CATEGORIA: Sovraindebitamento e debiti

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: il piano che i creditori non votano

Paghi quello che puoi per alcuni anni, i creditori non votano e il mutuo sulla casa può proseguire: come si costruisce il piano e cosa verifica il giudice.

Pubblicato da

È la procedura più adatta a chi ha un reddito, anche modesto, e debiti nati fuori da un’attività d’impresa: rate di finanziamenti, carte revolving, scoperti, spese familiari. Permette di proporre un piano che destina ai creditori quello che puoi davvero pagare, per un certo numero di anni, e che il giudice omologa valutandone ammissibilità e fattibilità. I creditori non votano. Alla fine del piano i debiti residui sono cancellati.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dal Codice della crisi consente a chi ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale di proporre un piano di pagamento anche parziale e differenziato. I creditori presentano osservazioni entro venti giorni ma non votano, e in molti casi il piano consente di proseguire il pagamento del mutuo e mantenere l’abitazione.

Chi è consumatore ai fini della procedura

È la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Non conta avere o non avere una partita IVA: conta l’origine dei debiti.

Chi ha debiti misti, personali e d’impresa, va valutato caso per caso, perché la presenza di debiti professionali può escludere questa procedura e indirizzare verso il concordato minore. È una delle prime verifiche che l’organismo compie, e si fa prima di costruire qualunque numero.

Che cosa contiene il piano

La proposta ha contenuto libero e può prevedere il pagamento anche parziale e differenziato dei crediti, in qualsiasi forma. Indica quanto puoi destinare ai creditori, con quale periodicità e per quanto tempo, sulla base del reddito disponibile dopo le spese necessarie al mantenimento tuo e della tua famiglia.

Con la domanda vanno depositati l’elenco di tutti i creditori con le somme dovute e le cause di prelazione, la consistenza del patrimonio, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate del nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento.

Il piano può falcidiare e ristrutturare anche i debiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione, dal trattamento di fine rapporto e dai prestiti su pegno. È un punto importante, perché la cessione del quinto è spesso l’ultimo prestito che viene acceso e quello che toglie ossigeno al bilancio familiare.

I creditori privilegiati e i due anni di moratoria

I crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti in misura inferiore all’intero, purché sia assicurato un pagamento non inferiore a quello realizzabile liquidando i beni vincolati, come attestato dall’organismo.

Il piano può inoltre prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento di questi crediti, con gli interessi legali. È lo spazio che consente a molti piani di partire senza soffocare nei primi mesi.

La casa

Per molte famiglie è la questione decisiva, e la legge dà due possibilità. Il piano può prevedere il alle scadenze convenute delle rate a scadere del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, se alla data del deposito della domanda sei in regola con i pagamenti. Se non lo sei, il giudice può autorizzare il pagamento del capitale e degli interessi già scaduti a quella data.

Significa che il mutuo non viene necessariamente travolto dalla procedura, e che l’immobile si può mantenere mentre gli altri debiti vengono ristrutturati. Significa anche che la condizione migliore è quella di chi arriva prima del default sul mutuo: è il singolo elemento che più cambia le opzioni disponibili.

L’omologazione senza voto

È la caratteristica che distingue questa procedura. Pubblicata la proposta, i creditori possono presentare osservazioni all’organismo entro venti giorni; l’organismo le riferisce al giudice e propone le modifiche che ritiene necessarie. Poi il giudice, verificata l’ammissibilità e la fattibilità del piano e risolta ogni contestazione, omologa.

Se un creditore contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa comunque, ma solo se quel credito può essere soddisfatto in misura non inferiore a quanto si realizzerebbe con la liquidazione controllata. È il confronto che decide queste opposizioni, e si prepara con i numeri, non con le argomentazioni.

C’è poi una preclusione che conviene conoscere: il creditore che ha colpevolmente concorso a determinare o ad aggravare l’indebitamento, o che ha violato i principi sulla valutazione del merito creditizio, non può opporsi contestando la convenienza. Chi ha concesso credito senza verificare se potevi sostenerlo perde quell’argomento.

La meritevolezza

La domanda è inammissibile se hai determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, se sei già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o se hai già beneficiato dell’esdebitazione due volte.

La relazione dell’organismo ricostruisce le cause: perdita del lavoro, riduzione dell’orario, malattia, separazione, spese sanitarie, crisi di un’attività familiare sono le cause più frequenti e non ostacolano l’accesso. Le misure protettive, inoltre, sono revocabili anche d’ufficio in caso di atti in frode: nascondere o spostare beni è il modo più rapido di perdere tutto il percorso.

