CATEGORIA: Sovraindebitamento e debiti

Sovraindebitamento: quali procedure esistono e a chi servono

Quattro strade per chi non è fallibile, dal piano del consumatore all'esdebitazione: chi può accedere, come si scelgono e chi ti assiste.

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Quando i debiti superano stabilmente quello che riesci a pagare, trattare con un creditore alla volta non funziona: finisci per pagare chi insiste di più, subisci le azioni degli altri e il debito cresce con interessi e spese. Per queste situazioni esistono procedure che permettono a chi non è fallibile di ristrutturare i debiti sotto il controllo del giudice e, in molti casi, di essere liberato da quelli che restano. Non riguardano pochi casi estremi: riguardano lavoratori dipendenti, pensionati, professionisti e piccole attività.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede quattro strade per chi non può essere assoggettato alla liquidazione giudiziale: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore per chi svolge un’attività, la liquidazione controllata del patrimonio e l’esdebitazione del debitore incapiente. Si accede soltanto tramite un Organismo di composizione della crisi, che affianca il debitore e riferisce al giudice.

Chi può accedere

Le procedure si rivolgono a chi non può accedere alla liquidazione giudiziale, cioè a quello che un tempo si chiamava fallimento: consumatori, professionisti, imprenditori minori sotto le soglie di legge, imprenditori agricoli, start-up innovative, enti non commerciali.

Il presupposto è lo stato di sovraindebitamento, cioè uno squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina una difficoltà persistente ad adempiere regolarmente. Non devi essere già insolvente: basta la difficoltà persistente. E arrivare prima non è un dettaglio, perché amplia le soluzioni praticabili.

Le quattro strade

La ristrutturazione dei debiti del consumatore. Riservata a chi ha contratto i debiti per scopi estranei a un’attività d’impresa o professionale. Proponi un piano di pagamento, anche parziale e dilazionato, che il giudice omologa se è ammissibile e fattibile: i creditori non votano. In molti casi consente di mantenere la casa proseguendo il pagamento del mutuo.

Il concordato minore. Per chi svolge attività d’impresa o professionale sotto le soglie. Qui i creditori votano, e serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto; di regola richiede un apporto di risorse esterne che migliori la loro soddisfazione.

La liquidazione controllata. Il patrimonio viene liquidato da un liquidatore nominato dal giudice. È la strada quando non esistono le condizioni per un piano sostenibile. La persona fisica ottiene l’esdebitazione, che opera decorsi tre anni dall’apertura della procedura, salvo le condizioni ostative.

L’esdebitazione del debitore incapiente. Per chi non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva: libera dai debiti senza liquidare nulla, una sola volta. Ne parliamo in un articolo dedicato.

L’Organismo di composizione della crisi

Non si accede da soli. La legge richiede l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Gli organismi sono costituiti presso ordini professionali, camere di commercio e altri enti previsti dalla legge.

L’organismo nomina un gestore, verifica la completezza e l’attendibilità dei dati, aiuta a costruire la proposta e redige la relazione che accompagna la domanda al giudice, ricostruendo le cause dell’indebitamento e valutando la diligenza del debitore. È il perno della procedura, e la qualità del suo lavoro incide sull’esito più di qualunque altro fattore.

La meritevolezza, e un punto che riguarda la banca

Il giudice valuta come il debito si è formato. Per il consumatore la domanda è inammissibile se ha determinato la situazione con colpa grave, malafede o frode, se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o se ha già beneficiato dell’esdebitazione due volte.

Non è un giudizio morale sulla povertà. Perdita del lavoro, riduzione dell’orario, malattia, separazione, spese sanitarie, crisi di un’attività familiare sono cause tipiche che non ostacolano l’accesso. Il ricorso spregiudicato al credito sapendo di non poterlo restituire, invece, sì.

C’è poi una regola che pochi conoscono e che vale la pena far valere: il creditore che ha colpevolmente concorso a determinare o ad aggravare l’indebitamento, o che ha violato i principi sulla valutazione del merito creditizio, non può opporsi all’omologazione contestando la convenienza della proposta. Chi ha concesso credito senza verificare se potevi sostenerlo perde l’argomento più comodo.

Che cosa succede alle azioni dei creditori

Il giudice può disporre misure protettive che sospendono le azioni esecutive e cautelari: per chi ha lo stipendio o il conto pignorato è l’effetto più immediato e più tangibile. Non è automatico, va chiesto, e le misure sono revocabili in caso di atti in frode.

