Avvocato del Consumatore

Estinzione anticipata contratto cessione del quinto stipendio/pensione o delegazione pagamento

Diritto al rimborso di somme corrisposte alla sottoscrizione – art. 125 sexies T.U.B.

In relazione alla generale categoria dei contratti di credito al consumo, accade spesso che il cliente/consumatore decida di estinguere anticipatamente il contratto attraverso il pagamento, in tutto o in parte, della somma concessa in prestito.

In tale casistica, l’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario dispone: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

Nel corso degli anni, questa materia ha destato notevole interesse, anche in considerazione delle rilevanti implicazioni economiche, sia per i clienti/consumatori che per gli Istituti di credito.

Senza tediare il lettore con lunghe, tecniche e specifiche spiegazioni su come le novelle legislative e il mutamento di orientamento espresso dall’Autorità Giudiziaria Italiana e Comunitaria abbiano inciso, e in quale misura, sulla riduzione dei costi da rimborsare, si preferisce descrivere lo stato attuale e, possibilmente, definitivo della materia in commento.

A partire dalla sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sulla interpretazione della direttiva 2008/48/CE), poi, la modifica legislativa del Testo Unico Bancario (d.l. 25.05.2021, n. 73 – decreto sostegni bis – convertito in legge n. 106 del 23.07.2021), la sentenza della Corte Costituzionale di dicembre 2022 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 octies, 2 co., del c.d. decreto sostegni bis) e, da ultimo, una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (n. 25997/2023 del 6 settembre u.s.), hanno tutti riconosciuto, in caso di anticipata estinzione, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del prestito ricevuto, senza alcuna differenziazione, ai fini del rimborso, tra costi ricorrenti e costi di sottoscrizione (non rimborsati prima del 2019).

Si tratta di una conclusione cui si auspicava, che si ispira alla necessità di tutela e protezione del consumatore, per prevenire il rischio di abusi da parte degli Istituti finanziatori (che, ad esempio, prima del 2019 superavano il “problema” del diritto alla riduzione dei costi ricorrenti sovraccaricando quelli di sottoscrizione non rimborsabili), nonché a vantaggio e beneficio della concorrenza.

Alessandra Orazi

Avv. Alessandra Orazi, specializzata in contenzioso civile, in particolare, in materia bancaria, giuslavoristica e risarcimento danni. Iscritta presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 2017.
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