recuperare la disponibilità del necessario.
Le somme già accreditate prima del pignoramento sono pignorabili solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Quelle accreditate dopo seguono i limiti ordinari, di regola un quinto. La pensione, inoltre, è impignorabile fino al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di mille euro.
Il creditore notifica l’atto alla banca e a te. Da quel momento la banca blocca le somme fino a concorrenza dell’importo indicato, aumentato della metà, e non può più eseguire pagamenti a tuo favore su quelle somme. Il blocco non riguarda necessariamente tutto il saldo: riguarda l’importo pignorato, e il resto dovrebbe restare disponibile.
Poi si apre un procedimento davanti al giudice, con un’udienza in cui la banca dichiara che cosa ha di tuo. È in quella sede che si fanno valere i limiti di impignorabilità, ed è per questo che il momento di muoversi è subito, non quando arriva l’ordinanza di assegnazione.
Il Codice di procedura civile distingue in base al momento dell’accredito.
Per le somme che erano già sul conto al momento del pignoramento, se provengono da stipendio, salario o pensione, è pignorabile solo l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale. Quello che sta sotto quella soglia resta tuo e va reso disponibile.
Per gli accrediti successivi al pignoramento, la protezione è diversa: valgono i limiti ordinari previsti per stipendi e pensioni, cioè di regola un quinto, che il datore di lavoro o l’ente previdenziale applicano alla fonte.
Questa distinzione spiega una cosa che sembra incomprensibile: due persone con lo stesso saldo possono vedersi bloccare importi molto diversi, a seconda di quando il denaro è arrivato sul conto.
Per la pensione la legge fissa una soglia ulteriore: è impignorabile la parte corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di mille euro. Solo l’eccedenza può essere aggredita, e di regola nel limite di un quinto.
L’importo dell’assegno sociale viene rivalutato ogni anno, quindi la soglia non è un numero fisso: va calcolata sul valore dell’anno in corso, ed è un calcolo che conviene fare, perché è esattamente lì che si annidano gli errori.
Restano fuori, per loro natura, le somme che hanno carattere assistenziale o alimentare: fra queste rientrano le prestazioni a sostegno di situazioni di bisogno e gli assegni dovuti per il mantenimento. Il problema pratico è che sul conto il denaro si mescola e perde l’etichetta: se percepisci somme di questo tipo, conviene farle accreditare su un conto dedicato, o comunque poterne documentare la provenienza con gli estratti.
Primo: procurati copia dell’atto di pignoramento e guarda chi è il creditore, per quale titolo e per quale importo. Se il credito deriva da un atto che non ti è mai stato notificato o che è prescritto, il problema è a monte e va affrontato lì.
Secondo: ricostruisci con gli estratti conto la provenienza delle somme presenti sul conto e le date di accredito. È la documentazione che serve per far valere i limiti.
Terzo: chiedi alla banca quale importo è stato vincolato e su quale base, perché la parte eccedente deve restarti disponibile.
Quarto: fai valere i limiti nel procedimento. Serve l’assistenza di un legale, ma la documentazione la prepari tu, ed è quella che determina l’esito. Se il pignoramento ti priva dei mezzi di sostentamento, è un elemento da portare subito all’attenzione del giudice.
La riscossione dei crediti pubblici segue in parte regole proprie, con limiti graduati per fasce di importo e procedure specifiche. Se il pignoramento nasce da cartelle, il primo controllo riguarda le notifiche e la prescrizione delle singole annualità, e la verifica va fatta con l’estratto di ruolo prima di qualunque altra cosa.
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo legge l’atto di pignoramento, individua il titolo da cui nasce e verifica se quel titolo ti era stato regolarmente notificato. Ricostruisce con gli estratti conto la natura e la data delle somme accreditate, che è ciò che determina quale limite si applica, e prepara la documentazione per far valere l’impignorabilità, indirizzandoti all’assistenza legale per il procedimento. Verifica inoltre con la banca l’importo effettivamente vincolato, perché l’eccedenza deve restare disponibile. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
L’atto di pignoramento notificato, il titolo da cui deriva il credito e la relativa notifica, gli estratti conto dei mesi precedenti e successivi con gli accrediti e le relative causali, le buste paga o i cedolini della pensione, la documentazione di eventuali somme a carattere assistenziale o alimentare e, se il creditore è l’agente della riscossione, l’estratto di ruolo.
Il blocco è immediato alla notifica; la liberazione delle somme impignorabili si ottiene nel procedimento, con tempi che dipendono dall’udienza fissata. Quando la documentazione sulla provenienza e sulle date degli accrediti è completa, i limiti vengono riconosciuti; quando il conto è alimentato da fonti diverse e non documentate, la ricostruzione è più difficile e l’esito più incerto. Lo Sportello verifica la posizione e prepara la documentazione, senza garantire l’esito.
Per approfondire: Codice di procedura civile
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
No. Per le somme già accreditate prima del pignoramento, se provengono da stipendio o pensione, è pignorabile solo la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Gli accrediti successivi seguono invece i limiti ordinari, di regola un quinto. Il blocco, inoltre, riguarda l’importo pignorato e non necessariamente l’intero saldo.
Solo in parte. È impignorabile la quota corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di mille euro; sull’eccedenza si applica di regola il limite di un quinto. L’assegno sociale viene rivalutato ogni anno, quindi la soglia va calcolata sul valore dell’anno in corso.
Quasi sempre per via delle date. La protezione cambia a seconda che le somme fossero già sul conto al momento del pignoramento o siano arrivate dopo: nel primo caso vale la soglia del triplo dell’assegno sociale, nel secondo i limiti ordinari sugli accrediti. Gli estratti conto sono il documento che lo dimostra.
Per loro natura sì, ma sul conto il denaro si mescola e perde l’etichetta. Se percepisci prestazioni assistenziali o assegni di mantenimento, conviene farle accreditare su un conto dedicato o comunque poterne documentare la provenienza con gli estratti: senza quella prova, la protezione è difficile da far valere.
Procurati copia dell’atto di pignoramento e guarda da quale titolo nasce il credito: se deriva da un atto mai notificato o prescritto, il problema è a monte. Poi ricostruisci con gli estratti conto la provenienza e le date delle somme, e chiedi alla banca quale importo è stato vincolato e su quale base.
Sì, la riscossione dei crediti pubblici segue in parte regole proprie, con limiti graduati per fasce di importo. In quel caso il primo controllo riguarda le notifiche e la prescrizione delle singole annualità, e si fa con l’estratto di ruolo prima di ogni altra valutazione.
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