CATEGORIA: Trasporto aereo

Sciopero aereo: quando la compagnia deve pagare comunque

Sciopero del personale del vettore o dei controllori di volo: la distinzione fissata dalla Corte di giustizia e che cosa spetta in ogni caso.

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Il volo viene cancellato per uno sciopero e la compagnia risponde con una formula che sembra definitiva: causa di forza maggiore, nessuna compensazione dovuta. È la risposta più frequente e, nella maggior parte dei casi, è sbagliata. La Corte di giustizia europea ha stabilito una distinzione precisa, e cambia tutto: conta chi ha scioperato.

Con la sentenza Airhelp contro SAS, causa C-28/20 la Corte ha stabilito che uno sciopero del personale del vettore, indetto dai sindacati nel rispetto della legge e dei termini di preavviso per far valere rivendicazioni dei lavoratori, non è una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento europeo 261/2004: la compensazione resta dovuta. Sono invece esterni al vettore, e possono esonerarlo, gli scioperi dei controllori di volo e del personale aeroportuale.

La distinzione che decide il caso

Il criterio non è il disagio subito ma l’origine dell’evento: interno o esterno alla compagnia.

Sciopero del personale della compagnia: piloti, assistenti di volo, personale di terra della compagnia. È un evento interno, perché nasce dal rapporto di lavoro e dalla gestione dell’impresa, ed è prevedibile, soprattutto quando è preceduto dal preavviso previsto dalla legge. La Corte ha osservato che la compagnia può prepararsi, attenuarne le conseguenze e trattare le rivendicazioni nel dialogo con i propri dipendenti: non può dire di non avere alcun controllo. La compensazione è dovuta anche quando lo sciopero riguarda categorie indispensabili al volo, come i piloti.

Sciopero dei controllori di volo o del personale aeroportuale: è esterno al vettore, che non ha strumenti per incidervi, e può quindi essere qualificato come circostanza eccezionale, a condizione che la compagnia provi anche di avere adottato tutte le misure ragionevoli per limitare il disagio.

Esiste poi un caso particolare segnalato dalla stessa Corte: lo sciopero motivato da rivendicazioni che solo i pubblici poteri possono soddisfare resta fuori dal controllo del vettore, perché non può risolverlo trattando con i suoi dipendenti.

Lo sciopero selvaggio

C’è una terza situazione, affrontata dalla Corte in un caso in cui, dopo l’annuncio di una ristrutturazione, risultò assente la quasi totalità dei piloti e la maggioranza del personale di cabina, in forma spontanea e senza proclamazione sindacale.

Anche in quel caso la Corte ha escluso la circostanza eccezionale: l’assenza generalizzata era la conseguenza diretta di una decisione aziendale, e le ristrutturazioni rientrano nella gestione ordinaria di un’impresa, con i conflitti che prevedibilmente comportano.

È un passaggio utile da conoscere, perché le compagnie tendono a presentare le astensioni spontanee come eventi imprevedibili e quindi esonerativi.

Che cosa spetta comunque, in ogni caso di sciopero

Anche quando lo sciopero è davvero esterno e la compensazione non è dovuta, due diritti restano interi e non si discutono.

La scelta fra il integrale entro sette giorni e la riprotezione verso la stessa destinazione alla prima occasione possibile, anche su altri vettori.

L’assistenza, con pasti e bevande in proporzione all’attesa, due comunicazioni e, se serve un pernottamento, albergo e trasferimento.

È l’equivoco più sfruttato: la circostanza eccezionale esclude la compensazione, non il rimborso e non l’assistenza. Una compagnia che durante uno sciopero lascia i passeggeri in aeroporto senza nulla sta violando un obbligo che vale sempre.

Gli scioperi annunciati in anticipo

Qui c’è un punto pratico che fa differenza. Gli scioperi nel trasporto aereo italiano sono soggetti a preavviso e vengono pubblicati prima, e questo ha due conseguenze opposte.

Per te: se la compagnia ti avvisa della cancellazione con almeno quattordici giorni di anticipo, la compensazione non spetta comunque, a prescindere dalla causa. Quindi conviene controllare per tempo gli elenchi degli scioperi programmati, perché una riprogrammazione chiesta in anticipo evita il problema alla radice.

Per la compagnia: un preavviso pubblico rende lo sciopero prevedibile, e questo indebolisce la tesi dell’imprevedibilità quando lo sciopero è del suo personale.

Come si contesta il diniego

Nel chiedi tre cose precise: chi ha scioperato, cioè quale categoria di personale e di quale soggetto; se lo sciopero era stato proclamato con preavviso e quando; quali misure ragionevoli la compagnia ha adottato per limitare le conseguenze.

