È la procedura più adatta a chi ha un reddito, anche modesto, e debiti nati fuori da un’attività d’impresa: rate di finanziamenti, carte revolving, scoperti, spese familiari. Permette di proporre un piano che destina ai creditori quello che puoi davvero pagare, per un certo numero di anni, e che il giudice omologa valutandone ammissibilità e fattibilità. I creditori non votano. Alla fine del piano i debiti residui sono cancellati.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dal Codice della crisi consente a chi ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale di proporre un piano di pagamento anche parziale e differenziato. I creditori presentano osservazioni entro venti giorni ma non votano, e in molti casi il piano consente di proseguire il pagamento del mutuo e mantenere l’abitazione.
Chi è consumatore ai fini della procedura
È la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Non conta avere o non avere una partita IVA: conta l’origine dei debiti.
Chi ha debiti misti, personali e d’impresa, va valutato caso per caso, perché la presenza di debiti professionali può escludere questa procedura e indirizzare verso il concordato minore. È una delle prime verifiche che l’organismo compie, e si fa prima di costruire qualunque numero.
Che cosa contiene il piano
La proposta ha contenuto libero e può prevedere il pagamento anche parziale e differenziato dei crediti, in qualsiasi forma. Indica quanto puoi destinare ai creditori, con quale periodicità e per quanto tempo, sulla base del reddito disponibile dopo le spese necessarie al mantenimento tuo e della tua famiglia.
Con la domanda vanno depositati l’elenco di tutti i creditori con le somme dovute e le cause di prelazione, la consistenza del patrimonio, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate del nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento.
Il piano può falcidiare e ristrutturare anche i debiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione, dal trattamento di fine rapporto e dai prestiti su pegno. È un punto importante, perché la cessione del quinto è spesso l’ultimo prestito che viene acceso e quello che toglie ossigeno al bilancio familiare.
I creditori privilegiati e i due anni di moratoria
I crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti in misura inferiore all’intero, purché sia assicurato un pagamento non inferiore a quello realizzabile liquidando i beni vincolati, come attestato dall’organismo.
Il piano può inoltre prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento di questi crediti, con gli interessi legali. È lo spazio che consente a molti piani di partire senza soffocare nei primi mesi.
La casa
Per molte famiglie è la questione decisiva, e la legge dà due possibilità. Il piano può prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, se alla data del deposito della domanda sei in regola con i pagamenti. Se non lo sei, il giudice può autorizzare il pagamento del capitale e degli interessi già scaduti a quella data.
Significa che il mutuo non viene necessariamente travolto dalla procedura, e che l’immobile si può mantenere mentre gli altri debiti vengono ristrutturati. Significa anche che la condizione migliore è quella di chi arriva prima del default sul mutuo: è il singolo elemento che più cambia le opzioni disponibili.
L’omologazione senza voto
È la caratteristica che distingue questa procedura. Pubblicata la proposta, i creditori possono presentare osservazioni all’organismo entro venti giorni; l’organismo le riferisce al giudice e propone le modifiche che ritiene necessarie. Poi il giudice, verificata l’ammissibilità e la fattibilità del piano e risolta ogni contestazione, omologa.
Se un creditore contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa comunque, ma solo se quel credito può essere soddisfatto in misura non inferiore a quanto si realizzerebbe con la liquidazione controllata. È il confronto che decide queste opposizioni, e si prepara con i numeri, non con le argomentazioni.
C’è poi una preclusione che conviene conoscere: il creditore che ha colpevolmente concorso a determinare o ad aggravare l’indebitamento, o che ha violato i principi sulla valutazione del merito creditizio, non può opporsi contestando la convenienza. Chi ha concesso credito senza verificare se potevi sostenerlo perde quell’argomento.
La meritevolezza
La domanda è inammissibile se hai determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, se sei già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o se hai già beneficiato dell’esdebitazione due volte.
La relazione dell’organismo ricostruisce le cause: perdita del lavoro, riduzione dell’orario, malattia, separazione, spese sanitarie, crisi di un’attività familiare sono le cause più frequenti e non ostacolano l’accesso. Le misure protettive, inoltre, sono revocabili anche d’ufficio in caso di atti in frode: nascondere o spostare beni è il modo più rapido di perdere tutto il percorso.
