Il trasportato ha diritto di essere risarcito dall’assicuratore del veicolo sul quale era a bordo, senza necessità di indagare sulle responsabilità del sinistro.
Nel caso di incidente stradale, il Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005) attribuisce una tutela rafforzata al terzo trasportato.
Secondo l’art. 141 Cod. Ass. il terzo trasportato ha diritto di essere risarcito dall’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale era a bordo, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La funzione della norma è quella di favorire il trasportato che, non essendo al volante ed avendo senza alcuna colpa subito un danno in un incidente stradale, si trova a dover chiedere il risarcimento al responsabile del sinistro.
È chiaro che, in una tale situazione, accertare quale dei conducenti sia il responsabile del sinistro potrebbe richiedere del tempo, così rallentando il risarcimento in favore del terzo trasportato.
Per tale ragione e per evitare questo ritardo, il Codice delle Assicurazioni stabilisce che il trasportato ha diritto di essere risarcito dall’assicuratore del veicolo sul quale era a bordo, senza necessità di indagare sulle responsabilità del sinistro; una volta risarcito il trasportato, saranno poi gli assicuratori dei veicoli a regolare i conti tra di loro andando ad accertare le responsabilità dei conducenti coinvolti.
Il trasportato che dovesse trovarsi a chiedere il risarcimento dovrà quindi tenere conto dei seguenti principi, stabiliti recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 35318/2022):
Principi che garantiscono una maggiore ed efficace tutela del terzo trasportato danneggiato.