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Classe di merito: come non perdere anni di bonus?

Come funziona la classe di merito, chi può usare il decreto Bersani, perché il rinnovo non è più automatico e quali errori fanno perdere anni di bonus.

La RC auto è il contratto assicurativo che tutti hanno e quasi nessuno legge, e in cui piccoli errori costano molto: una classe persa vale centinaia di euro all’anno per anni, una polizza accessoria non continua a essere addebitata, un’agevolazione non richiesta viene semplicemente non applicata. Sono meccanismi con regole precise, in gran parte a vantaggio dell’assicurato, che vale la pena conoscere prima del rinnovo.

La classe di merito misura la sinistrosità e determina il premio; si trasferisce con l’attestato di rischio, che le compagnie consultano in banca dati. Il decreto Bersani consente, a certe condizioni, di ereditare la classe di un familiare convivente. Il rinnovo tacito è vietato per la RC auto e, dal 2017, anche per le garanzie accessorie.

La classe di merito e l’attestato di rischio

Il sistema bonus malus assegna a ogni veicolo una classe che scende con gli anni senza sinistri con responsabilità e sale quando se ne verificano. La classe è documentata dall’attestato di rischio che, dal 1° luglio 2015, non viene più consegnato su carta: le compagnie lo alimentano e lo consultano nella banca dati gestita dall’associazione delle imprese assicuratrici, e tu lo trovi nell’area riservata della tua compagnia. L’attestato contiene la storia dei sinistri degli ultimi anni ed è il documento che determina il premio: verificarlo prima del rinnovo, e contestarne gli errori, è la verifica che produce il risparmio maggiore. Un sinistro attribuito per errore, o pagato senza che fosse dovuto, pesa sul premio per anni.

Il decreto Bersani

Consente di assicurare un veicolo beneficiando della classe di merito già maturata da un altro veicolo di un familiare convivente, invece di partire dalla classe di ingresso. La disciplina sta nell’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni ed è stata ampliata a fine 2019: il beneficio non vale più solo per i nuovi contratti ma anche in sede di rinnovo, e non è più limitato a veicoli della stessa tipologia, purché l’attestato di rischio del veicolo di riferimento non presenti sinistri con responsabilità negli ultimi cinque anni. Serve la convivenza risultante dallo stato di famiglia. Non è automatico: va chiesto espressamente, con lo stato di famiglia e l’attestato del veicolo di riferimento. E se la compagnia lo nega sostenendo che i veicoli sono di tipo diverso, quella obiezione oggi non regge, ed è uno dei casi in cui vale la pena insistere per iscritto. Chi non lo chiede parte dalla classe di ingresso e paga per anni la differenza: è una delle agevolazioni più note e più spesso non utilizzate per dimenticanza.

Il rinnovo non è più tacito

Per la RC auto il rinnovo tacito è vietato dall’articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni: alla scadenza il contratto cessa, senza bisogno di disdetta, e la copertura prosegue per quindici giorni, fino all’effetto della nuova polizza se anteriore. La compagnia, dal canto suo, deve avvisarti della scadenza con almeno trenta giorni di preavviso. Dal 2017 il divieto è stato esteso anche alle garanzie accessorie, come infortuni del conducente, incendio e furto, sia quando sono nella stessa polizza sia quando sono in un contratto autonomo stipulato contestualmente: non serve più disdirle separatamente. È una novità che molti assicurati non conoscono e che ha risolto una delle contestazioni più frequenti, quella di chi cambiava compagnia e si vedeva chiedere il premio delle accessorie dalla precedente.

Quali errori fanno perdere denaro?

Non verificare l’attestato di rischio prima del rinnovo, e scoprire tardi un sinistro attribuito per errore. Non chiedere l’agevolazione per il familiare convivente al momento della stipula. Pagare di tasca propria piccoli danni per “non perdere la classe” senza fare il conto: a volte conviene, spesso no, e va calcolato confrontando il costo del danno con l’aumento del premio sugli anni. Lasciar scadere la copertura anche di pochi giorni, con il rischio della sanzione e del fermo del veicolo. E non confrontare le offerte al rinnovo, che è ciò che le compagnie contano tu non faccia.

