Fra il controllo e la cartella c’è una fase che quasi nessuno conosce e che è quella in cui si decidono gli esiti: l’accertamento. Prima dell’atto c’è un confronto obbligatorio con l’amministrazione, dopo l’atto c’è la possibilità di chiudere senza processo con le sanzioni ridotte. Sono gli strumenti che definiscono la maggior parte delle questioni, e ignorarli significa arrivare al ricorso pagando di più.
Prima di emetterti un avviso di accertamento l’amministrazione deve comunicarti uno schema di atto e lasciarti almeno sessanta giorni per le osservazioni: l’atto emesso senza questo passaggio, dove è dovuto, è annullabile. Dopo l’atto, l’accertamento con adesione riduce le sanzioni a un terzo del minimo e sospende il termine per il ricorso.
Lo schema di atto e i sessanta giorni
L’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente ha reso generale il contraddittorio preventivo: prima di adottare un atto impugnabile con una pretesa impositiva, l’ufficio ti comunica uno schema del provvedimento che intende emettere e ti assegna non meno di sessanta giorni per presentare controdeduzioni e per chiedere di accedere al fascicolo ed estrarne copia. Prima della scadenza di quel termine l’atto non può essere adottato. Se il termine per il contraddittorio scade dopo quello di decadenza, o se fra i due restano meno di centoventi giorni, la decadenza slitta al centoventesimo giorno successivo.
Restano fuori gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, quelli di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministero dell’economia, e i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Per tutto il resto il contraddittorio è previsto a pena di annullabilità: la sua mancanza è un vizio che si fa valere impugnando l’atto.
La cosa da capire è una sola: lo schema di atto non è una comunicazione informativa da archiviare. È la finestra in cui puoi cambiare l’esito prima che l’atto esista.
Come si usano le osservazioni
Entro il termine assegnato presenti osservazioni scritte con i documenti che smentiscono o ridimensionano la ricostruzione dell’ufficio. Non serve una memoria giuridica: servono i fatti e le prove, esposti in ordine. L’atto finale deve tenere conto delle tue osservazioni e motivare le ragioni per cui non le accoglie: se le ignora, il vizio di motivazione è contestabile. Conserva la prova dell’invio e il protocollo, perché sono i documenti che dimostrano che il confronto c’è stato e in che termini.
L’accertamento con adesione
È il procedimento che consente a te e all’ufficio di definire la pretesa in contraddittorio, con le sanzioni ridotte a un terzo del minimo previsto dalla legge, anche quando nell’atto erano state applicate al massimo. Si attiva su invito dell’ufficio o su tua istanza dopo la notifica dell’avviso.
L’effetto che pesa di più riguarda i termini. Se l’avviso non è stato preceduto dal contraddittorio preventivo, l’istanza sospende per novanta giorni il termine per il ricorso, che si sommano ai sessanta ordinari. Se invece l’avviso era già stato preceduto dallo schema di atto, la sospensione è ridotta a trenta giorni e l’istanza va presentata entro quindici giorni dalla notifica: è una differenza che cambia completamente il calendario, e va verificata sull’atto che hai in mano prima di contare i giorni.
Se l’accordo si raggiunge, l’adesione si perfeziona con il versamento, da eseguire entro venti giorni dalla redazione dell’atto, in unica soluzione o con la prima rata di un piano trimestrale. Se l’accordo non si raggiunge, restano i termini per impugnare, calcolati tenendo conto della sospensione.
Che cosa puoi ottenere, e che cosa no
Puoi ottenere una rideterminazione della pretesa dove ci sono margini di valutazione e, in ogni caso, la riduzione delle sanzioni. Non puoi ottenere l’annullamento di un atto legittimo, e soprattutto l’adesione non è la sede per far valere i vizi radicali, come un difetto di notifica o la decadenza: quelli si fanno valere con il ricorso, e aderire significa rinunciarvi.
Da qui la regola pratica per scegliere. Se la tua posizione ha vizi solidi, l’adesione è un cattivo affare: definisci e perdi l’argomento migliore. Se la pretesa è fondata nel merito e la discussione riguarda quanto devi, non se devi, l’adesione è quasi sempre la strada migliore, perché riduce le sanzioni e chiude senza processo. La valutazione va fatta prima di presentare l’istanza, non dopo.
L’avviso che è già esecutivo
Molti avvisi di accertamento hanno efficacia esecutiva: decorso il termine per il pagamento, la riscossione può procedere senza che arrivi una cartella. Non ci sarà un altro atto ad avvisarti che qualcosa sta per accadere, e questo cambia la gestione dei tempi: davanti a un avviso di accertamento devi muoverti entro i termini indicati, valutando adesione, pagamento o ricorso con richiesta di sospensione. Aspettare non è una delle opzioni.
