Un malore durante una vacanza, oppure una decisione presa con mesi di anticipo: andare a farsi operare in un altro Paese perché in Italia l’attesa è troppo lunga. Sono due situazioni completamente diverse, con regole diverse, e confonderle è il motivo per cui molte persone pagano interamente di tasca propria cure che avrebbero potuto essere coperte.
Per le cure non programmate durante un soggiorno temporaneo nei Paesi dell’Unione, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera si usa la tessera europea di assicurazione malattia, presentandola presso una struttura pubblica e pagando l’eventuale ticket locale. Per le cure programmate serve invece l’autorizzazione preventiva dell’azienda sanitaria, che secondo la guida sui rimborsi delle cure all’estero deve decidere entro trenta giorni dalla richiesta, termine dimezzato nei casi urgenti. In quest’ultima ipotesi si anticipa la spesa e il rimborso è parametrato al costo che la stessa prestazione avrebbe in Italia, entro il limite di quanto effettivamente pagato.
Le cure durante un viaggio
La tessera europea si ottiene gratuitamente e, secondo la fonte consultata, ha validità di sei anni. Copre i soggiorni temporanei, per studio o vacanza, non il trasferimento di residenza.
Si presenta presso le strutture pubbliche o convenzionate del Paese in cui ti trovi, e si paga l’eventuale quota di partecipazione prevista localmente, che non viene rimborsata.
Attenzione a due situazioni. Nelle strutture private la tessera non opera, quindi si paga tutto. E nei Paesi fuori dall’Unione che non hanno accordi con l’Italia la copertura non c’è: in quel caso l’unica protezione è una polizza viaggio, e vale la pena stipularla.
Se la tessera è stata smarrita, puoi chiedere un duplicato all’azienda sanitaria e nel frattempo ottenere un certificato provvisorio.
Senza tessera paghi e puoi chiedere il rimborso, ma secondo la fonte solo per prestazioni che sono disponibili anche in Italia: una prestazione che il nostro sistema non riconosce resta a tuo carico.
Le cure programmate
Qui la regola è una e non ammette scorciatoie: l’autorizzazione va chiesta prima, non dopo.
L’autorizzazione viene di regola concessa quando la prestazione non è ottenibile in Italia, o non lo è in tempi ragionevoli rispetto alla condizione clinica. È il punto di contatto con il tema delle liste di attesa, e per questo la documentazione dell’attesa effettiva è parte della richiesta.
Il meccanismo del rimborso va capito bene, perché sorprende molti: il parametro è il costo italiano della stessa prestazione, con il limite di quanto hai effettivamente pagato. Secondo l’esempio della fonte consultata, se il costo italiano è cento e all’estero paghi ottanta ti vengono rimborsati ottanta; se paghi centoventi te ne vengono rimborsati cento.
Le spese di viaggio e di accompagnamento possono essere rimborsate, ma dipendono dalla disciplina regionale: è un punto da verificare presso la propria regione prima di partire.
Per i controlli successivi serve un’autorizzazione a parte: non sono coperti da quella iniziale.
Sui termini, la fonte indica la presentazione della richiesta entro sessanta giorni dalla prestazione, con certificazione medica e fattura in originale, e il pagamento nei successivi sessanta giorni. Dato che le procedure sono gestite dalle regioni, i termini vanno confermati presso la propria azienda sanitaria.
La via della direttiva europea
Esiste un secondo percorso, fondato sulla direttiva 2011/24/UE e attuato in Italia con il decreto legislativo 38/2014, che consente di farsi curare in un altro Stato dell’Unione pagando e chiedendo poi il rimborso nei limiti delle tariffe italiane.
La differenza con il percorso dell’autorizzazione preventiva sta nel fatto che per alcune prestazioni, tipicamente quelle che comportano ricovero o l’uso di apparecchiature altamente specializzate, l’autorizzazione resta necessaria.
