Possono sollecitare, non pignorare, e non possono parlare del tuo debito con nessun altro. Come si chiede la prova del credito e come si fermano i contatti.
Telefonate ogni giorno, anche al lavoro. Lettere con intestazioni che somigliano ad atti giudiziari. Un messaggio a un familiare. Qualcuno che si presenta a casa. Il recupero crediti è un’attività lecita e regolata, ma una parte delle pratiche che si incontrano non lo è, e chi le subisce di solito non lo sa. Sapere che cosa possono fare e che cosa no cambia il rapporto di forza anche quando il debito esiste davvero.
Una società di recupero crediti può sollecitare il pagamento, nulla di più: non può pignorare, trattenere somme o accedere ai tuoi conti, perché servono un titolo esecutivo e un ufficiale giudiziario. Non può comunicare il tuo debito a familiari, colleghi, vicini o datore di lavoro, non può simulare atti dell’autorità giudiziaria e non può molestarti con contatti insistenti. E tu puoi chiedere la prova del credito prima di qualunque discussione.
Agiscono per conto del creditore originario oppure come cessionarie, se hanno acquistato il credito. In entrambi i casi non hanno poteri maggiori di quelli del creditore: possono sollecitare, proporre accordi e, se il credito è fondato, agire in giudizio per ottenere un titolo.
Quello che non possono fare è quanto richiede l’intervento del giudice e di un ufficiale giudiziario: pignorare lo stipendio o il conto, trattenere somme, iscrivere ipoteche, sottrarre beni. L’attività di recupero stragiudiziale per conto di terzi, inoltre, richiede una licenza dell’autorità di pubblica sicurezza, e chi ti contatta deve dirti per conto di chi agisce.
Comunicare il debito a terzi. Il Garante per la protezione dei dati personali, con un provvedimento generale in materia e con interventi successivi, ha chiarito che chi recupera crediti non deve rendere noto lo stato di inadempimento a familiari non coobbligati, coabitanti, colleghi, vicini o datore di lavoro, né tenere comportamenti che incidano sulla dignità della persona nel tentativo di contattarla attraverso terzi. Le telefonate con messaggi preregistrati senza operatore sono state ritenute illecite proprio perché il messaggio può essere ascoltato da chi non è il debitore.
Simulare atti giudiziari o provvedimenti dell’autorità, con intestazioni, buste o formule che imitano un atto del tribunale.
Minacciare azioni che non si possono compiere: il pignoramento senza titolo, conseguenze penali per un debito civile, segnalazioni in archivi che non riguardano quel tipo di credito.
Insistere con contatti non voluti e presentarsi a casa ignorando l’invito ad allontanarsi: il Codice del consumo considera in ogni caso aggressive le visite domiciliari che proseguono nonostante l’invito a lasciare l’abitazione e le sollecitazioni ripetute e non richieste tramite mezzi di comunicazione a distanza. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è intervenuta più volte contro società di recupero per le modalità dei contatti.
Nessun incaricato, in ogni caso, ha diritto di entrare in casa tua né di pretendere un pagamento sul posto.
Prima di pagare e prima di discutere, chiedi per iscritto la documentazione: il contratto da cui il credito nasce, i documenti che lo quantificano, e se la società si dichiara cessionaria anche l’atto di cessione e la prova che la cessione ti è stata comunicata.
Non è una formalità. Molte richieste riguardano crediti acquistati in blocco, con documentazione incompleta o riferimenti errati; altre riguardano omonimi, importi già pagati o posizioni chiuse da tempo. Chiedere la prova non è un’ammissione del debito e non interrompe nulla: è il modo di capire se quel credito esiste e se è tuo.
Ogni credito si prescrive, con termini che dipendono dalla sua natura: più brevi per i canoni e le somministrazioni periodiche, ordinari per i crediti da contratto, con regole proprie per le sanzioni. La prescrizione si interrompe con atti idonei, fra cui una richiesta scritta del creditore.
Ed è qui che si compie l’errore più frequente. Pagare anche solo un acconto, o firmare un piano di rientro, equivale a riconoscere il debito e fa ripartire il termine, anche se il credito era già prescritto. Prima di qualunque pagamento, verifica le date degli atti ricevuti; se il credito è prescritto, eccepiscilo per iscritto e non versare nulla.
Con una diffida scritta, inviata con mezzo tracciabile alla società di recupero e, in copia, al creditore originario. Contesta le modalità, chiedi che cessino le telefonate e ogni comunicazione a terzi, indica che da quel momento ogni contatto dovrà avvenire per iscritto al tuo indirizzo, chiedi la prova del credito, solleva l’eventuale prescrizione e avverti che proseguendo segnalerai la condotta al Garante e all’Autorità antitrust.