Il confronto e la portabilità

Il preventivatore pubblico, realizzato dall’IVASS insieme al Ministero, permette di confrontare i preventivi RC auto delle compagnie a parità di profilo, cioè senza le differenze di dati che rendono incomparabili i preventivi raccolti uno per uno. Il confronto va fatto ogni anno, perché i premi variano molto e la fedeltà non è premiata. Cambiare compagnia non comporta la perdita della classe, che si trasferisce con la banca dati, e non richiede più disdette per le accessorie. L’unica accortezza è la continuità della copertura, che non deve avere interruzioni.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo esamina la polizza, le condizioni generali e le comunicazioni della compagnia e verifica se il rifiuto, il ritardo o l’importo offerto hanno basi nel contratto e nella disciplina. Se c’è materia, prepara il all’ufficio reclami della compagnia, che deve rispondere entro quarantacinque giorni e che è il passaggio obbligato prima di ogni altra sede, e lo invia con mezzo tracciabile. Se la risposta non arriva nei termini o non soddisfa, predispone il reclamo all’IVASS, che vigila sul comportamento delle imprese, e valuta con voi il ricorso all’Arbitro assicurativo, dove ammesso. Per i sinistri della circolazione verifica il rispetto dei termini dell’offerta e le voci di danno omesse. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

La polizza con le condizioni e le garanzie attivate, l’attestato di rischio ottenuto dall’area riservata, la documentazione dei sinistri contestati, lo stato di famiglia per le agevolazioni, le comunicazioni della compagnia su rinnovi e premi, i preventivi ottenuti da altre compagnie.

Tempi realistici e possibili esiti

La contestazione di un sinistro attribuito per errore nell’attestato si presenta con reclamo alla compagnia, che risponde entro quarantacinque giorni; la correzione, quando riconosciuta, si riflette sul premio degli anni successivi. Le richieste di premi per accessorie non disdette dopo il 2017 si contestano citando il divieto di rinnovo tacito. Lo Sportello verifica attestato e polizza e prepara le contestazioni, senza garantire l’esito.

Per approfondire: Codice delle assicurazioni

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Dove trovo l’attestato di rischio?

Nell’area riservata della tua compagnia: dal 2015 non viene più consegnato su carta ma è disponibile in formato elettronico e alimenta una banca dati che le compagnie consultano. Verificalo prima di ogni rinnovo: contiene la storia dei sinistri che determina il premio, ed è dove si annidano gli errori più costosi.

Un sinistro nell’attestato non è mio.

Contestalo con reclamo scritto alla compagnia, allegando tutta la documentazione utile: constatazione amichevole, corrispondenza, eventuali perizie e la prova che il veicolo non era coinvolto. Un sinistro attribuito per errore pesa sul premio per diversi anni. Se la compagnia non corregge entro i quarantacinque giorni, presenta reclamo all’IVASS allegando il carteggio.

Chi può usare il decreto Bersani?

Chi assicura un veicolo e ha in famiglia un convivente titolare di un veicolo con una classe migliore, risultante dallo stato di famiglia. Dal 2019 il beneficio vale anche al rinnovo e anche tra veicoli di tipo diverso, purché l’attestato di riferimento sia senza sinistri con responsabilità negli ultimi cinque anni. Va chiesto: non viene applicato d’ufficio.

Devo disdire la polizza per cambiare compagnia?

No: per la RC auto il rinnovo tacito è vietato e alla scadenza il contratto cessa da solo, con quindici giorni di copertura residua. Dal 2017 il divieto vale anche per le garanzie accessorie, anche se stipulate con contratto autonomo contestuale. Se la vecchia compagnia ti chiede il premio delle accessorie dopo la scadenza, contesta citando il divieto.

Conviene pagare di tasca mia un piccolo danno?

Va calcolato: confronta il costo del danno con l’aumento di premio che deriverebbe dal sinistro, moltiplicato per gli anni in cui peserà. Per danni molto piccoli spesso conviene; per importi rilevanti quasi mai. Fatti fare i due conti prima di decidere, non dopo aver denunciato.

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