Le misure protettive vanno chieste, non arrivano da sole: che cosa si ferma, che cosa resta ai creditori e come si fermano i solleciti che continuano.
Presentata la domanda, chi ha debiti si aspetta che tutto si fermi. Non è esattamente così: alcune azioni si fermano, altre no, e alcuni creditori continuano a comportarsi come se nulla fosse cambiato, per abitudine o perché non hanno ancora ricevuto le comunicazioni. Sapere che cosa cambia davvero, e in quale momento, evita sia le illusioni sia la sensazione di essere rimasti senza tutela.
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudice, su tua istanza, può con il decreto sospendere le esecuzioni che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, vietare le azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio e vietare gli atti di straordinaria amministrazione salvo autorizzazione. Le misure durano fino alla conclusione del procedimento e sono revocabili in caso di atti in frode. Non sono automatiche: vanno chieste.
È l’effetto che più interessa chi subisce esecuzioni, e conviene conoscerne i termini esatti. Il giudice, con il decreto, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e adottare altre misure utili a conservarne l’integrità.
Tre cose vanno dette con chiarezza. La prima: non è un effetto automatico della domanda, va chiesta, e va chiesta nel momento in cui la domanda viene depositata. La seconda: le misure durano fino alla conclusione del procedimento, quindi coprono il periodo in cui la procedura si costruisce. La terza: con la protezione arriva anche un vincolo, perché il giudice può vietarti gli atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione preventiva, e quel divieto è una condizione, non un dettaglio.
Ricevere le comunicazioni e presentare le proprie domande secondo le regole della procedura. Presentare osservazioni all’organismo nei termini. Contestare la proposta nei casi previsti: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non votano ma possono contestare la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, nel concordato minore votano. Proporre reclamo contro i provvedimenti. Segnalare all’organismo o al giudice atti in frode o informazioni non veritiere.
Sono facoltà legittime, e vale la pena dirlo: la procedura non elimina i creditori, li incanala in un percorso con regole uguali per tutti. È esattamente il contrario della situazione precedente, in cui veniva pagato chi insisteva più degli altri.
Proseguire le azioni colpite dal provvedimento del giudice. Trattare separatamente con te per ottenere pagamenti preferenziali fuori dalla procedura, perché il concorso serve proprio a evitarlo. Continuare i solleciti come se nulla fosse: dopo la comunicazione dell’apertura, i contatti insistenti e le richieste di pagamento fuori dalle regole sono contestabili, anche come pratiche commerciali aggressive. E resta in ogni caso vietato quello che era già vietato prima, cioè comunicare il tuo debito a terzi e usare modalità intimidatorie.
Primo passo: verifica con l’organismo che quel creditore abbia effettivamente ricevuto la comunicazione della procedura. Nelle prime settimane il ritardo è frequente e non intenzionale, e basta segnalarlo perché si risolva.
Secondo passo: se i contatti proseguono, invia una comunicazione scritta con mezzo tracciabile che richiami l’apertura della procedura e gli estremi del provvedimento, chieda di indirizzare ogni comunicazione all’organismo e diffidi dal proseguire. Nella grande maggioranza dei casi i contatti cessano qui.
Terzo passo: se il comportamento persiste, raccogli l’elenco documentato dei contatti con date, orari e numeri, e valuta la segnalazione per pratiche aggressive e per trattamento illecito dei dati. Senza quell’elenco le segnalazioni non si istruiscono; con quell’elenco funzionano.
È la situazione in cui si sbaglia più spesso, perché la richiesta arriva con un tono ragionevole: un acconto, un piccolo pagamento per chiudere una posizione, una proposta separata. Farlo compromette la procedura, perché viola la regola del concorso, e in alcuni casi può diventare un elemento valutabile come atto in pregiudizio dei creditori.
Se un creditore ti propone un accordo separato dopo il deposito della domanda, la risposta è una sola: riferirlo all’organismo e lasciare che sia lui a gestirlo.
