Chi cerca aiuto per i debiti trova due mondi molto diversi. Da una parte gli Organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge e iscritti in un registro ministeriale, che sono l’unico canale per accedere alle procedure. Dall’altra un’offerta commerciale che promette di cancellare i debiti, con compensi anticipati e nessun percorso giudiziale dietro. Distinguere i due mondi è il primo passo, e per chi è in difficoltà non è sempre facile.
L’Organismo di composizione della crisi è l’ente iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia che per legge affianca il debitore nelle procedure di sovraindebitamento: nomina un gestore, verifica i dati, aiuta a costruire la proposta e redige la relazione per il giudice. Senza un organismo non si accede ad alcuna procedura.
Che cosa fa, in concreto
Riceve la tua istanza e nomina un gestore della crisi, un professionista con i requisiti previsti. Il gestore acquisisce e verifica la documentazione, ricostruisce la situazione debitoria e patrimoniale, valuta la completezza e l’attendibilità dei dati, aiuta a individuare la procedura adatta e a costruire la proposta.
Poi redige la relazione che accompagna la domanda al giudice: illustra le cause dell’indebitamento e la diligenza che hai tenuto, le ragioni dell’incapacità di adempiere, gli eventuali atti impugnati dai creditori e l’attendibilità della documentazione, e secondo la procedura attesta elementi specifici, come la convenienza rispetto alla liquidazione per i creditori con garanzia.
Quella relazione è il documento su cui la procedura si regge: è la ragione per cui il rapporto con il gestore va impostato sulla trasparenza completa. Informazioni incomplete o inesatte fornite a lui si traducono in una relazione fragile e in una procedura a rischio, e gli atti in frode fanno revocare le misure protettive anche d’ufficio.
La riga che vale la pena chiedere
Nella relazione l’organismo indica anche se il finanziatore aveva valutato il tuo merito creditizio. Non è un dettaglio tecnico: il creditore che ha colpevolmente concorso a determinare o ad aggravare l’indebitamento, o che ha violato quei principi, non può opporsi all’omologazione contestando la convenienza della proposta.
È una delle poche leve che il Codice della crisi mette nelle mani del debitore nei confronti di chi gli ha prestato denaro senza controllare nulla, e si attiva solo se gli elementi arrivano al gestore. Portarglieli è un tuo interesse diretto.
Dove si trovano e come si sceglie
Gli organismi sono iscritti in un registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e sono costituiti presso ordini professionali di avvocati, commercialisti e notai, camere di commercio, enti pubblici e altri soggetti previsti dalla legge. Il registro è pubblico: la prima verifica è che l’organismo a cui ti rivolgi sia effettivamente iscritto.
Per la scelta contano tre cose. La vicinanza territoriale, perché la procedura si svolge davanti al tribunale competente. L’esperienza sulle procedure da consumatore, che sono diverse da quelle d’impresa e non si improvvisano. E la chiarezza sulle condizioni economiche, che vanno messe per iscritto prima di conferire l’incarico.
Chi è il gestore, e che cosa non è
È il professionista che l’organismo nomina per la singola pratica: la legge richiede requisiti di professionalità e onorabilità e prevede cause di incompatibilità, perché deve essere indipendente da te e dai creditori.
Non è il tuo difensore e non rappresenta i creditori: è un ausiliario che ricostruisce i fatti e riferisce al giudice. Se devi opporti a un’esecuzione o a un decreto ingiuntivo serve un avvocato, ed è una cosa parallela che va impostata nei suoi termini, che sono brevi.
Che cosa l’organismo non fa
Non decide: l’omologazione spetta al giudice, e nessun organismo può garantirla in anticipo. Non ti difende contro i creditori nei giudizi. Non cancella i debiti con un accordo privato, perché la liberazione passa dal tribunale. E non tratta separatamente con i singoli creditori per ottenere pagamenti preferenziali, che la logica del concorso esclude. Sapere cosa non rientra nel suo ruolo evita aspettative sbagliate e fa capire quando serve, in parallelo, un’assistenza diversa.
In quali fasi interviene
Prima della domanda raccoglie i dati, li verifica, individua con te la procedura praticabile e costruisce la proposta. Al deposito redige la relazione. Durante la procedura comunica ai creditori, riceve le loro osservazioni, le riferisce al giudice e propone le modifiche che ritiene necessarie. Dopo l’omologazione vigila sull’esecuzione del piano e, nell’esdebitazione del debitore incapiente, vigila per tre anni sulla dichiarazione annuale relativa alle utilità sopravvenute. È un ruolo che dura per tutta la procedura, non un adempimento iniziale.
