Una società di recupero crediti chiama per una bolletta di anni fa. Cosa deve dimostrare, quando il debito è prescritto.
Una telefonata, poi una lettera con toni minacciosi: “pratica in fase pre-legale”, “segnalazione”, “azioni esecutive”. Il riferimento è a una bolletta telefonica di quattro, cinque, sei anni fa, di cui non ricordate nulla. Il recupero crediti sui vecchi debiti telefonici è un’industria, e vive del fatto che la gente paga per paura. Ecco cosa sapere prima di farlo.
Chi chiede il pagamento di una vecchia bolletta deve provare il credito. Le bollette si prescrivono in cinque anni dalla scadenza, ma il termine riparte con ogni messa in mora ricevuta, come una raccomandata o una PEC. Se il debito è prescritto, contestatelo per iscritto e non pagate nulla, nemmeno in parte. Comunicare il debito a terzi è vietato.
Chi chiede il pagamento deve dimostrare il credito: il contratto, le fatture, l’eventuale cessione del credito dall’operatore alla società che vi contatta. Chiedete tutto per iscritto, e non pagate né promettete nulla finché non lo avete. Spesso i vecchi crediti vengono ceduti in blocco a società specializzate: chi li ha acquistati deve comunque poter documentare il vostro singolo debito.
Per le bollette telefoniche il termine di prescrizione è di cinque anni, come per tutte le somme da pagare periodicamente (articolo 2948 del codice civile). Il termine decorre dalla scadenza di ciascuna fattura e si interrompe con atti formali: una causa, ma anche una messa in mora, cioè una richiesta di pagamento scritta, firmata e con una pretesa chiara, che vi sia arrivata in modo dimostrabile. In pratica si tratta di raccomandate e PEC, e vale anche la raccomandata non ritirata, se inviata al vostro indirizzo. Telefonate, SMS e solleciti generici, di norma, non bastano. Se dalla scadenza, o dall’ultima messa in mora ricevuta, sono passati più di cinque anni, il debito è prescritto: potete contestarlo per iscritto e rifiutare il pagamento. Attenzione: un pagamento anche parziale, o un riconoscimento scritto del debito, interrompono la prescrizione e fanno ripartire il termine.
Comunicare il debito a terzi, come familiari, conviventi, colleghi di lavoro o vicini di casa: il Garante per la privacy lo considera illecito dal provvedimento generale del 30 novembre 2005, ancora oggi applicato. Usare messaggi preregistrati senza operatore, che possono essere ascoltati da altri. Tenere comportamenti che ledono la dignità della persona, come telefonate insistenti o toni intimidatori. Minacciare azioni che non possono intraprendere, come “pignoramenti immediati” senza un titolo del giudice: è una pratica commerciale scorretta. Questi comportamenti vanno segnalati al Garante o all’Autorità antitrust.
Per iscritto, una volta sola: si chiede la documentazione del credito e della cessione, si fa presente che il credito è prescritto, se i termini sono decorsi, si dichiara di non riconoscere il debito e si chiede di non essere più contattati telefonicamente. Non discutete al telefono, non “spiegate”, non accettate “sconti” su debiti non provati: lo sconto è il modo per ottenere un pagamento che vale come riconoscimento.
Allora va affrontato, ma nei termini corretti: verificate che l’importo corrisponda alle fatture originarie, senza spese e interessi non dovuti, e proponete un pagamento, anche rateale, con una liberatoria scritta. E se le fatture erano a loro volta contestabili, per esempio per servizi non richiesti, la contestazione si può fare ancora.
Una società di recupero crediti contatta un utente per una fattura telefonica di sette anni prima, di importo triplicato da “spese di recupero” e interessi. Alla richiesta scritta di documentazione, arriva solo un prospetto interno, senza la fattura originaria né l’atto di cessione. L’utente verifica di non aver ricevuto raccomandate o PEC con richieste di pagamento negli ultimi cinque anni, contesta per iscritto il credito come prescritto e dichiara di non riconoscere il debito, chiedendo di non essere più contattato. La pratica si chiude. Se avesse pagato “solo una parte per chiudere”, avrebbe riconosciuto il debito e interrotto la prescrizione.
Le comunicazioni di recupero crediti usano un lessico costruito per spaventare: “fase pre-legale”, “ultimo avviso”, “trasmissione al legale”, “azioni esecutive”. Nessuna di queste espressioni ha valore giuridico. Un’azione esecutiva richiede un titolo, che per una bolletta non esiste finché un giudice non lo emette, e prima ci sarebbe una causa di cui sareste informati. Una lettera non è un atto giudiziario: si legge, si risponde per iscritto una volta, e si conserva con la busta. Perché c’è un’eccezione importante: una messa in mora ricevuta per raccomandata o PEC, anche se viene da una società di recupero, interrompe la prescrizione e fa ripartire i cinque anni. E se si arrivasse davvero in tribunale, la prescrizione andrebbe fatta valere lì, perché il giudice non la rileva da solo.
