Garanzia legale, commerciale ed estensione a pagamento: quale usare, da quando decorre l'estensione e perché la pubblicità può prevalere sul contratto.
Alla cassa, per un televisore da settecento euro, ti propongono tre anni di tranquillità in più per novanta euro. Sul manuale c’è la garanzia del produttore, due anni con un asterisco. In mezzo, la garanzia legale di cui nessuno parla. Le garanzie sono tre, si sovrappongono, e la più forte è quella che non costa niente.
L’articolo 135-quinquies del Codice del consumo stabilisce che la garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo quanto indicato nella dichiarazione di garanzia e nella pubblicità, e che se la dichiarazione è meno favorevole della pubblicità prevalgono le condizioni pubblicizzate. La dichiarazione va consegnata su supporto durevole, in italiano, e deve dire chiaramente che i rimedi gratuiti della garanzia legale verso il venditore restano intatti.
La garanzia legale di conformità: due anni dalla consegna, verso il venditore, per i difetti originari, con riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione. Non costa nulla e non si può escludere.
La garanzia commerciale, o convenzionale: un impegno volontario del produttore o del venditore, con durata, oggetto e condizioni stabiliti da chi la offre. Può durare uno, due o cinque anni, coprire solo alcuni componenti, richiedere la registrazione del prodotto.
L’estensione di garanzia: un contratto a pagamento, spesso di natura assicurativa, venduto insieme al prodotto, che copre guasti o danni per un periodo ulteriore, con esclusioni e franchigie proprie.
Una garanzia commerciale che sembra sostituire quella legale, per esempio un anno su un bene nuovo, non la riduce di un giorno: la legale resta di due anni e la dichiarazione è proprio tenuta a dirlo.
Quando il produttore offre una garanzia sulla durabilità di un bene per un certo periodo, risponde direttamente verso di te per tutta quella durata, con la riparazione o la sostituzione.
È una differenza concreta e non teorica: di regola per i difetti ti rivolgi al venditore, ma davanti a una garanzia di durabilità del produttore hai un interlocutore in più, tenuto direttamente, e questo conta quando il negozio dove hai comprato ha chiuso.
Da quando decorre. È il punto decisivo. Molte estensioni di tre anni decorrono dalla data di acquisto e non dalla fine della garanzia legale: i primi due anni si sovrappongono a un diritto che hai già, e stai pagando per un anno effettivo. Un’estensione che parte dal terzo anno vale molto di più.
Che cosa copre. Solo guasti o anche danni accidentali, cadute e liquidi? Tutti i componenti o solo i principali? Manodopera e ricambi? Le esclusioni, batteria, usura, software, uso improprio, decidono il valore reale della copertura.
Chi risponde. L’estensione può essere del venditore, del produttore o di una compagnia assicurativa, e cambia tutto: chi contatti, dove porti il prodotto, chi paga la spedizione, quanto dura l’intervento. Deve risultare dalle condizioni, che hai diritto di ricevere prima di pagare.
Franchigie, massimali, rinnovi. Una franchigia per intervento, un massimale pari al prezzo del prodotto, un rinnovo automatico a pagamento sono clausole normali, ma vanno lette prima e non dopo.
Il ripensamento. Se l’estensione è un contratto assicurativo concluso a distanza o fuori dai locali commerciali, hai il diritto di recesso. In negozio dipende dalle condizioni, e molte estensioni si possono annullare entro un termine: conviene chiedere subito, non dopo mesi.
Conviene per beni costosi, di uso intenso, con guasti frequenti dopo i due anni e riparazioni care, a condizione che la copertura includa i danni accidentali, che la garanzia legale non copre mai, e che parta dal terzo anno.
Non conviene per beni economici, dove il costo dell’estensione si avvicina a quello di una sostituzione, né per le estensioni che si sovrappongono alla garanzia legale, né quando le esclusioni svuotano la copertura.
Un criterio pratico, non una regola di legge: se l’estensione costa più del dieci o quindici per cento del prezzo del prodotto e copre soltanto i guasti dal terzo anno, di solito non ripaga.
