Sovraindebitamento e debiti

Piccole attività in crisi: gli strumenti per chi non può fallire

Trecentomila, duecentomila e cinquecentomila euro: le soglie che decidono il percorso, come funziona il voto nel concordato minore e quando serve altro.

Un artigiano con i fornitori da pagare e i contributi arretrati. Una piccola attività commerciale che non regge l’affitto. Un professionista con debiti fiscali accumulati negli anni difficili. Sono situazioni che restano fuori dalle procedure per le imprese maggiori e che, senza strumenti, si trascinano fino alla chiusura e poi ai pignoramenti personali. Il Codice della crisi prevede percorsi propri, poco conosciuti e molto sottoutilizzati.

Chi sta congiuntamente sotto le tre soglie dell’impresa minore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e accede alle procedure da sovraindebitamento: il concordato minore, che i creditori votano, o la liquidazione controllata. Esiste inoltre la composizione negoziata, percorso volontario con un esperto indipendente, accessibile anche alle imprese sotto soglia quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile.

Le tre soglie, con i numeri

Il criterio non è la forma giuridica ma la dimensione. È impresa minore quella che soddisfa congiuntamente tre requisiti: un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi in qualunque modo risultanti non superiori a 200.000 euro, e un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro. I primi due si calcolano come importo annuo medio sui tre esercizi precedenti il deposito dell’istanza, o sull’intera durata dell’attività se è iniziata da meno tempo.

Devono ricorrere tutti e tre: basta superarne uno per uscire dal perimetro. Gli importi possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministero della Giustizia, quindi vanno verificati sul testo vigente. È la prima verifica che l’organismo fa sui tuoi bilanci o sulle dichiarazioni fiscali, perché determina l’intero percorso.

Nelle procedure da sovraindebitamento rientrano anche i professionisti, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative e gli enti non commerciali.

Il concordato minore

È lo strumento per chi svolge un’attività, consumatori esclusi. La legge lo costruisce intorno alla continuità: lo si propone quando la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Fuori da quel caso, cioè quando il piano è liquidatorio, è ammesso soltanto se prevede l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda.

È una distinzione che vale la pena capire bene, perché decide se la tua proposta sta in piedi: se vuoi continuare l’attività, le risorse esterne non sono un requisito; se vuoi liquidare, lo sono.

La proposta può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma, la suddivisione in classi con i criteri adottati, e deve indicare in modo specifico modalità e tempi di adempimento.

Il voto dei creditori, e chi non vota

A differenza del piano del consumatore, qui i creditori votano. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se un solo creditore ha più della metà dei crediti ammessi, serve anche la maggioranza per teste dei votanti; se ci sono classi, la maggioranza dei crediti va raggiunta anche nella maggior parte delle classi.

Due regole sono spesso decisive. Il silenzio vale consenso: il creditore che non comunica la propria posizione all’organismo nel termine assegnato si presume consenta alla proposta come gli è stata trasmessa. E alcuni soggetti non votano e non sono computati: coniuge, parte dell’unione civile e convivente di fatto, parenti e affini fino al quarto grado, le società del gruppo e i cessionari dei crediti acquistati meno di un anno prima della domanda.

Quest’ultima esclusione è utile da conoscere: se un credito è stato comprato di recente da una società di recupero, quel voto potrebbe non contare.

La composizione negoziata

È un percorso diverso, volontario e non concorsuale, per l’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile. Vi accedono anche l’imprenditore commerciale e quello agricolo sotto soglia.

L’istanza si presenta al segretario generale della Camera di commercio competente per la sede legale, che nomina l’esperto indipendente; con il suo affiancamento si conducono le trattative con i creditori e si possono chiedere al tribunale misure protettive del patrimonio. Non comporta spossessamento: l’impresa continua a essere gestita da te.

Se la soluzione si trova, può sfociare in un contratto con i creditori idoneo ad assicurare la continuità, in un accordo con il contenuto di una convenzione di moratoria o in un accordo sottoscritto anche dall’esperto. Se non si trova, restano aperte le altre strade: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e, per l’imprenditore agricolo, gli accordi di ristrutturazione.

I debiti personali dell’imprenditore

Per l’imprenditore individuale e per i soci illimitatamente responsabili i debiti dell’attività e quelli personali vivono nello stesso patrimonio: la crisi dell’attività diventa crisi personale, e i creditori aggrediscono anche i beni familiari.

