Il telefono smette di caricarsi dopo quattordici mesi. Il negozio risponde che la garanzia è di un anno e che comunque devi rivolgerti al produttore. Nessuna delle due cose è vera, e sono le due frasi con cui viene negato più spesso il diritto più usato dai consumatori italiani.
La garanzia legale di conformità prevista dal Codice del consumo dura due anni dalla consegna, vale verso chi ti ha venduto il prodotto e non verso il produttore, ed è irrinunciabile: nessun cartello, scontrino o condizione generale può ridurla. L’azione si prescrive in ventisei mesi dalla consegna, e per i beni usati le parti possono accorciare questi termini, ma non sotto un anno.
Che cosa copre
La disciplina, riscritta nel 2022 in attuazione della direttiva europea sulla vendita di beni, si applica a ogni vendita tra un venditore professionale e un consumatore: beni nuovi e usati, in negozio e online, compresi i beni con elementi digitali come smartphone e televisori connessi.
Il bene deve corrispondere a quanto previsto dal contratto per descrizione, quantità, qualità e funzionalità, e a quanto si può ragionevolmente attendere da beni dello stesso tipo, tenendo conto anche delle dichiarazioni pubbliche del venditore o del produttore, pubblicità compresa.
Un difetto di conformità è ogni scostamento: il prodotto non funziona, funziona male, ha caratteristiche diverse da quelle dichiarate, non è compatibile con ciò con cui doveva esserlo, non riceve gli aggiornamenti necessari a restare conforme. Non sono difetti la normale usura, i danni da uso improprio e i difetti che il venditore ti aveva specificamente indicato e che hai accettato comprando.
La garanzia esiste per legge, non per concessione: ogni clausola che la esclude o la limita è nulla, e il venditore non può rimandarti al produttore, che risponde soltanto della propria eventuale garanzia commerciale, che è aggiuntiva e volontaria.
Il primo anno e il secondo
È la differenza pratica più importante, e quasi nessuno la conosce con precisione.
Se il difetto si manifesta entro un anno dalla consegna, si presume che esistesse già al momento della consegna: deve essere il venditore a provare il contrario, per esempio che il guasto dipende da una caduta.
Dal tredicesimo al ventiquattresimo mese la garanzia c’è ancora, ma la presunzione non opera più: tocca a te dimostrare che il difetto era originario, di solito con un rapporto tecnico di un centro assistenza o di un riparatore indipendente sulla causa del guasto.
In sintesi: un difetto emerso nel primo anno si fa valere quasi sempre, uno emerso nel secondo richiede una prova.
I rimedi, nell’ordine giusto
Prima la riparazione o la sostituzione, a tua scelta, senza spese, entro un tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti. Il venditore può rifiutare il rimedio che hai scelto solo se è impossibile o se comporta costi sproporzionati rispetto all’altro.
Poi, e solo poi, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto con la restituzione di quanto hai pagato. Vi si arriva quando riparazione e sostituzione sono impossibili o troppo onerose, quando il venditore non le ha eseguite in un tempo ragionevole, quando il difetto si ripresenta dopo un tentativo, o quando la gravità del difetto lo giustifica. Resta fuori il difetto di lieve entità, che non dà diritto alla risoluzione.
Chiedere subito il rimborso, quindi, è l’errore più comune: la richiesta viene respinta non perché il diritto non c’è, ma perché è stata fatta fuori dall’ordine previsto.
La novità del 2026: dodici mesi in più se scegli la riparazione
Qui c’è un cambiamento recente che vale la pena conoscere, perché sposta i conti.
Il decreto legislativo 176/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2026 ed entrato in vigore il 22 ottobre 2026, recepisce la direttiva europea sul diritto alla riparazione. Fra le sue previsioni: quando il consumatore sceglie la riparazione invece della sostituzione, il periodo di responsabilità del venditore si allunga di dodici mesi, e il venditore deve informarti preventivamente di questa possibilità. La regola riguarda gli acquisti a partire dal 31 luglio 2026.
Il decreto introduce inoltre un obbligo di offrire la riparazione a carico dei fabbricanti anche dopo la fine della garanzia legale, per categorie di prodotti individuate dalla disciplina europea, con un modulo informativo standard su costi e tempi. Sull’elenco esatto delle categorie va fatta una verifica puntuale, perché le fonti disponibili in questi giorni non concordano su tutte le voci: il nucleo certo riguarda i grandi elettrodomestici e gli smartphone e tablet.
Una precisazione, perché circola molto una convinzione sbagliata: la garanzia non si sospende automaticamente per il tempo in cui il prodotto resta in assistenza. Il Codice del consumo non prevede quella sospensione, e il termine dalla consegna continua a decorrere. Quello che esiste, dalle regole nuove, è il prolungamento di dodici mesi legato alla scelta della riparazione.