Secondo le condizioni della dichiarazione: chi contattare, come e con quali documenti. Se richiede la registrazione del prodotto, fallo subito e conserva la conferma, perché la mancata registrazione fa perdere la commerciale e non la legale.
Se chi ha offerto la garanzia non la rispetta, il reclamo scritto richiama la dichiarazione e la pubblicità, che lo vincolano, e qui serve ricordare la regola dell’articolo 135-quinquies: se la pubblicità promette più della dichiarazione, vale la pubblicità.
Nei primi due anni, però, conviene quasi sempre usare la garanzia legale verso il venditore: ha rimedi più forti, non ha esclusioni e non chiede registrazioni.
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo mette le tre garanzie in fila e dice quale usare, perché nei primi due anni usare l’estensione a pagamento significa spendere per un diritto che hai già e rinunciare ai rimedi più forti. Legge la decorrenza dell’estensione, che è il punto su cui si perdono i soldi, e le esclusioni, per dire prima se la copertura serve davvero a qualcosa. Confronta dichiarazione di garanzia e pubblicità, perché quando la seconda promette di più prevale. Verifica se esiste una garanzia di durabilità del produttore, che consente di agire direttamente contro di lui. Dove l’estensione è un contratto assicurativo, verifica i termini per annullarla e, se il gestore rifiuta senza motivo, prepara il reclamo. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
La prova d’acquisto, la dichiarazione di garanzia commerciale con le sue condizioni, il contratto di estensione con le condizioni e la prova del pagamento, la pubblicità o le promesse ricevute alla cassa, le comunicazioni con venditore e produttore e la descrizione del difetto.
Le contestazioni su garanzie commerciali ed estensioni si risolvono leggendo le condizioni: quando la copertura c’è, il reclamo scritto ottiene di regola l’intervento in poche settimane; quando non c’è, non esiste rimedio oltre alla garanzia legale, se è ancora in corso, e va detto subito invece di alimentare attese. L’annullamento di un’estensione appena sottoscritta si ottiene spesso, se chiesto per iscritto nei termini. Lo Sportello legge le condizioni e dice quale garanzia usare, senza garantire l’esito.
Per approfondire: Codice del consumo · Ministero delle imprese e del made in Italy · IVASS
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
No. La garanzia del produttore è commerciale e si aggiunge alla garanzia legale di due anni verso il venditore, che nessuna garanzia commerciale può ridurre. Per un difetto nel secondo anno rivolgiti al venditore con la garanzia legale: la dichiarazione di garanzia è anzi tenuta a dirti espressamente che quei diritti restano.
La garanzia legale verso il venditore, perché nel primo anno il difetto si presume originario e non ci sono esclusioni né franchigie: è semplicemente più forte. L’estensione resta per il futuro. Usarla nei primi due anni per un difetto originario significa pagare per un diritto che hai già.
Dipende dalle condizioni: se è un contratto assicurativo spesso è previsto un termine per il ripensamento, e per gli acquisti a distanza vale il recesso di quattordici giorni. Chiedi per iscritto l’annullamento e il rimborso richiamando le condizioni, e fallo subito, perché i termini sono brevi.
Hai perso la garanzia commerciale, se quella condizione era chiara nella dichiarazione, ma non hai perso la garanzia legale, che non richiede alcuna registrazione. Per i difetti entro i due anni rivolgiti al venditore con la prova d’acquisto. Per il futuro registra i prodotti subito e conserva la conferma.
È il caso in cui l’estensione serve davvero, perché la garanzia legale non copre i danni causati da chi usa il bene. Attiva la copertura secondo le condizioni, con la prova d’acquisto e la descrizione del danno, e controlla franchigia e massimale. Se il gestore rifiuta senza motivo, reclamo scritto richiamando le condizioni.
Vale la pubblicità: l’articolo 135-quinquies del Codice del consumo dispone che, se la dichiarazione di garanzia è meno favorevole delle condizioni pubblicizzate, prevalgono queste ultime, salvo che la pubblicità sia stata corretta prima della conclusione del contratto. Conserva volantino, pagina o schermata con la data.
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