I creditori sono vincolati al piano omologato: ricevono quello che il piano prevede, nei tempi previsti, e non possono agire individualmente né pretendere di più.
Se però il piano non viene rispettato, possono chiederne la revoca, e in quel caso la situazione torna indietro con la ripresa delle azioni. È la ragione, molto concreta, per cui un piano va costruito su numeri sostenibili e non sulla cifra più alta che sembra convincente.
Alla chiusura, con l’esdebitazione, i crediti residui non sono più esigibili verso di te, salvo le categorie escluse dalla legge. Restano però autonome le posizioni di coobbligati e fideiussori, che i creditori possono continuare a escutere: è l’aspetto che le famiglie devono considerare dall’inizio, non alla fine.
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo verifica se nel tuo caso ci sono i presupposti per chiedere le misure protettive e si assicura che la richiesta non venga dimenticata, perché non è un effetto automatico e chi ha lo stipendio o il conto pignorato se ne accorge solo quando è tardi. Dopo l’apertura controlla il comportamento dei creditori: ricostruisce l’elenco documentato dei contatti, prepara le diffide con gli estremi del provvedimento e, dove la condotta persiste, le segnalazioni per pratiche aggressive e per trattamento illecito dei dati. E ti aiuta a riconoscere le proposte di pagamento separato, che vanno riferite all’organismo e non accettate. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
Il provvedimento del giudice con le misure protettive, la documentazione della procedura aperta con gli estremi, l’elenco dei creditori e delle comunicazioni inviate loro, l’elenco dei contatti ricevuti dopo l’apertura con date, orari e numeri chiamanti, gli atti esecutivi in corso e le eventuali proposte di accordo separato ricevute per iscritto.
Le misure protettive, quando richieste e concesse, producono effetti in tempi brevi e durano fino alla conclusione del procedimento. Le diffide ai creditori che proseguono i solleciti fanno cessare i contatti, nella maggior parte dei casi, in pochi giorni. Le segnalazioni alle autorità hanno tempi più lunghi e incidono sul comportamento della società più che sul singolo caso. Lo Sportello verifica il rispetto delle regole e prepara diffide e segnalazioni, in coordinamento con l’organismo che segue la procedura.
Per approfondire: Codice della crisi
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Non automaticamente: le misure vanno chieste al giudice, che su tua istanza può sospendere le esecuzioni che pregiudicherebbero la fattibilità del piano e vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Se hai lo stipendio o il conto pignorato, è la prima cosa da impostare con l’organismo al momento del deposito.
Fino alla conclusione del procedimento. Ma attenzione a due cose: sono revocabili, su istanza dei creditori o anche d’ufficio, in caso di atti in frode, e insieme alla protezione il giudice può vietarti gli atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione preventiva.
Verifica prima con l’organismo che abbia ricevuto la comunicazione, perché nelle prime settimane il ritardo è frequente. Se i contatti proseguono, invia una diffida scritta con gli estremi del provvedimento chiedendo di indirizzare ogni comunicazione all’organismo. Se persiste, raccogli date e orari e segnala la pratica aggressiva.
Non con un voto, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore: presentano osservazioni e possono contestare la convenienza. Possono però chiedere la revoca se sei tu a non rispettare il piano, e in quel caso le azioni riprendono. È il motivo per cui il piano va costruito su numeri realistici.
No: il concorso serve a evitare i pagamenti preferenziali, e farlo può compromettere la procedura e la tua posizione. Se un creditore ti propone un accordo separato, riferiscilo all’organismo. È la situazione in cui la pressione è più forte e la scelta sbagliata costa di più.
Dopo l’esdebitazione i crediti residui non sono più esigibili verso di te, salvo le categorie escluse dalla legge. Restano però autonome le posizioni di coobbligati e fideiussori, che i creditori possono continuare a escutere: va considerato dall’inizio, non alla fine.
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