Se il piano non regge
Il piano va eseguito, e l’inadempimento può portare alla revoca dell’omologazione, con la ripresa delle azioni dei creditori. È il motivo per cui un piano va costruito su numeri realistici e non ottimistici: un piano troppo ambizioso, pensato per risultare convincente, è la causa più frequente di fallimento della procedura. Meglio una percentuale più bassa e sostenibile per tutta la durata.
Che cosa fa lo Sportello +Tutela
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo verifica anzitutto l’origine dei tuoi debiti, perché è quella a dire se questa è la procedura percorribile o se la strada è il concordato minore. Ricostruisce reddito disponibile e spese necessarie, che sono la base su cui il piano si regge, e prima che il piano venga costruito controlla se fra i debiti ce ne sono di prescritti, già pagati o contestabili, e se chi ti ha concesso credito aveva valutato il merito creditizio: sono elementi che riducono l’importo da ristrutturare e che l’organismo riporta al giudice. Ti orienta poi verso un Organismo di composizione della crisi iscritto nel registro ministeriale e ti segue durante l’esecuzione. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
Quali documenti servono
Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, le buste paga o i cedolini e la documentazione delle entrate del nucleo familiare, l’elenco completo dei debiti con contratti e importi residui, la documentazione delle spese familiari, lo stato di famiglia, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, la documentazione dell’immobile e del mutuo con lo stato dei pagamenti, gli atti giudiziari ricevuti e la documentazione delle cause dell’indebitamento.
Tempi realistici e possibili esiti
La costruzione del piano con l’organismo richiede da alcune settimane ad alcuni mesi, in funzione di quanto è completa la documentazione. Dalla domanda all’omologazione i tempi dipendono dal tribunale. Il piano poi si esegue per la sua durata, e qui conta la sostenibilità più della percentuale offerta. Lo Sportello verifica i presupposti, prepara il quadro e ti orienta all’organismo, senza promettere l’omologazione, che spetta al giudice.
Per approfondire: Codice della crisi
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Domande frequenti
Ho una partita IVA: posso accedere al piano del consumatore?
Dipende dall’origine dei debiti, non dalla partita IVA: la procedura riguarda le obbligazioni assunte per scopi estranei all’attività. Se hai anche debiti professionali la valutazione è caso per caso e può indirizzarti verso il concordato minore. È fra le prime verifiche che l’organismo compie.
I creditori possono bloccare il piano?
Non con un voto, perché in questa procedura non votano: presentano osservazioni all’organismo entro venti giorni. Se contestano la convenienza, il giudice omologa comunque se quel credito è soddisfatto non meno di quanto si otterrebbe con la liquidazione controllata.
Quanto devo pagare?
Quello che puoi, sulla base del reddito disponibile dopo le spese necessarie per te e la tua famiglia, per la durata prevista dal piano, che può essere anche parziale. Non esiste una percentuale minima di legge: esistono l’ammissibilità e la fattibilità, che il giudice verifica.
Riesco a tenere la casa?
In molti casi sì. Il piano può prevedere il pagamento delle rate a scadere del mutuo sull’abitazione principale alle scadenze convenute, se al deposito della domanda sei in regola; se non lo sei, il giudice può autorizzare il pagamento di capitale e interessi già scaduti. Arrivare prima del default amplia molto le possibilità.
Si possono ristrutturare anche le cessioni del quinto?
Sì. Il piano può falcidiare e ristrutturare i debiti derivanti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione, dal trattamento di fine rapporto e dai prestiti su pegno. È un punto rilevante, perché la cessione del quinto è spesso ciò che rende il bilancio familiare insostenibile.
Che cosa succede se non riesco a rispettare il piano?
L’inadempimento può portare alla revoca dell’omologazione, con la ripresa delle azioni dei creditori. Per questo il piano va costruito su numeri realistici: un piano troppo ambizioso è la causa più frequente di fallimento della procedura. Meglio una percentuale più bassa e sostenibile fino alla fine.
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