Trecentomila, duecentomila e cinquecentomila euro: le soglie che decidono il percorso, come funziona il voto nel concordato minore e quando serve altro.
Un artigiano con i fornitori da pagare e i contributi arretrati. Una piccola attività commerciale che non regge l’affitto. Un professionista con debiti fiscali accumulati negli anni difficili. Sono situazioni che restano fuori dalle procedure per le imprese maggiori e che, senza strumenti, si trascinano fino alla chiusura e poi ai pignoramenti personali. Il Codice della crisi prevede percorsi propri, poco conosciuti e molto sottoutilizzati.
Chi sta congiuntamente sotto le tre soglie dell’impresa minore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e accede alle procedure da sovraindebitamento: il concordato minore, che i creditori votano, o la liquidazione controllata. Esiste inoltre la composizione negoziata, percorso volontario con un esperto indipendente, accessibile anche alle imprese sotto soglia quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile.
Il criterio non è la forma giuridica ma la dimensione. È impresa minore quella che soddisfa congiuntamente tre requisiti: un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi in qualunque modo risultanti non superiori a 200.000 euro, e un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro. I primi due si calcolano come importo annuo medio sui tre esercizi precedenti il deposito dell’istanza, o sull’intera durata dell’attività se è iniziata da meno tempo.
Devono ricorrere tutti e tre: basta superarne uno per uscire dal perimetro. Gli importi possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministero della Giustizia, quindi vanno verificati sul testo vigente. È la prima verifica che l’organismo fa sui tuoi bilanci o sulle dichiarazioni fiscali, perché determina l’intero percorso.
Nelle procedure da sovraindebitamento rientrano anche i professionisti, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative e gli enti non commerciali.
È lo strumento per chi svolge un’attività, consumatori esclusi. La legge lo costruisce intorno alla continuità: lo si propone quando la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Fuori da quel caso, cioè quando il piano è liquidatorio, è ammesso soltanto se prevede l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda.
È una distinzione che vale la pena capire bene, perché decide se la tua proposta sta in piedi: se vuoi continuare l’attività, le risorse esterne non sono un requisito; se vuoi liquidare, lo sono.
La proposta può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma, la suddivisione in classi con i criteri adottati, e deve indicare in modo specifico modalità e tempi di adempimento.
A differenza del piano del consumatore, qui i creditori votano. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se un solo creditore ha più della metà dei crediti ammessi, serve anche la maggioranza per teste dei votanti; se ci sono classi, la maggioranza dei crediti va raggiunta anche nella maggior parte delle classi.
Due regole sono spesso decisive. Il silenzio vale consenso: il creditore che non comunica la propria posizione all’organismo nel termine assegnato si presume consenta alla proposta come gli è stata trasmessa. E alcuni soggetti non votano e non sono computati: coniuge, parte dell’unione civile e convivente di fatto, parenti e affini fino al quarto grado, le società del gruppo e i cessionari dei crediti acquistati meno di un anno prima della domanda.
Quest’ultima esclusione è utile da conoscere: se un credito è stato comprato di recente da una società di recupero, quel voto potrebbe non contare.
È un percorso diverso, volontario e non concorsuale, per l’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile. Vi accedono anche l’imprenditore commerciale e quello agricolo sotto soglia.
L’istanza si presenta al segretario generale della Camera di commercio competente per la sede legale, che nomina l’esperto indipendente; con il suo affiancamento si conducono le trattative con i creditori e si possono chiedere al tribunale misure protettive del patrimonio. Non comporta spossessamento: l’impresa continua a essere gestita da te.
Se la soluzione si trova, può sfociare in un contratto con i creditori idoneo ad assicurare la continuità, in un accordo con il contenuto di una convenzione di moratoria o in un accordo sottoscritto anche dall’esperto. Se non si trova, restano aperte le altre strade: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e, per l’imprenditore agricolo, gli accordi di ristrutturazione.
Per l’imprenditore individuale e per i soci illimitatamente responsabili i debiti dell’attività e quelli personali vivono nello stesso patrimonio: la crisi dell’attività diventa crisi personale, e i creditori aggrediscono anche i beni familiari.