Nella maggior parte dei casi i contatti cessano dopo la prima diffida. Se proseguono, la segnalazione al Garante va corredata dall’elenco documentato dei contatti, con date, orari e numeri: senza quell’elenco la segnalazione è difficile da istruire, con quell’elenco è molto efficace.
Se la verifica conferma che il debito è tuo, esigibile e non prescritto, la strada è la trattativa: una definizione a saldo e stralcio oppure un piano di rientro sostenibile, sempre per iscritto, con l’indicazione espressa che il pagamento estingue integralmente la posizione e libera da ogni ulteriore pretesa. Non accettare un piano che non puoi rispettare, perché il primo mancato pagamento riapre tutto.
E se i debiti sono più di uno e insieme insostenibili, la risposta non è trattare con ciascun creditore separatamente, ma valutare le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che consentono di affrontare l’intera posizione.
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo verifica anzitutto se quel credito esiste, se è tuo e se è prescritto, chiedendo alla società la documentazione e l’atto di cessione. Prepara la diffida sulle modalità di contatto, che è lo strumento che di solito ferma le telefonate, e, dove le condotte lo giustificano, la segnalazione al Garante e all’Autorità antitrust, con l’elenco documentato dei contatti. Se il debito risulta fondato ti assiste nella trattativa, curando che l’accordo sia scritto e liberatorio prima di qualunque versamento, e se la posizione complessiva è insostenibile ti indirizza verso le procedure di sovraindebitamento. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
Le lettere e i messaggi ricevuti con le date e le intestazioni, l’elenco delle telefonate con date, orari e numeri chiamanti, il nome degli operatori e la società per cui dichiarano di agire, la documentazione del rapporto da cui il credito deriverebbe, le prove dei pagamenti già effettuati e la diffida eventualmente già inviata.
La diffida scritta fa cessare i contatti, nella maggior parte dei casi, in pochi giorni. La richiesta di prova del credito riceve risposta in alcune settimane, e in una parte dei casi non riceve risposta affatto: è già un elemento, perché chi non è in grado di documentare il credito difficilmente lo porta davanti a un giudice. Le segnalazioni alle autorità producono effetti nel tempo e sul comportamento della società, non sul singolo caso. Lo Sportello verifica il credito e la prescrizione, prepara diffida e segnalazioni e ti assiste nella trattativa, senza garantire l’esito.
Per approfondire: Codice del consumo · Garante per la protezione dei dati personali · Autorità garante della concorrenza e del mercato
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Un incaricato può presentarsi per un sollecito, ma non ha alcun diritto di entrare, di pretendere un pagamento sul posto o di restare se gli chiedi di andarsene. Le visite che proseguono nonostante l’invito ad allontanarsi sono considerate in ogni caso una pratica aggressiva. Non far entrare nessuno, chiedi tutto per iscritto e invia una diffida.
È una violazione della disciplina sui dati personali: lo stato di inadempimento non può essere reso noto a terzi non coobbligati, compresi datore di lavoro, colleghi, vicini e familiari. Segnala al Garante con date, orari e numeri, e invia una diffida alla società e al creditore originario.
Simulare atti giudiziari o provvedimenti dell’autorità è vietato. Un atto vero arriva con una notifica eseguita da un ufficiale giudiziario o dal servizio postale, con la relativa relata: la busta di una società di recupero non è un atto giudiziario. Contesta per iscritto e conserva la lettera, che è la prova della condotta.
Dipende dal termine di prescrizione applicabile a quel credito e dagli atti interruttivi che hai ricevuto nel frattempo. Chiedi per iscritto la documentazione e le date. Se il credito è prescritto eccepiscilo e non pagare: un acconto o un piano di rientro riconoscono il debito e fanno ripartire il termine da zero.
Può convenire, se il debito è fondato e non prescritto e se la cifra è sostenibile. Fatti mettere per iscritto che il pagamento estingue integralmente la posizione, con liberazione da ogni ulteriore pretesa, e paga solo dopo aver ricevuto l’accordo firmato. Gli accordi verbali non valgono nulla quando serve dimostrarli.
No. Il pignoramento richiede un titolo esecutivo e l’intervento di un ufficiale giudiziario: una società di recupero, da sola, non può trattenere somme né accedere al tuo conto. Se te lo prospetta come imminente, chiedi quale titolo esecutivo possiede e quando ti è stato notificato.
Racconta il tuo caso allo Sportello +Tutela di Consumerismo: un operatore lo legge, lo valuta gratuitamente e ti ricontatta entro 24 ore. Non stai firmando nulla e non prendi nessun impegno.