CATEGORIA: Sovraindebitamento e debiti

Esdebitazione del debitore incapiente: chi può ottenerla e come

Chi non ha nulla può essere liberato dai debiti senza liquidare niente, una sola volta: la soglia di reddito, i tre anni dopo e il Fondo mai partito.

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C’è una situazione che le procedure ordinarie non risolvono: quella di chi non ha nulla. Nessun bene da liquidare, nessun reddito oltre il necessario per vivere, nessuna prospettiva di offrire qualcosa ai creditori. Per anni queste persone restavano debitrici a vita, esposte a esecuzioni che non producevano niente per nessuno. Il Codice della crisi prevede per loro l’esdebitazione del debitore incapiente, che libera dai debiti senza liquidare nulla. È uno strumento potente e ancora poco usato, anche perché il fondo che dovrebbe coprirne i costi non è mai partito.

Il debitore persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione una sola volta, con decreto del giudice e senza alcuna liquidazione. Nei tre anni successivi deve presentare una dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute, e l’Organismo di composizione della crisi vigila.

I requisiti

Essere persona fisica: l’istituto non si applica alle società. Essere meritevole: il giudice concede l’esdebitazione dopo aver escluso atti in frode e dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Non essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno futura. E non aver già beneficiato di questa esdebitazione, perché si ottiene una volta sola.

La soglia che aiuta a capire se rientri

L’incapienza non si misura solo sull’assenza di beni, e questo spaventa molte persone che si fermano prima di informarsi. La legge però fissa una presunzione: il requisito si presume quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto serve al mantenimento tuo e della tua famiglia, non è superiore all’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza previsto per l’ in base alla composizione del nucleo familiare.

È un calcolo che si fa in mezz’ora con i documenti in mano, e dice se vale la pena approfondire. Lo stesso parametro serve anche a un’altra cosa: a valutare se il finanziatore aveva verificato il tuo merito creditizio, perché una quantificazione del reddito disponibile non inferiore a quella soglia è considerata idonea.

Come si svolge

La domanda si presenta al giudice competente tramite un Organismo di composizione della crisi, allegando l’elenco dei creditori con le somme dovute, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l’indicazione di stipendi, pensioni e altre entrate del nucleo familiare.

L’organismo allega una relazione che illustra le cause dell’indebitamento e la diligenza che hai tenuto, le ragioni dell’incapacità di adempiere, gli eventuali atti impugnati dai creditori e l’attendibilità della documentazione, e indica se il finanziatore ha valutato il tuo merito creditizio.

Il giudice concede l’esdebitazione con decreto motivato, che viene comunicato a te e ai creditori: contro il decreto si può proporre entro trenta giorni. Non c’è liquidazione di beni e non c’è voto dei creditori.

Che cosa succede dopo

Non è un condono incondizionato. Il debito resta esigibile se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità che consentano un utile soddisfacimento dei creditori. I finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono considerati utilità: prendere un prestito non fa rivivere i debiti cancellati.

Il decreto fissa modalità e termine della dichiarazione annuale sulle utilità ulteriori. Questa dichiarazione va presentata: se manca, il beneficio viene revocato, e la revoca è legata proprio all’omissione, non all’entità di quello che hai. Nei tre anni successivi l’organismo vigila sulla tempestività della dichiarazione e verifica l’esistenza di utilità ulteriori; se le riscontra, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori, che possono agire.

Una precisazione che serve, perché in rete si trova il contrario: il correttivo del 2024 ha portato questo periodo da quattro a tre anni e ha eliminato l’obbligo di pagamento collegato alla soglia del dieci per cento che la versione precedente prevedeva. Molte guide, e persino i commenti a margine delle banche dati, riportano ancora quattro anni e quel dieci per cento. Vale il testo in vigore alla data della domanda, ed è la prima cosa da far confermare dall’organismo.

I costi, e il compenso ridotto

Anche una procedura che non liquida nulla ha dei costi: le spese procedurali e il compenso dell’organismo. Qui la legge interviene in parte, perché nell’esdebitazione del debitore incapiente i compensi dell’Organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà. È una previsione specifica di questa procedura e va chiesta espressamente nel preventivo.

Il Fondo che non è partito

Chiedere le spese a chi è stato dichiarato incapiente resta una contraddizione, e per questo la legge di bilancio per il 2025 ha istituito presso il Ministero della Giustizia un Fondo per l’esdebitazione degli incapienti, con una dotazione di 500.000 euro per il 2025, destinato a coprire le spese procedurali. I criteri operativi erano rinviati a un decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’economia, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Quel decreto non risulta adottato, e senza di esso il Fondo non è utilizzabile. Nel luglio 2026 numerose associazioni dei consumatori hanno rivolto un appello sul tema e il Ministero della Giustizia ha risposto motivando il ritardo con l’antieconomicità di un sistema informatico centralizzato dedicato. Secondo i dati citati dalle associazioni in quella occasione, le istanze pendenti nel 2025 avevano superato quota milleseicento: lo strumento viene chiesto, è la copertura delle spese che manca.

