Dimensione del testo: A Reducir tamaño de fuente. A Restablecer tamaño de fuente A Aumentar tamaño de fuente.
L’attuale dibattito relativo al potenziale incremento dei ricorsi contro le sanzioni per eccesso di velocità ruota attorno alla notifica del progetto di decreto ministeriale dedicato all’omologazione e alla taratura dei dispositivi di controllo. Il provvedimento, inviato alla Commissione Europea lo scorso 3 febbraio 2026, ha attivato la procedura Tris, un meccanismo di informazione sulle regolamentazioni tecniche volto a evitare barriere nel mercato interno.
Fino al 4 maggio 2026 rimarrà in vigore il cosiddetto periodo di standstill, ovvero una sospensione obbligatoria durante la quale lo Stato italiano non può adottare la regola tecnica notificata. Questo lasso di tempo permette alla Commissione e agli altri Paesi membri di valutare la compatibilità del decreto con il diritto dell’Unione Europea prima che il testo possa giungere alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il censimento degli apparecchi e i criteri di conformità
I dati derivanti dal censimento obbligatorio degli strumenti presenti sul territorio nazionale, completato entro la fine del 2025, hanno restituito un quadro di profonda difformità operativa. Dei circa 4.000 dispositivi complessivi censiti sulla piattaforma digitale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emerge che solamente un quarto di essi rispetta i criteri definiti dal nuovo decreto.
Questa discrepanza tecnica implica che, qualora il decreto dovesse passare il vaglio europeo, circa tre misuratori su quattro dovrebbero essere disattivati per mancanza dei requisiti necessari. L’avvocato Fabrizio Plagenza, intervenendo per conto di Consumerismo no profit, osserva come la bozza di decreto tenti di trasformare d’ufficio i dispositivi già approvati in omologati, creando un potenziale conflitto tra fonti normative di diverso rango.
Gerarchia delle fonti e orientamenti della Cassazione
Il punto centrale della controversia giuridica risiede nel fatto che un decreto ministeriale, in quanto fonte secondaria, non può modificare o prevalere sul Codice della Strada, che è una fonte primaria. Tale interpretazione trova riscontro nell’ordinanza della Corte di Cassazione del maggio 2025, la quale ha stabilito che l’equipollenza tra approvazione e omologazione non trova supporto in norme di rango primario.
Secondo l’analisi di Fabrizio Plagenza, la sanatoria proposta dal decreto risulterebbe puramente formale e non basata su nuove verifiche tecniche idonee a certificare i requisiti metrologici degli apparecchi esistenti. Questa situazione genera una evidente disparità di trattamento tra i cittadini multati con strumenti approvati secondo vecchi criteri e quelli sanzionati tramite dispositivi di nuova generazione.
Impatto sulla sicurezza stradale e attività di tutela
L’incertezza normativa rischia di indebolire l’efficacia deterrente degli strumenti di controllo, poiché la consapevolezza di una possibile annullabilità delle sanzioni potrebbe spingere gli automobilisti a non rispettare i limiti di velocità. L’associazione Consumerismo no profit sottolinea come il fine degli autovelox debba rimanere la tutela della salute e dell’integrità fisica, evitando che gli enti locali li utilizzino per incrementare le entrate comunali.
L’avvocato Fabrizio Plagenza conferma che l’associazione attenderà l’esito della valutazione europea prima di procedere con ulteriori azioni collettive, pur garantendo assistenza attraverso lo sportello nazionale. Viene ricordato agli utenti che i termini per l’impugnazione sono di 60 giorni davanti al Prefetto e di 30 giorni davanti al Giudice di Pace, decorrenti dalla notifica del verbale.