Come si esercita
Per iscritto al venditore, con la prova d’acquisto, la descrizione del difetto, la data in cui si è manifestato e l’indicazione del rimedio che chiedi. Valgono anche un’email o un messaggio, purché resti traccia dell’invio; per i beni di valore, PEC o raccomandata.
Il venditore deve rispondere e organizzare il rimedio. Il ritiro del bene per la riparazione è a sue spese, e non può addebitarti costi di spedizione, di diagnosi o di gestione della pratica.
Se ti rimanda al produttore, la risposta è una riga: la garanzia legale vale verso il venditore. Se non risponde, reclamo formale con un termine e poi conciliazione presso un organismo di risoluzione alternativa delle controversie.
Che cosa fa lo Sportello +Tutela
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo colloca il caso nel tempo, perché da lì dipende tutto: entro il primo anno la prova è a carico del venditore, dopo è a carico tuo e serve un rapporto tecnico, e la differenza decide se vale la pena insistere. Imposta poi la richiesta sul rimedio corretto e nell’ordine previsto, che è il motivo per cui molte richieste di rimborso vengono respinte. Oppone per iscritto le due formule con cui la garanzia viene negata più spesso, la durata di un anno e il rinvio al produttore. Verifica se l’acquisto rientra nelle regole nuove sul prolungamento di dodici mesi in caso di riparazione, che quasi nessun venditore segnala ancora. Se il venditore non risponde, prepara la conciliazione e, per le condotte sistematiche, la segnalazione all’autorità. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
Quali documenti servono
La prova d’acquisto, cioè scontrino, fattura, ricevuta della carta, conferma d’ordine o estratto conto; la descrizione del difetto con fotografie o video; le comunicazioni con il venditore e con eventuali centri assistenza; i documenti delle riparazioni già eseguite; e, per un difetto emerso nel secondo anno, un rapporto tecnico sulla causa del guasto.
Tempi realistici e possibili esiti
Il venditore risponde di regola in poche settimane, e per i difetti emersi nel primo anno la riparazione o la sostituzione sono l’esito frequente. I rifiuti fondati sulla garanzia di un anno o sul rinvio al produttore cadono quasi sempre davanti a un reclamo scritto impostato bene. La risoluzione con rimborso, invece, si ottiene più spesso attraverso la conciliazione o il giudice di pace, con tempi di mesi. Lo Sportello verifica il caso e dice quale rimedio è realistico, senza garantire l’esito.
Per approfondire: Codice del consumo · decreto legislativo 176/2026 · Ministero delle imprese e del made in Italy
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Domande frequenti
Il negozio dice che la garanzia è di un anno: ha ragione?
No, per i beni nuovi: la garanzia legale dura due anni dalla consegna e il venditore non può ridurla. Solo per i beni usati i termini possono essere accorciati con un accordo espresso, e comunque non sotto un anno. Il primo anno di cui parlano molti negozi è la durata della presunzione sul difetto, non la durata della garanzia.
Devo rivolgermi al produttore o al negozio?
Al negozio, cioè al venditore, perché la garanzia legale vale verso di lui. Il produttore risponde solo della garanzia commerciale che eventualmente offre in aggiunta. Il venditore può appoggiarsi al centro assistenza del produttore, ma la responsabilità e i costi del rimedio restano suoi.
Il difetto è comparso al quindicesimo mese: che cosa cambia?
Sei ancora in garanzia, ma la presunzione non opera più: devi dimostrare che il difetto era originario e non dipende dall’uso. Di solito basta un rapporto tecnico di un centro assistenza o di un riparatore indipendente sulla causa del guasto. Senza quella prova il venditore può legittimamente rifiutare.
Posso pretendere subito il rimborso?
Non come primo rimedio, salvo che riparazione e sostituzione siano impossibili o sproporzionate o che il difetto sia grave. La sequenza è prima riparazione o sostituzione, poi riduzione del prezzo o risoluzione se il primo rimedio fallisce o tarda. Un difetto che si ripresenta dopo un tentativo apre la strada al rimborso.
La riparazione è durata due mesi: la garanzia si allunga di due mesi?
No, e va detto perché è una convinzione molto diffusa: il Codice del consumo non prevede la sospensione della garanzia per il tempo in cui il bene resta in assistenza. Dalle regole entrate in vigore il 22 ottobre 2026 esiste però un prolungamento di dodici mesi quando scegli la riparazione invece della sostituzione, per gli acquisti dal 31 luglio 2026.
Vale anche per gli acquisti online e per l’usato?
Sì, per ogni acquisto da un venditore professionale, in negozio o a distanza. Per l’usato la durata può essere ridotta con accordo espresso, mai sotto un anno. Non vale invece per gli acquisti tra privati, dove si applicano le regole del Codice civile sui vizi della cosa venduta, più limitate e con termini più brevi.
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