Consumerismo ha attivato un Osservatorio per lo sblocco dei fondi per il sovraindebitamento e sostiene che l’istruttoria non richiede nuovi sistemi informatici, potendo essere affidata alla rete già esistente degli organismi iscritti nel registro ministeriale. Con una lettera del 3 agosto 2026 al Gabinetto del Ministro della Giustizia, per conoscenza al Ministero dell’economia, l’associazione ha chiesto quattro cose: l’adozione del decreto attuativo, una disciplina transitoria nelle more, il rifinanziamento strutturale del Fondo in legge di bilancio e la pubblicità istituzionale della misura, perché uno strumento che nessuno conosce non produce effetti. Qui c’è l’azione di Consumerismo sul Fondo.

Nel frattempo

L’esdebitazione dell’incapiente è comunque accessibile: il Fondo serve a coprire le spese, non condiziona il diritto. Se ti trovi nelle condizioni previste puoi presentare la domanda tramite un organismo, verificando i costi effettivi e la riduzione alla metà del compenso. E se vuoi contribuire allo sblocco del Fondo, puoi segnalare la tua situazione all’Osservatorio: la misura del fenomeno è uno degli argomenti che l’associazione porta alle istituzioni.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo fa con te il calcolo che dice se la presunzione di incapienza si applica al tuo caso, sulla base del reddito netto e della composizione del nucleo familiare, ed è la verifica che permette di capire subito se questa è la strada. Ricostruisce l’elenco dei creditori e le cause dell’indebitamento, controlla se fra i debiti ce ne sono di prescritti o contestabili, e verifica se chi ti ha concesso credito aveva valutato il merito creditizio, che è un elemento che l’organismo riporta al giudice. Ti orienta poi verso un Organismo di composizione della crisi iscritto nel registro ministeriale, ricordando che in questa procedura i compensi sono ridotti della metà. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e la documentazione delle entrate di tutto il nucleo familiare, l’elenco di tutti i creditori con gli importi, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, lo stato di famiglia, la documentazione delle spese necessarie al mantenimento, la documentazione delle cause dell’indebitamento e gli atti giudiziari ricevuti.

Tempi realistici e possibili esiti

La ricostruzione documentale richiede alcune settimane, e il calcolo sulla presunzione di incapienza si fa subito. Dalla domanda al decreto i tempi dipendono dal tribunale e dall’organismo, di regola alcuni mesi. Dopo il decreto restano tre anni di dichiarazioni annuali e di vigilanza. L’esito dipende dalla valutazione del giudice sull’incapienza e sulla meritevolezza: lo Sportello verifica se i presupposti sussistono e ti orienta all’organismo, senza promettere l’esdebitazione.

Per approfondire: Codice della crisi

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Che cosa significa essere incapiente?

Non essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. La legge aiuta con una presunzione: il requisito si presume quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e il mantenimento della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE.

Devo vendere qualcosa?

No: questa procedura non comporta alcuna liquidazione di beni, ed è la sua caratteristica distintiva rispetto alla liquidazione controllata. Proprio per questo presuppone che non ci sia nulla da liquidare, nemmeno in prospettiva: se un patrimonio esiste o è prevedibile, la strada è un’altra procedura.

Se in futuro trovo un lavoro migliore devo pagare?

Il debito resta esigibile se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità che consentano un utile soddisfacimento dei creditori, e ogni anno devi presentare una dichiarazione in proposito. I finanziamenti non contano come utilità. Attento al punto che fa perdere il beneficio: la revoca è legata alla dichiarazione non presentata.

Ho letto che il periodo è di quattro anni e che la soglia è il dieci per cento.

Sono dati superati: il correttivo del 2024 ha portato il periodo da quattro a tre anni e ha eliminato l’obbligo di pagamento collegato a quella soglia. Molte guide online riportano ancora la versione precedente. Vale il testo in vigore alla data della domanda, e conviene farselo confermare dall’organismo.

Quanto costa la procedura se non ho nulla?

Restano le spese procedurali e il compenso dell’organismo, che in questa procedura la legge riduce della metà: chiedilo espressamente nel preventivo. Il Fondo istituito con la legge di bilancio 2025 dovrebbe coprire le spese, ma il decreto attuativo non è stato adottato e il Fondo non è utilizzabile.

Posso ottenerla più di una volta?

No, l’esdebitazione del debitore incapiente si ottiene una sola volta. Ed è un motivo in più per valutare con l’organismo, prima di presentare la domanda, se questa è davvero la procedura adatta alla tua situazione o se conviene una strada diversa.

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