Avvocato del Consumatore

Il caso FWU Life Insurance LUX S.A.

La liquidazione coatta della compagnia lussemburghese solleva interrogativi su trasparenza e adeguatezza delle polizze vita a contenuto finanziario, con oltre 120.000 clienti italiani chiamati ad agire per proteggere i propri diritti

Introduzione: che cos’è il caso FWU?

Il caso FWU Life Insurance Lux S.A. rappresenta una delle vicende più complesse e rilevanti degli ultimi anni nel panorama assicurativo-finanziario europeo. FWU Life Insurance Lux S.A. è una compagnia assicurativa con sede in Lussemburgo, che negli anni ha distribuito sul mercato italiano polizze vita a contenuto finanziario tramite vari canali di intermediazione, in particolare bancari.

Negli ultimi tempi, diverse testate giornalistiche e associazioni di tutela del risparmio hanno riportato casi di clienti che avrebbero subito importanti perdite economiche in seguito alla sottoscrizione di questi prodotti. Secondo quanto si apprende da fonti pubbliche, si stimano oltre 120.000 clienti coinvolti in Italia. La recente dichiarazione di liquidazione coatta da parte del Tribunale del Lussemburgo ha sollevato interrogativi giuridici di rilievo, soprattutto in tema di trasparenza, adeguatezza e tutela del contraente.

La struttura delle polizze: elementi di complessità

Dalle informazioni reperibili online, risulta che le polizze FWU erano spesso caratterizzate da una struttura articolata. Formalmente si trattava di assicurazioni sulla vita, ma con forti componenti di investimento in fondi interni.

Tipicamente:

  • il cliente versava un premio unico o ricorrente;
  • il capitale era investito in fondi collegati, talvolta con esposizione a strumenti ad elevata volatilità;
  • venivano applicate commissioni di ingresso, gestione e uscita;
  • il riscatto anticipato poteva comportare penalità rilevanti.

Molti clienti non avrebbero pienamente compreso la natura finanziaria dei contratti.

Profili giuridici di rilievo

Nel rispetto del principio di presunzione di legittimità dei contratti, alcune situazioni descritte in giurisprudenza e da fonti associative consentono tuttavia di ipotizzare:

a) Possibili carenze informative

In alcuni casi, è stato segnalato il mancato rispetto degli obblighi informativi previsti dal Codice delle Assicurazioni e dalla normativa MiFID, in particolare laddove il prodotto fosse descritto come “sicuro” senza precisare il rischio di perdita del capitale.

b) Inadeguatezza rispetto al profilo dell’investitore

L’art. 30 del Regolamento IVASS n. 41/2018 impone la valutazione dell’adeguatezza del prodotto rispetto al profilo del contraente. La sottoscrizione da parte di soggetti con orizzonte temporale breve o bassa propensione al rischio può configurare una violazione di tale obbligo. Diversi risparmiatori avrebbero sottoscritto il prodotto senza un’adeguata profilazione, con rischio di collocamento inappropriato in violazione della normativa vigente.

c) Problemi di trasparenza contrattuale

La complessità strutturale dei contratti può incidere sulla validità del consenso prestato. In presenza di clausole oscure o ambigue, si può ipotizzare un vizio del consenso ex art. 1427 c.c., con possibilità di azione giudiziale per l’annullamento del contratto.

d) Ruolo degli intermediari

Le responsabilità, in caso di errore informativo o omessa consulenza, potrebbero ricadere sugli intermediari distributivi, specie se in conflitto di interessi. Gli intermediari distributivi, specie se in conflitto di interessi (es. banche collocatrici), potrebbero rispondere civilmente per omessa consulenza o errata rappresentazione del prodotto, ai sensi dell’art. 1337 c.c. (responsabilità precontrattuale) e dell’art. 2043 c.c. (illecito aquiliano).

Casi-tipo (esempi generici)

  • Una cliente di età avanzata e con basso profilo di rischio avrebbe sottoscritto una polizza ritenendola una “forma di risparmio sicuro”; dopo alcuni anni, si sarebbe trovata con un capitale ridotto di oltre il 20% rispetto all’investito.
  • Un investitore non professionale, con orizzonte a breve termine, avrebbe riscontrato difficoltà ad uscire dal contratto, scoprendo l’esistenza di costi di riscatto significativi non ben compresi in fase di sottoscrizione.

La procedura di liquidazione: cosa devono fare i risparmiatori

Il 31 gennaio 2025, il Tribunale del Lussemburgo ha disposto la liquidazione coatta della compagnia. I risparmiatori dovranno:

  • Raccogliere tutta la documentazione contrattuale;
  • Verificare la dichiarazione di credito che sarà inviata dal liquidatore entro il 31 luglio 2025;
  • Presentare istanza di ammissione al passivo, seguendo le istruzioni del liquidatore Maitre Baden;
  • Aggiornare i propri dati di contatto, poiché le comunicazioni avverranno via email ordinaria (non PEC)

Conclusioni

Il caso FWU evidenzia l’urgenza di rafforzare i presidi normativi a tutela del risparmio assicurativo-finanziario anche e soprattutto in tema di una maggiore trasparenza e vigilanza nella collocazione di polizze vita a contenuto finanziario. Per i soggetti coinvolti, è fondamentale agire tempestivamente, affidandosi a un legale esperto per valutare la possibilità di:

  • Azioni risarcitorie contro gli intermediari;
  • Domande di annullamento o risoluzione del contratto;
  • Partecipazione alla procedura di liquidazione per il recupero del credito.

La tutela del risparmiatore passa attraverso la consapevolezza dei propri diritti e l’assistenza qualificata.

 

 

A cura dell’ Avv. Paolo Di Donato

ARGOMENTI: assicurazioni FWU Life Insurance Lux S.A polizza risparmio
Paolo Di Donato

Laureato in giurisprudenza nel 2009 viene nominato Referente Ufficio Legale e Recupero Crediti stragiudiziale e giudiziale di società energetiche ed edili oltreché Referente settore energia elettrica ed efficienza energetica conseguendo una rilevante esperienza in materia. Docente di Diritto del Lavoro ed Organizzazione sindacale, oggi è Avvocato analitico, vitale e attento ai dettagli con profonda esperienza in campo aziendale con special riguardo alle dinamiche del settore energetico e bancario, maturata anche grazie a incarichi in società strutturate e alla formazione specialistica (Master IPSOA in Diritto dell’Energia e Transizione energetica nonchè D.Lgs. 231/2001).

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