penali recesso energia
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha avviato due distinti procedimenti sanzionatori nei confronti di ECOM S.p.A. e AGF Energy S.p.A. per violazioni in materia di switching, recesso e condotta commerciale.
Due casi diversi, ma accomunati da un elemento centrale: la limitazione del diritto dei clienti di scegliere liberamente il proprio fornitore e di recidere il contratto senza penali o ostacoli artificiosi.
Nel primo procedimento (DSAI/18/2025/EEL), ARERA contesta a ECOM S.p.A. di aver ostacolato il passaggio dei clienti verso nuovi fornitori, manipolando le procedure di switching tramite il Sistema Informativo Integrato (SII).
Secondo l’Autorità, tra il dicembre 2023 e il marzo 2025 la società avrebbe:
Una condotta definita da ARERA come “indebito trattenimento di clienti finali”, che avrebbe compromesso il corretto funzionamento del mercato libero e la concorrenza tra operatori. Il procedimento mira ad accertare la violazione delle delibere che disciplinano i processi di switching e recesso tramite il SII.
Il secondo procedimento (DSAI/19/2025/EEL) riguarda AGF Energy S.p.A., segnalata all’Autorità per applicazione di oneri di recesso anticipato e violazioni del Codice di Condotta Commerciale.
Dalle verifiche dell’Autorità emerge che la società avrebbe:
ARERA ha contestato la violazione delle disposizioni del Codice di Condotta Commerciale che impone obblighi di trasparenza, chiarezza e correttezza informativa verso i clienti finali.
In Italia, il diritto di recesso dai contratti di fornitura di energia è tutelato da un impianto normativo preciso:
E’ opportuno ricordare che dal 1° gennaio 2024, l’ARERA ha introdotto la possibilità di introdurre le penali per recesso anticipato esclusivamente per i contratti di fornitura a prezzo fisso e durata determinata (o indeterminata ma con periodo a prezzo fisso), le quali devono essere proporzionate alla perdita subita dal fornitore. Tali oneri di recesso sono applicabili per i contratti rivolti a clienti domestici e alle piccole imprese (ovvero quelle con un massimo di 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro). Prima di questa data non era possibile il recesso era generalmente gratuito e senza penali. In sintesi, le penali sono possibili solo se il contratto soddisfa specifici requisiti: prezzo fisso e durata determinata, e devono essere comunicate chiaramente al consumatore.
«Siamo di fronte a pratiche che minano le fondamenta del mercato libero – dichiara Giovanni Riccobono, Direttore Generale di Consumerismo No Profit –. Da un lato clienti trattenuti contro la loro volontà, dall’altro penali camuffate da costi accessori.
Il diritto di recesso e di libera scelta del fornitore è un pilastro della liberalizzazione e non può essere violato da logiche commerciali aggressive. Chiediamo ad ARERA di vigilare con rigore e di garantire maggiore trasparenza nei flussi informativi del SII, oggi ancora troppo vulnerabile alle distorsioni degli operatori».
Consumerismo invita tutti i cittadini che ritengono di aver subito comportamenti analoghi a segnalare il proprio caso tramite lo sportello +Tutela.