Richiama la distinzione fra sciopero interno ed esterno affermata dalla Corte di giustizia: è l’argomento che fa cadere i dinieghi standard, perché molte risposte automatiche si limitano a invocare la forza maggiore senza dire chi ha scioperato.

Se la risposta non arriva entro sei settimane o non è soddisfacente, la strada successiva è il reclamo all’ENAC. Per i voli con compagnie di altri Stati membri, l’Centro Europeo Consumatori Italia assiste nei reclami trasfrontalieri.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo parte dalla domanda che risolve la pratica, cioè chi ha scioperato, e la mette per iscritto, perché nella maggior parte dei dinieghi quella informazione non c’è. Verifica se lo sciopero era del personale della compagnia, e quindi interno e non esonerativo secondo la Corte di giustizia, oppure dei controllori di volo o del personale aeroportuale. Controlla il preavviso di quattordici giorni, perché se c’è stato la compensazione non spetta comunque e inutile insistere. Chiede in ogni caso rimborso e spese di assistenza, che restano dovuti anche con una circostanza eccezionale. E quando il diniego resta, prepara il reclamo all’autorità. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

La prenotazione e le carte d’imbarco, la comunicazione della compagnia con la data e la motivazione, le notizie o i comunicati sullo sciopero con l’indicazione della categoria che lo ha proclamato, le spese sostenute con gli scontrini e tutte le risposte ricevute dal servizio clienti.

Tempi realistici e possibili esiti

I dinieghi fondati genericamente sulla forza maggiore cadono con buona frequenza quando il reclamo contesta per iscritto la distinzione fra sciopero interno ed esterno, in tempi di settimane o pochi mesi. Dove lo sciopero era dei controllori di volo la compensazione non si ottiene, e va detto subito, mentre rimborso e assistenza restano. I casi con preavviso superiore a quattordici giorni non hanno margine sulla compensazione. Lo Sportello verifica l’origine dello sciopero e prepara il reclamo, senza garantire l’esito.

Per approfondire: regolamento europeo 261/2004 · sentenza Airhelp contro SAS, causa C-28/20 · ENAC · Centro Europeo Consumatori Italia

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

La compagnia dice che lo sciopero è forza maggiore: è vero?

Dipende da chi ha scioperato. Se era il personale della compagnia, con sciopero proclamato dai sindacati nel rispetto della legge, la Corte di giustizia ha escluso la circostanza eccezionale e la compensazione resta dovuta. Se erano i controllori di volo o il personale aeroportuale, l’esonero è possibile. Chiedi per iscritto chi ha scioperato.

Hanno scioperato i piloti della mia compagnia.

È il caso deciso dalla Corte di giustizia nella causa C-28/20: uno sciopero del personale del vettore, anche di categorie indispensabili al volo come i piloti, non è una circostanza eccezionale, perché nasce dalla gestione dell’impresa ed è prevedibile. La compensazione spetta, salvo preavviso di almeno quattordici giorni.

Lo sciopero era stato annunciato settimane prima: cambia qualcosa?

Sì, in due direzioni. Se la compagnia ti ha comunicato la cancellazione con almeno quattordici giorni di anticipo, la compensazione non spetta qualunque sia la causa. Se invece ti ha avvisato tardi, il fatto che lo sciopero fosse annunciato indebolisce la sua tesi dell’imprevedibilità.

Durante lo sciopero sono rimasto in aeroporto senza assistenza.

L’assistenza è dovuta sempre, anche quando la causa è eccezionale e la compensazione non spetta: pasti, bevande, comunicazioni e albergo con trasferimento se serve un pernottamento. Se non te l’hanno fornita, provvedi e conserva gli scontrini, poi chiedi il rimborso delle spese ragionevoli per iscritto.

La compagnia mi ha riprotetto tre giorni dopo: dovevo accettare?

La riprotezione va offerta alla prima occasione possibile, anche su altri vettori: tre giorni dopo, se nel frattempo esistevano voli disponibili, non è conforme. Puoi invece scegliere il rimborso integrale, e durante l’attesa resta dovuta l’assistenza. Documenta i voli alternativi che esistevano in quelle ore.

Lo sciopero era spontaneo, senza sindacati.

La Corte di giustizia ha escluso la circostanza eccezionale anche per l’astensione spontanea seguita a una decisione aziendale, come l’annuncio di una ristrutturazione, perché quella decisione rientra nella gestione ordinaria dell’impresa. Contesta quindi il diniego chiedendo per iscritto l’origine dell’astensione.

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