La liquidazione coatta della compagnia lussemburghese solleva interrogativi su trasparenza e adeguatezza delle polizze vita a contenuto finanziario, con oltre 120.000 clienti italiani chiamati ad agire per proteggere i propri diritti
Il caso FWU Life Insurance Lux S.A. rappresenta una delle vicende più complesse e rilevanti degli ultimi anni nel panorama assicurativo-finanziario europeo. FWU Life Insurance Lux S.A. è una compagnia assicurativa con sede in Lussemburgo, che negli anni ha distribuito sul mercato italiano polizze vita a contenuto finanziario tramite vari canali di intermediazione, in particolare bancari.
Negli ultimi tempi, diverse testate giornalistiche e associazioni di tutela del risparmio hanno riportato casi di clienti che avrebbero subito importanti perdite economiche in seguito alla sottoscrizione di questi prodotti. Secondo quanto si apprende da fonti pubbliche, si stimano oltre 120.000 clienti coinvolti in Italia. La recente dichiarazione di liquidazione coatta da parte del Tribunale del Lussemburgo ha sollevato interrogativi giuridici di rilievo, soprattutto in tema di trasparenza, adeguatezza e tutela del contraente.
Dalle informazioni reperibili online, risulta che le polizze FWU erano spesso caratterizzate da una struttura articolata. Formalmente si trattava di assicurazioni sulla vita, ma con forti componenti di investimento in fondi interni.
Tipicamente:
Molti clienti non avrebbero pienamente compreso la natura finanziaria dei contratti.
Nel rispetto del principio di presunzione di legittimità dei contratti, alcune situazioni descritte in giurisprudenza e da fonti associative consentono tuttavia di ipotizzare:
a) Possibili carenze informative
In alcuni casi, è stato segnalato il mancato rispetto degli obblighi informativi previsti dal Codice delle Assicurazioni e dalla normativa MiFID, in particolare laddove il prodotto fosse descritto come “sicuro” senza precisare il rischio di perdita del capitale.
b) Inadeguatezza rispetto al profilo dell’investitore
L’art. 30 del Regolamento IVASS n. 41/2018 impone la valutazione dell’adeguatezza del prodotto rispetto al profilo del contraente. La sottoscrizione da parte di soggetti con orizzonte temporale breve o bassa propensione al rischio può configurare una violazione di tale obbligo. Diversi risparmiatori avrebbero sottoscritto il prodotto senza un’adeguata profilazione, con rischio di collocamento inappropriato in violazione della normativa vigente.
c) Problemi di trasparenza contrattuale
La complessità strutturale dei contratti può incidere sulla validità del consenso prestato. In presenza di clausole oscure o ambigue, si può ipotizzare un vizio del consenso ex art. 1427 c.c., con possibilità di azione giudiziale per l’annullamento del contratto.
d) Ruolo degli intermediari
Le responsabilità, in caso di errore informativo o omessa consulenza, potrebbero ricadere sugli intermediari distributivi, specie se in conflitto di interessi. Gli intermediari distributivi, specie se in conflitto di interessi (es. banche collocatrici), potrebbero rispondere civilmente per omessa consulenza o errata rappresentazione del prodotto, ai sensi dell’art. 1337 c.c. (responsabilità precontrattuale) e dell’art. 2043 c.c. (illecito aquiliano).
Il 31 gennaio 2025, il Tribunale del Lussemburgo ha disposto la liquidazione coatta della compagnia. I risparmiatori dovranno:
Il caso FWU evidenzia l’urgenza di rafforzare i presidi normativi a tutela del risparmio assicurativo-finanziario anche e soprattutto in tema di una maggiore trasparenza e vigilanza nella collocazione di polizze vita a contenuto finanziario. Per i soggetti coinvolti, è fondamentale agire tempestivamente, affidandosi a un legale esperto per valutare la possibilità di:
La tutela del risparmiatore passa attraverso la consapevolezza dei propri diritti e l’assistenza qualificata.
A cura dell’ Avv. Paolo Di Donato