All’esito, il debitore che ottiene l’esdebitazione non risponde più dei debiti residui, con le eccezioni previste dalla legge per alcune categorie di obbligazioni.

Come si scelgono fra loro

La scelta dipende da tre elementi, e si fa all’inizio perché cambia tutto il resto. Primo: l’origine dei debiti, personale o legata a un’attività, che decide fra piano del consumatore e concordato minore. Secondo: la capacità di sostenere un piano, cioè il reddito disponibile dopo le spese necessarie, che decide fra un piano e la liquidazione. Terzo: l’esistenza di un patrimonio, in particolare della casa, che decide se vale la pena difenderla con un piano.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Consumerismo ha uno sportello dedicato al sovraindebitamento. Lo Sportello +Tutela ricostruisce con te la situazione debitoria completa, che è il presupposto di ogni decisione, e verifica quale procedura è praticabile nel tuo caso. Prima di arrivare al piano fa un lavoro che riduce quello che dovrai ristrutturare: controlla se fra i debiti ce ne sono di contestabili, già pagati o prescritti, e se le richieste dei creditori e delle società di recupero rispettano le regole. Poi ti orienta verso un Organismo di composizione della crisi iscritto nel registro ministeriale, che è il soggetto che per legge affianca il debitore e redige la relazione per il giudice, e ti segue durante il percorso. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

L’elenco completo dei debiti con i contratti, gli importi residui e i creditori attuali, compresi gli eventuali cessionari; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e la documentazione del reddito tuo e del nucleo familiare; la situazione patrimoniale e gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; lo stato di famiglia; le spese familiari; gli atti giudiziari ricevuti, pignoramenti compresi; per chi ha svolto un’attività, la documentazione fiscale.

Tempi realistici e possibili esiti

La ricostruzione della situazione debitoria richiede alcune settimane e dipende da quanto sei riuscito a recuperare dei documenti. Dalla domanda all’omologazione i tempi dipendono dal tribunale, di regola alcuni mesi, e il piano poi va eseguito per la sua durata. Le misure protettive, quando il giudice le concede, arrivano in tempi brevi. Gli esiti dipendono dalla situazione concreta e dalla valutazione del giudice: lo Sportello ti dice se i presupposti ci sono e ti orienta all’organismo, senza promettere l’omologazione, che non dipende da nessuno dei due.

Per approfondire: Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Chi può accedere a queste procedure?

Chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale: consumatori, professionisti, imprenditori minori sotto le soglie, imprenditori agricoli, enti non commerciali. Il presupposto è la difficoltà persistente ad adempiere regolarmente, non l’insolvenza già dichiarata: arrivare prima consente soluzioni migliori.

Posso fare da solo, senza un organismo?

No. La legge richiede l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, che nomina un gestore, verifica i dati e redige la relazione per il giudice. Diffida di chi propone di cancellare i debiti fuori da questo percorso, dietro compenso.

Perdo la casa?

Non necessariamente. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore puoi prevedere di proseguire il pagamento delle rate del mutuo sull’abitazione principale, alle condizioni di legge, mantenendo l’immobile mentre gli altri debiti vengono ristrutturati. Nella liquidazione controllata il patrimonio viene liquidato. È uno degli elementi che decide quale procedura scegliere.

I creditori possono opporsi?

Dipende dalla procedura. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non votano: presentano osservazioni e possono contestare la convenienza, e in quel caso il giudice omologa solo se quel credito è soddisfatto non meno di quanto si otterrebbe con la liquidazione controllata. Nel concordato minore invece votano.

Che cosa succede ai pignoramenti in corso?

Il giudice può disporre misure protettive che sospendono le azioni esecutive e cautelari: per chi ha lo stipendio o il conto pignorato è l’effetto più immediato. Non è automatico, va chiesto, e le misure possono essere revocate in caso di atti in frode. È un motivo in più per muoversi prima che le esecuzioni si moltiplichino.

La banca mi ha dato credito senza controllare nulla: conta?

Sì, e gioca a tuo favore. Il creditore che ha colpevolmente concorso a determinare o aggravare l’indebitamento, o che ha violato i principi sulla valutazione del merito creditizio, non può opporsi all’omologazione contestando la convenienza della proposta. È un elemento che l’organismo indica nella relazione al giudice.

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