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Energia: doppio procedimento ARERA contro fornitori per trattenimento clienti e penali di recesso. Consumerismo: “Serve rispetto del diritto di scelta e trasparenza contrattuale”

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha avviato due distinti procedimenti sanzionatori nei confronti di ECOM S.p.A. e AGF Energy S.p.A. per violazioni in materia di switching, recesso e condotta commerciale.

Due casi diversi, ma accomunati da un elemento centrale: la limitazione del diritto dei clienti di scegliere liberamente il proprio fornitore e di recidere il contratto senza penali o ostacoli artificiosi.

Il caso ECOM: clienti trattenuti contro la loro volontà

Nel primo procedimento (DSAI/18/2025/EEL), ARERA contesta a ECOM S.p.A. di aver ostacolato il passaggio dei clienti verso nuovi fornitori, manipolando le procedure di switching tramite il Sistema Informativo Integrato (SII).

Secondo l’Autorità, tra il dicembre 2023 e il marzo 2025 la società avrebbe:

  • utilizzato credenziali di accesso condivise e non personali al SII, in violazione delle regole di sicurezza fissate dal Regolamento del SII;
  • avviato campagne di “recupero clienti” per indurre gli utenti che avevano già espresso volontà di cambiare fornitore a revocare il passaggio, falsando di fatto la reale data di sottoscrizione dei nuovi contratti;
  • inviato richieste di switching con date contrattuali alterate, così da prevalere su quelle dei nuovi fornitori, annullando di fatto le richieste legittime già accettate dal sistema.

Una condotta definita da ARERA come “indebito trattenimento di clienti finali”, che avrebbe compromesso il corretto funzionamento del mercato libero e la concorrenza tra operatori. Il procedimento mira ad accertare la violazione delle delibere che disciplinano i processi di switching e recesso tramite il SII.

Il caso AGF Energy: penali mascherate e informazioni ingannevoli

Il secondo procedimento (DSAI/19/2025/EEL) riguarda AGF Energy S.p.A., segnalata all’Autorità per applicazione di oneri di recesso anticipato e violazioni del Codice di Condotta Commerciale.

Dalle verifiche dell’Autorità emerge che la società avrebbe:

  • inserito nei propri contratti a prezzo variabile clausole che prevedevano costi aggiuntivi in caso di recesso prima di 12 mesi, in violazione delle normative vigenti;
  • presentato informazioni economiche incomplete e fuorvianti nei materiali contrattuali e nelle schede sintetiche delle offerte, omettendo o distorcendo dati su prezzi, indici, corrispettivi e modalità di calcolo del costo dell’energia.

ARERA ha contestato la violazione delle disposizioni del Codice di Condotta Commerciale che impone obblighi di trasparenza, chiarezza e correttezza informativa verso i clienti finali.

Il quadro normativo: il diritto di recesso nel mercato energetico

In Italia, il diritto di recesso dai contratti di fornitura di energia è tutelato da un impianto normativo preciso:

  • la delibera ARERA 302/2016/R/com e successive modifiche;
  • la direttiva europea 2019/944, recepita dal d.lgs. 210/2021, che sancisce la libertà del cliente di cambiare fornitore senza costi aggiuntivi e entro tempi rapidi;
  • il Codice di Condotta Commerciale, che impone ai fornitori di indicare chiaramente prezzi, indici di riferimento e modalità di calcolo nelle offerte e nei contratti.

E’ opportuno ricordare che dal 1° gennaio 2024, l’ARERA ha introdotto la possibilità di introdurre le penali per recesso anticipato esclusivamente per i contratti di fornitura a prezzo fisso e durata determinata (o indeterminata ma con periodo a prezzo fisso), le quali devono essere proporzionate alla perdita subita dal fornitore. Tali oneri di recesso sono applicabili per i contratti rivolti a clienti domestici e alle piccole imprese (ovvero quelle con un massimo di 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro). Prima di questa data non era possibile il recesso era generalmente gratuito e senza penali. In sintesi, le penali sono possibili solo se il contratto soddisfa specifici requisiti: prezzo fisso e durata determinata, e devono essere comunicate chiaramente al consumatore. 

Consumerismo: “Violazioni gravi, serve un mercato davvero libero”

«Siamo di fronte a pratiche che minano le fondamenta del mercato libero – dichiara Giovanni Riccobono, Direttore Generale di Consumerismo No Profit –. Da un lato clienti trattenuti contro la loro volontà, dall’altro penali camuffate da costi accessori.
Il diritto di recesso e di libera scelta del fornitore è un pilastro della liberalizzazione e non può essere violato da logiche commerciali aggressive. Chiediamo ad ARERA di vigilare con rigore e di garantire maggiore trasparenza nei flussi informativi del SII, oggi ancora troppo vulnerabile alle distorsioni degli operatori».

Consumerismo invita tutti i cittadini che ritengono di aver subito comportamenti analoghi a segnalare il proprio caso tramite lo sportello +Tutela.

ARGOMENTI: agf energy ARERA ecom mercato libero penali recesso
Giovanni Riccobono

Da oltre 12 anni impegnato nel settore energetico ha deciso di specializzare la sua figura nella tutela energetica ovvero nel garantire diritti e doveri dei consumatori nel mondo delle utility luce e gas. Le sue competenze nel settore energetico sono certificate dalla norma UNI 11782:2020 di Utility Manager. Blogger e divulgatore energetico è autore di 3 libri per tutela energetica dei consumatori. Ha preso parte, inoltre, a diverse iniziative per aumentare l’informazione e la consapevolezza dei consumatori di energia elettrica e gas. È un conciliatore esperto nelle controversie energetiche: ha gestito oltre 4000 reclami e recuperato oltre un milione di euro a favore dei consumatori.

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