I costi, e le due domande da fare subito
Nell’esdebitazione del debitore incapiente la legge prevede che i compensi dell’organismo siano ridotti della metà: è una previsione specifica di quella procedura e va richiamata espressamente.
Per tutte, le due domande da fare al primo incontro sono queste: quale è il preventivo scritto e dettagliato delle spese, e che cosa è dovuto se la procedura non arriva all’omologazione. Il compenso del gestore matura per l’attività svolta, quindi la risposta a quella seconda domanda va conosciuta prima di conferire l’incarico, non dopo.
Come si riconosce chi approfitta della difficoltà
La promessa di un risultato, che nessuno può dare perché decide il giudice. La richiesta di somme rilevanti in anticipo per bloccare i creditori, quando la sospensione delle azioni la dispone il giudice nell’ambito della procedura. L’assenza dal registro ministeriale, che si verifica in due minuti. L’offerta di cancellare i debiti con un accordo privato. E l’invito a non presentare documenti o a non dichiarare un bene, che è il consiglio che fa perdere la procedura e produce conseguenze peggiori del debito.
Che cosa fa lo Sportello +Tutela
Un’associazione dei consumatori non sostituisce l’organismo e non presenta le domande, perché la legge riserva quel compito agli organismi iscritti. Quello che lo Sportello +Tutela di Consumerismo fa è precedente e parallelo: ricostruisce con te la situazione, verifica se fra i debiti ce ne sono di prescritti, già pagati o contestabili, che vanno esclusi prima di costruire qualunque piano, e controlla se le richieste dei creditori e delle società di recupero rispettano le regole. Verifica l’iscrizione nel registro dell’organismo a cui ti rivolgi, ti aiuta a leggere il preventivo e a preparare i documenti per il primo incontro, e ti segue durante il percorso. È un lavoro che riduce l’importo da ristrutturare e migliora la posizione di partenza. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
Quali documenti servono
L’elenco completo dei debiti e dei creditori con i contratti, la documentazione del reddito e del patrimonio, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, lo stato di famiglia, le spese familiari, gli atti giudiziari ricevuti, la documentazione delle cause dell’indebitamento e gli eventuali preventivi già ricevuti da organismi o da altri soggetti, che è utile confrontare.
Tempi realistici e possibili esiti
La verifica preliminare dei debiti contestabili richiede alcune settimane e può ridurre l’esposizione. La ricostruzione con l’organismo e la costruzione della proposta richiedono da settimane a mesi. Le procedure hanno poi tempi che dipendono dal tribunale. Lo Sportello fa la verifica preliminare, ti orienta a un organismo iscritto e ti segue nel percorso, senza sostituirsi all’organismo e senza promettere l’esito.
Per approfondire: Codice della crisi · Ministero della Giustizia
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Domande frequenti
Posso presentare la domanda senza un organismo?
No. La legge richiede l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, che nomina un gestore e redige la relazione per il giudice. È il canale obbligato per tutte le procedure di sovraindebitamento.
Come verifico che un organismo sia iscritto?
Nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, che è pubblico. Gli organismi sono costituiti presso ordini professionali, camere di commercio ed enti previsti dalla legge. Se un soggetto non è nel registro non può svolgere quel ruolo, qualunque cosa affermi nel materiale che ti consegna.
Mi hanno chiesto tremila euro anticipati per bloccare i creditori.
La sospensione delle azioni dei creditori la dispone il giudice nell’ambito della procedura, non un professionista dietro compenso. Chiedi un preventivo scritto e dettagliato, verifica l’iscrizione nel registro e fai valutare la proposta prima di pagare. Le somme rilevanti chieste in anticipo per risultati promessi sono il segnale più chiaro.
Il gestore è dalla mia parte?
No, ed è giusto saperlo: il gestore deve essere indipendente da te e dai creditori, ricostruisce i fatti e riferisce al giudice. Non è il tuo difensore: per opporti a un’esecuzione o a un decreto ingiuntivo serve un avvocato, e sono termini brevi. Con il gestore conviene invece la trasparenza totale.
Se la procedura non va a buon fine, ho pagato per niente?
Il compenso del gestore matura per l’attività svolta, anche se la procedura non arriva all’omologazione. Per questo il preventivo scritto deve dire cosa è dovuto nelle diverse ipotesi: è una domanda da fare al primo incontro, prima di conferire l’incarico.
L’associazione può fare la procedura al posto mio?
No, e nessuno può farla fuori dal canale degli organismi. Un’associazione può ricostruire la situazione, individuare i debiti contestabili o prescritti da escludere, verificare le condotte dei creditori, controllare l’iscrizione dell’organismo e seguirti. È il lavoro che precede e accompagna la procedura, non la sostituisce.
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