Se il piano non regge

Il piano va eseguito, e l’inadempimento può portare alla revoca dell’omologazione, con la ripresa delle azioni dei creditori. È il motivo per cui un piano va costruito su numeri realistici e non ottimistici: un piano troppo ambizioso, pensato per risultare convincente, è la causa più frequente di fallimento della procedura. Meglio una percentuale più bassa e sostenibile per tutta la durata.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo verifica anzitutto l’origine dei tuoi debiti, perché è quella a dire se questa è la procedura percorribile o se la strada è il concordato minore. Ricostruisce reddito disponibile e spese necessarie, che sono la base su cui il piano si regge, e prima che il piano venga costruito controlla se fra i debiti ce ne sono di prescritti, già pagati o contestabili, e se chi ti ha concesso credito aveva valutato il merito creditizio: sono elementi che riducono l’importo da ristrutturare e che l’organismo riporta al giudice. Ti orienta poi verso un Organismo di composizione della crisi iscritto nel registro ministeriale e ti segue durante l’esecuzione. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, le buste paga o i cedolini e la documentazione delle entrate del nucleo familiare, l’elenco completo dei debiti con contratti e importi residui, la documentazione delle spese familiari, lo stato di famiglia, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, la documentazione dell’immobile e del mutuo con lo stato dei pagamenti, gli atti giudiziari ricevuti e la documentazione delle cause dell’indebitamento.

Tempi realistici e possibili esiti

La costruzione del piano con l’organismo richiede da alcune settimane ad alcuni mesi, in funzione di quanto è completa la documentazione. Dalla domanda all’omologazione i tempi dipendono dal tribunale. Il piano poi si esegue per la sua durata, e qui conta la sostenibilità più della percentuale offerta. Lo Sportello verifica i presupposti, prepara il quadro e ti orienta all’organismo, senza promettere l’omologazione, che spetta al giudice.

Per approfondire: Codice della crisi

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Ho una partita IVA: posso accedere al piano del consumatore?

Dipende dall’origine dei debiti, non dalla partita IVA: la procedura riguarda le obbligazioni assunte per scopi estranei all’attività. Se hai anche debiti professionali la valutazione è caso per caso e può indirizzarti verso il concordato minore. È fra le prime verifiche che l’organismo compie.

I creditori possono bloccare il piano?

Non con un voto, perché in questa procedura non votano: presentano osservazioni all’organismo entro venti giorni. Se contestano la convenienza, il giudice omologa comunque se quel credito è soddisfatto non meno di quanto si otterrebbe con la liquidazione controllata.

Quanto devo pagare?

Quello che puoi, sulla base del reddito disponibile dopo le spese necessarie per te e la tua famiglia, per la durata prevista dal piano, che può essere anche parziale. Non esiste una percentuale minima di legge: esistono l’ammissibilità e la fattibilità, che il giudice verifica.

Riesco a tenere la casa?

In molti casi sì. Il piano può prevedere il pagamento delle rate a scadere del mutuo sull’abitazione principale alle scadenze convenute, se al deposito della domanda sei in regola; se non lo sei, il giudice può autorizzare il pagamento di capitale e interessi già scaduti. Arrivare prima del default amplia molto le possibilità.

Si possono ristrutturare anche le cessioni del quinto?

Sì. Il piano può falcidiare e ristrutturare i debiti derivanti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione, dal trattamento di fine rapporto e dai prestiti su pegno. È un punto rilevante, perché la cessione del quinto è spesso ciò che rende il bilancio familiare insostenibile.

Che cosa succede se non riesco a rispettare il piano?

L’inadempimento può portare alla revoca dell’omologazione, con la ripresa delle azioni dei creditori. Per questo il piano va costruito su numeri realistici: un piano troppo ambizioso è la causa più frequente di fallimento della procedura. Meglio una percentuale più bassa e sostenibile fino alla fine.

Hai un problema? Scrivici

Racconta il tuo caso allo Sportello +Tutela di Consumerismo: un operatore lo legge, lo valuta gratuitamente e ti ricontatta entro 24 ore. Non stai firmando nulla e non prendi nessun impegno.

Scegli di che cosa si tratta.
Racconta il tuo caso. Servono almeno 30 caratteri per capire il caso.
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio. Indirizzo email non valido.
Campo obbligatorio. Numero di telefono non valido.
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio. Due lettere, per esempio TP.
Il consenso è necessario per gestire la segnalazione.

Invio in corso...

Segnalazione inviata. Ti arriva subito un'email di conferma con il riferimento da citare: se non la vedi, guarda nella posta indesiderata. Un operatore dello Sportello +Tutela ti ricontatta entro 24 ore.
 ⁠
Pubblicato da