Da qui una conseguenza pratica: la presenza di debiti professionali preclude la ristrutturazione dei debiti del consumatore, che riguarda solo le obbligazioni estranee all’attività, e indirizza al concordato minore o alla liquidazione. La scelta va fatta guardando l’intera posizione, personale e d’impresa insieme, ed è la prima valutazione che l’organismo compie.

Se l’attività è già chiusa

La cessazione non chiude le porte: le procedure restano praticabili e l’esdebitazione resta possibile per la persona fisica. Il problema non è giuridico, è di tempo: molti si rivolgono a uno sportello anni dopo la chiusura, quando arrivano i pignoramenti, e nel frattempo il patrimonio si è eroso e le opzioni si sono ridotte.

Chi chiude un’attività con debiti dovrebbe valutare la propria posizione in quel momento, quando esiste ancora qualcosa da ristrutturare e un apporto esterno può avere senso, non quando arriva il primo atto esecutivo.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo verifica per prima cosa le tre soglie sui bilanci o sulle dichiarazioni degli ultimi esercizi, perché quella verifica determina tutto il resto, e ricostruisce la posizione complessiva distinguendo i debiti dell’attività da quelli personali. Ti aiuta a capire se la strada è il concordato minore in continuità, che non richiede risorse esterne, o un percorso liquidatorio, che invece le richiede. Nella prospettiva del voto esamina chi sono i creditori attuali, perché i cessionari che hanno acquistato il credito da meno di un anno non votano. Verifica inoltre quali debiti sono prescritti o contestabili e ti orienta verso un Organismo di composizione della crisi o, quando l’attività ha prospettive, verso la composizione negoziata. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

I bilanci o le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre esercizi, necessari per la verifica delle soglie, l’elenco completo dei debiti d’impresa e personali con i contratti e l’indicazione dei creditori attuali, la situazione patrimoniale dell’attività e personale, i rapporti con fornitori, banche ed enti previdenziali, gli atti giudiziari ricevuti e, per le attività cessate, la documentazione della chiusura.

Tempi realistici e possibili esiti

La verifica delle soglie e la ricostruzione della posizione richiedono alcune settimane. Il concordato minore ha tempi di mesi, con il voto dei creditori e l’omologazione, e l’esito dipende da come si distribuiscono i crediti ammessi al voto: è un calcolo che si può fare prima di depositare. La composizione negoziata segue tempi propri e dipende dalle trattative. Lo Sportello verifica quale percorso è praticabile e ti orienta, senza garantire l’esito, che dipende dai creditori e dal giudice.

Per approfondire: Codice della crisi

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Come faccio a sapere se sono sotto soglia?

Devono ricorrere congiuntamente tre requisiti: attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. I primi due si calcolano come importo annuo medio sui tre esercizi precedenti. Basta superarne uno per uscire dal perimetro.

Nel concordato minore i creditori votano?

Sì. È approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se un solo creditore ha più della metà serve anche la maggioranza per teste, e con le classi la maggioranza va raggiunta nella maggior parte di esse. Il creditore che non si pronuncia nel termine si presume consenta.

Serve sempre un apporto di risorse esterne?

No, e la distinzione è importante: il concordato minore si propone quando consente di proseguire l’attività, e in quel caso non è richiesto. Fuori da quel caso, cioè con un piano liquidatorio, è ammesso solo se prevede risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile.

Una società ha comprato il mio debito di recente: vota?

Non è computato nel voto il cessionario che ha acquistato il credito meno di un anno prima della domanda, insieme a coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti e affini fino al quarto grado e società del gruppo. È un dato da verificare prima di depositare, perché cambia le maggioranze.

Ho debiti sia dell’attività sia personali.

Per l’imprenditore individuale i due patrimoni coincidono, e la presenza di debiti professionali preclude la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il percorso sarà il concordato minore o la liquidazione controllata: è la valutazione che l’organismo compie all’inizio, guardando l’intera posizione.

Ho chiuso l’attività tre anni fa e ora arrivano i pignoramenti.

Le procedure restano praticabili e l’esdebitazione resta possibile per la persona fisica. Rivolgiti subito a un organismo: ogni mese di esecuzioni erode il patrimonio e riduce le opzioni, in particolare quelle che richiedono qualcosa da ristrutturare o un apporto esterno.

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