Da qui una conseguenza pratica: la presenza di debiti professionali preclude la ristrutturazione dei debiti del consumatore, che riguarda solo le obbligazioni estranee all’attività, e indirizza al concordato minore o alla liquidazione. La scelta va fatta guardando l’intera posizione, personale e d’impresa insieme, ed è la prima valutazione che l’organismo compie.
La cessazione non chiude le porte: le procedure restano praticabili e l’esdebitazione resta possibile per la persona fisica. Il problema non è giuridico, è di tempo: molti si rivolgono a uno sportello anni dopo la chiusura, quando arrivano i pignoramenti, e nel frattempo il patrimonio si è eroso e le opzioni si sono ridotte.
Chi chiude un’attività con debiti dovrebbe valutare la propria posizione in quel momento, quando esiste ancora qualcosa da ristrutturare e un apporto esterno può avere senso, non quando arriva il primo atto esecutivo.
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo verifica per prima cosa le tre soglie sui bilanci o sulle dichiarazioni degli ultimi esercizi, perché quella verifica determina tutto il resto, e ricostruisce la posizione complessiva distinguendo i debiti dell’attività da quelli personali. Ti aiuta a capire se la strada è il concordato minore in continuità, che non richiede risorse esterne, o un percorso liquidatorio, che invece le richiede. Nella prospettiva del voto esamina chi sono i creditori attuali, perché i cessionari che hanno acquistato il credito da meno di un anno non votano. Verifica inoltre quali debiti sono prescritti o contestabili e ti orienta verso un Organismo di composizione della crisi o, quando l’attività ha prospettive, verso la composizione negoziata. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
I bilanci o le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre esercizi, necessari per la verifica delle soglie, l’elenco completo dei debiti d’impresa e personali con i contratti e l’indicazione dei creditori attuali, la situazione patrimoniale dell’attività e personale, i rapporti con fornitori, banche ed enti previdenziali, gli atti giudiziari ricevuti e, per le attività cessate, la documentazione della chiusura.
La verifica delle soglie e la ricostruzione della posizione richiedono alcune settimane. Il concordato minore ha tempi di mesi, con il voto dei creditori e l’omologazione, e l’esito dipende da come si distribuiscono i crediti ammessi al voto: è un calcolo che si può fare prima di depositare. La composizione negoziata segue tempi propri e dipende dalle trattative. Lo Sportello verifica quale percorso è praticabile e ti orienta, senza garantire l’esito, che dipende dai creditori e dal giudice.
Per approfondire: Codice della crisi
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Devono ricorrere congiuntamente tre requisiti: attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. I primi due si calcolano come importo annuo medio sui tre esercizi precedenti. Basta superarne uno per uscire dal perimetro.
Sì. È approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se un solo creditore ha più della metà serve anche la maggioranza per teste, e con le classi la maggioranza va raggiunta nella maggior parte di esse. Il creditore che non si pronuncia nel termine si presume consenta.
No, e la distinzione è importante: il concordato minore si propone quando consente di proseguire l’attività, e in quel caso non è richiesto. Fuori da quel caso, cioè con un piano liquidatorio, è ammesso solo se prevede risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile.
Non è computato nel voto il cessionario che ha acquistato il credito meno di un anno prima della domanda, insieme a coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti e affini fino al quarto grado e società del gruppo. È un dato da verificare prima di depositare, perché cambia le maggioranze.
Per l’imprenditore individuale i due patrimoni coincidono, e la presenza di debiti professionali preclude la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il percorso sarà il concordato minore o la liquidazione controllata: è la valutazione che l’organismo compie all’inizio, guardando l’intera posizione.
Le procedure restano praticabili e l’esdebitazione resta possibile per la persona fisica. Rivolgiti subito a un organismo: ogni mese di esecuzioni erode il patrimonio e riduce le opzioni, in particolare quelle che richiedono qualcosa da ristrutturare o un apporto esterno.
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