Un esempio, passo per passo
Ricevi uno schema di atto che contesta ricavi non dichiarati sulla base delle movimentazioni bancarie. Entro il termine presenti osservazioni documentando che una parte delle movimentazioni sono giroconti fra conti tuoi e un disinvestimento. L’ufficio riduce la pretesa nell’atto che emette. Presenti poi istanza di adesione e ottieni un’ulteriore rideterminazione con le sanzioni a un terzo, e definisci. Senza quelle osservazioni l’atto sarebbe partito dall’importo pieno, e ogni passaggio successivo sarebbe avvenuto su quella base.
Che cosa fa lo Sportello +Tutela
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo esamina l’atto che hai ricevuto, ne verifica la notifica, i termini e il contenuto, e ricostruisce la tua posizione complessiva. Ti aiuta a capire se sei davanti a uno schema di atto o a un avviso già emesso, quale sospensione si applica al tuo caso e quanti giorni ti restano davvero. Se emergono vizi, prepara l’istanza di annullamento in autotutela e ti indica se e come procedere con il ricorso, che va proposto nei termini e con l’assistenza tecnica dove è richiesta. Se la pretesa è fondata, ti assiste nella valutazione dell’adesione e nella sostenibilità del piano di pagamento. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
Quali documenti servono
Lo schema di atto o l’avviso di accertamento con la data di notifica, la documentazione contabile e bancaria sui fatti contestati, le osservazioni presentate con la prova dell’invio e il protocollo, l’eventuale istanza di adesione e i verbali degli incontri, i documenti a sostegno della tua ricostruzione.
Tempi realistici e possibili esiti
Le osservazioni nel contraddittorio vanno presentate entro il termine assegnato e possono ridurre la pretesa prima ancora che l’atto esista: è il momento in cui si ottiene di più con meno. Il procedimento di adesione si svolge in alcune settimane e, se non si chiude con un accordo, restano i termini per impugnare. Lo Sportello ti orienta e si coordina con l’assistenza tecnica, che in questa materia è di regola necessaria, senza garantire l’esito.
Per approfondire: Statuto del contribuente · Decreto legislativo 218 del 1997
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Domande frequenti
Ho ricevuto uno schema di atto. Che cos’è?
È la comunicazione con cui l’ufficio ti anticipa il contenuto dell’atto che intende emettere e ti assegna almeno sessanta giorni per le osservazioni e per accedere al fascicolo. Prima di quella scadenza l’atto non può essere adottato. Non archiviarla: è la sola fase in cui puoi far cambiare la ricostruzione prima che diventi una pretesa formale.
Quanti giorni mi fa guadagnare l’istanza di adesione?
Dipende da come è arrivato l’avviso. Se non era stato preceduto dallo schema di atto, l’istanza sospende il termine per il ricorso di novanta giorni, che si aggiungono ai sessanta ordinari. Se invece il contraddittorio c’era già stato, la sospensione è di trenta giorni e l’istanza va presentata entro quindici giorni dalla notifica. Controlla quale dei due casi è il tuo prima di contare.
Di quanto si riducono le sanzioni?
Con l’adesione le sanzioni scendono a un terzo del minimo previsto dalla legge, anche quando nell’avviso erano state applicate nella misura massima. È il vantaggio economico principale dello strumento, e vale anche quando sul merito non si ottiene una riduzione dell’imposta.
Conviene aderire o ricorrere?
Dipende dai vizi. Se ci sono difetti di notifica, decadenza o altri vizi radicali, aderire significa rinunciarvi, e di solito è un cattivo affare. Se invece la pretesa è fondata e la discussione riguarda quanto devi, l’adesione riduce le sanzioni e chiude senza processo. Fai valutare la posizione prima di presentare l’istanza.
L’ufficio non ha considerato le mie osservazioni.
L’atto deve tenerne conto e motivare perché non le accoglie: la mancata considerazione di osservazioni presentate nei termini è un vizio di motivazione. Conserva la prova dell’invio e il numero di protocollo e fallo valere impugnando l’atto, insieme agli altri vizi eventualmente presenti.
Entro quando devo pagare se aderisco?
Il versamento va eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione, in unica soluzione oppure con la prima rata di un piano trimestrale. È il versamento che perfeziona l’adesione: senza di esso, nei termini, la definizione non si realizza e l’avviso torna a produrre i suoi effetti.
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