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Lo schema Pocket-Cricket è un modello economico di vendita truffaldino che promette forti risparmi ai consumatori di energia ma in realtà impone spese elevate ai sottoscrittori ( pari a 2 o 3 volte la spesa media annua) e genera margini immediati ed altissimi (10x su base annua) al fornitore di energia ed all’eventuale operatore di vendita (call-center, teleselling) mandatario.
La costituzione di una società per la vendita retail dell’energia (e gas) è relativamente semplice e richiede un investimento iniziale di 100.000 euro soltanto. L’imprenditore puo’ registrarsi al EVE (elenco dei venditori di energia) ed al EVG (elenco dei venditori di gas ) istituiti presso il MASE (Ministero Ambiente Sicurezza Energetica) con procedura burocratica poco impegnativa , autocertificazioni e referenze minime.
In Italia sono registrate oltre 800 imprese. Alcune riportano nei registri e nei bilanci un dipendente soltanto.
Gli impegni successivi per l’ottemperanza alle norme di regolazione del mercato in realtà sono complesse ma tipicamente l’imprenditore che non entra nel merito puo’ confidare nelle capacità dei tecnici e dei consulenti.
Ottenuta l’abilitazione, l’impresa si propone di acquisire rapidamente quote di mercato ad alta redditività.
Si attiva quindi lo schema Pocket-Cricket:
1. Il Fornitore predispone le CTE (Condizioni Tecniche Economiche delle offerte) a prezzi esorbitanti : le quote fisse superano 7 volte il valore medio di mercato e consentono di compensare la rete di vendita già con l’incasso della prima fattura. In parallelo possono essere predisposte CTE a valori prossimi alla media di mercato allo scopo di esibire un profilo etico dell’impresa.
2. E’ fondamentale realizzare un evento pubblico coinvolgendo le associazioni dei consumatori e sottoscrivere con esse un “Protocollo d’Intesa”.
3. Si ingaggiano una o più agenzie di teleselling , con personale poco qualificato e retribuito sulla base del numero di contratti sottoscritti. La precarietà salariale degli addetti alla vendita stimola l’orientamento agli obiettivi e favorisce il successo della campagna.
4. Le agenzie di teleselling acquistano dal dark web elenchi dettagliati di utenti e spingono la vendita in modalità massiva ed in particolare su soggetti anziani o con limitata comprensione della lingua italiana.
5. Le agenzie di vendita, contattano potenziali clienti e usano qualsiasi mistificazione per :
- Convincere sulla NECESSITA’ ed URGENZA di sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura
- Celare le reali condizioni economiche del nuovo contratto, eludendo domande o dichiarando false condizioni in risposta. Per facilitare questo compito le CTE del Fornitore evidenziano titoli o concetti come “CANONE ZERO” o “ZERO SPREAD” ed inseriranno oneri addizionali ed impropri sotto le voci “oneri amministrativi” e “sbilanciamento” o “capacity market”.
6. Il Fornitore deve eludere l’obbligo di rendere pubbliche le CTE sul Portale Offerte di Acquirente Unico, evitando così il confronto col mercato, la trasparenza ed pochi i controlli formali realizzati dal SII [1]. Per ottenere questo risultato senza ammende né richiami è sufficiente classificare le offerte come “Non Generalizzate”. E’ sconsigliato rispondere alla richiesta annuale dell’authority relativa ai prezzi medi applicati. La mancata risposta non comporta sanzioni.
7. In alcuni casi vengono inseriti nel SII [1] adesioni a contratti (switch) mai realmente avvenute; un metodo noto è la costruzione digitale di registrazioni telefoniche.
8. Ottenuta la sottoscrizione, il Fornitore applica metodi sofisticati per bloccare o ritardare lo switch-out del cliente recentemente acquisito con lo scopo di prolungare la rendita. Una tecnica nota consiste nel comunicare mensilmente una (inesistente) ri-sottoscrizione contrattuale al SII [1] che pertanto blocca eventuali richieste di switch-out dell’utente.
9. Le agenzie di vendita, dopo aver incassato il premio per il nuovo contratto, potranno ricontattare lo stesso cliente a distanza di tempo e proporgli un ulteriore switch per monetizzare un nuovo premio con altro e diverso fornitore.
10. Qualora le autorità intervengano a sanzionare le modalità di vendita, la mancata trasparenza o lo switch non richiesto, l’impresa di Fornitura pone ogni responsabilità in capo all’operatore di teleselling ed evita gli addebiti: a tale scopo è sufficiente attivare la firma OTP ed esibire la ricusazione di qualche richiesta di contratto avanzata dall’agenzia di teleselling.
[1] Il Sistema Informativo Integrato (SII), gestito da Acquirente Unico, è la banca dati nazionale centrale che gestisce i flussi informativi tra venditori e distributori per le utenze di luce e gas.