Riferimento alla vostra comunicazione del giorno tale. Richiesta di copia del contratto, delle fatture e dell’atto di cessione del credito. Dichiarazione che il credito è prescritto per le fatture scadute da oltre cinque anni senza messe in mora ricevute nel frattempo, con riserva di ogni ulteriore contestazione. Dichiarazione di non riconoscimento del debito. Richiesta di cessazione dei contatti telefonici e di comunicazione esclusivamente scritta. Invio con mezzo tracciabile. Nessun pagamento, nessuna proposta.
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo esamina contratto, fatture e comunicazioni dell’operatore e verifica se c’è materia per una contestazione. Se sì, prepara il reclamo scritto all’operatore, con la richiesta degli indennizzi tabellari previsti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e lo invia con mezzo tracciabile. Se la risposta non arriva nei termini o non risolve, presenta la domanda di conciliazione sulla piattaforma ConciliaWeb dell’Autorità e vi assiste con delega fino all’accordo o, in caso di mancato accordo, nella richiesta di definizione della controversia. Per i casi urgenti chiede i provvedimenti temporanei. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che vi vengono spiegate al primo contatto.
Il contratto o la scheda dell’offerta; le fatture contestate e le precedenti; le comunicazioni dell’operatore, comprese rimodulazioni via SMS o email con la data; i numeri dei ticket e delle segnalazioni; per i disservizi, test di velocità e schermate; per le migrazioni, la conferma della data; per i servizi non richiesti, il dettaglio del traffico; i reclami già inviati con le risposte.
L’operatore deve rispondere al reclamo entro 45 giorni, o nel termine più breve indicato nel contratto o nella carta dei servizi; se non risponde, vi spetta un indennizzo di 2,50 euro per ogni giorno di ritardo, fino a 300 euro. La conciliazione si svolge online su ConciliaWeb, davanti al Corecom della vostra regione, e non comporta costi per il cliente. Gli esiti più frequenti sono lo storno degli addebiti contestati, il rimborso, il riconoscimento degli indennizzi per disservizio e per mancata risposta, lo sblocco delle migrazioni. Non tutti i casi hanno basi: lo Sportello ve lo dice dopo aver letto i documenti, senza promettere risultati.
Per approfondire: Garante privacy, provvedimento generale sul recupero crediti
Se hai un problema con l’operatore telefonico, con internet, con la pay-tv o con una spedizione, compila il modulo di segnalazione dello Sportello +Tutela: un operatore ti ricontatta per capire il caso e indicarti il percorso corretto. Puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o chiamare lo 0694805440.
Esiste una banca dati delle morosità nel settore telefonico, il S.I.Mo.I.Tel., gestita da CRIF e autorizzata dal Garante per la privacy: raccoglie le morosità considerate intenzionali, e l’operatore deve avvisarvi prima dell’inserimento. Non è quindi vero che una segnalazione sia impossibile. Ma se il debito è contestato o prescritto, contestatelo subito per iscritto, anche all’operatore, e chiedete che non venga segnalato.
Il pagamento parziale vale come riconoscimento del debito e fa ripartire la prescrizione, quindi non potete più far valere il tempo trascorso fino a quel momento. Restano però possibili le altre contestazioni: che il debito non sia provato, che l’importo sia gonfiato da spese e interessi non dovuti, o che le fatture fossero indebite. Da ora in poi chiedete i documenti prima di ogni pagamento.
Chiamarvi al numero di lavoro non è di per sé vietato, ma è vietato far conoscere il debito a colleghi o al datore di lavoro: il Garante per la privacy considera illecito comunicare a terzi la condizione di inadempimento. Se è successo, annotate data, ora e interlocutore, e segnalatelo al Garante. Chiedete per iscritto alla società di essere contattati solo per posta.
Non c’è un termine per rispondere a una richiesta di pagamento stragiudiziale. Conviene però farlo presto e una volta sola, per iscritto: chiedendo i documenti, contestando la prescrizione se il termine è trascorso e dichiarando di non riconoscere il debito. Diverso è il caso di un atto del tribunale, come un decreto ingiuntivo: per opporsi ci sono quaranta giorni, da rispettare.
No. Il Garante per la privacy considera illecito comunicare a terzi, familiari e conviventi compresi, informazioni sulla condizione di inadempimento del debitore. Una società di recupero può cercare di contattare voi, ma non può raccontare il debito a vostra moglie. Annotate data e contenuto della chiamata e segnalatelo al Garante; chiedete per iscritto che i contatti avvengano solo con voi.