Questo è l’aspetto da chiarire prima di muoversi, perché sbagliare percorso significa pagare tutto. Le due strade hanno presupposti, moduli e tempi diversi, e quale sia applicabile dipende dalla prestazione e dallo Stato di destinazione.
Sulla modulistica possiamo ora essere precisi, perché l’abbiamo verificata sulla fonte ufficiale. Secondo il pagina del Ministero della Salute sulle cure nell’Unione europea, per le cure programmate l’autorizzazione è concessa mediante il rilascio di un attestato, il modello S2, da presentare alle istituzioni sanitarie o alle strutture e ai professionisti pubblici o privati convenzionati del Paese di cura. Le vecchie denominazioni che compaiono nelle fonti divulgative, come il modello E112, sono superate: se trovi quel nome, stai leggendo materiale vecchio.
La stessa fonte indica le due condizioni a cui l’autorizzazione è subordinata: che le cure siano adeguate e finalizzate a garantire la tutela della salute dell’interessato, e che rientrino fra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario di appartenenza ma non possano essere praticate nel proprio Paese entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzione della malattia. È la formula su cui si gioca la richiesta, e spiega perché la documentazione dell’attesa effettiva conta più di qualunque argomento generico.
Un dato che quasi nessuno conosce: la stessa fonte indica che possono essere autorizzate anche le spese di viaggio e, in alcuni casi, di accompagnamento. Vanno chieste nella stessa domanda, non dopo.
E una precisazione sui due percorsi: secondo il Ministero, se chiedi l’autorizzazione per la via della direttiva ma esistono i presupposti per quella dei regolamenti, l’autorizzazione ti viene concessa per questi ultimi, salvo che tu chieda espressamente di avvalerti della direttiva. Saperlo serve, perché cambia chi paga e quando.
Che cosa fa lo Sportello +Tutela
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo chiarisce prima di tutto in quale dei percorsi ricade la tua situazione, perché cure durante un viaggio, cure programmate con autorizzazione e percorso della direttiva europea hanno regole diverse e sbagliare strada significa pagare tutto. Per le cure programmate imposta la richiesta di autorizzazione documentando l’attesa effettiva in Italia, che è l’elemento su cui si decide. Verifica il meccanismo di rimborso applicabile, che è parametrato al costo italiano e sorprende chi non lo conosce. Controlla la disciplina regionale su viaggio e accompagnamento, che cambia da regione a regione. E prepara la domanda di rimborso con la documentazione in originale e nei termini indicati dall’azienda sanitaria. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
Quali documenti servono
La documentazione clinica che motiva la prestazione, la prova dell’attesa in Italia per la stessa prestazione, l’autorizzazione eventualmente ottenuta con la data, le fatture originali della struttura estera, la certificazione medica originale del trattamento eseguito, le ricevute di viaggio e soggiorno e la tessera europea o il certificato provvisorio.
Tempi realistici e possibili esiti
Le cure non programmate con tessera europea nelle strutture pubbliche non richiedono pratiche di rimborso, perché l’assistenza è diretta: è la situazione più semplice. Per le cure programmate, le autorizzazioni richieste prima e documentate sull’attesa effettiva hanno una prospettiva concreta, con decisione nei termini indicati. Le richieste presentate dopo aver già eseguito la prestazione hanno margini molto ridotti, e va detto subito: è l’errore più costoso di questa materia. I rimborsi restano parametrati al costo italiano, quindi una prestazione molto più costosa all’estero non viene coperta integralmente. Lo Sportello verifica il percorso e prepara la richiesta, senza garantire l’esito.
Per approfondire: pagina del Ministero della Salute sulle cure nell’Unione europea · direttiva 2011/24/UE · decreto legislativo 38/2014 · tessera europea di assicurazione malattia · guida sui rimborsi delle cure all’estero
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Domande frequenti
Mi sento male in vacanza in Europa: che cosa uso?
La tessera europea di assicurazione malattia, presentandola presso una struttura pubblica o convenzionata: paghi solo l’eventuale quota di partecipazione locale, che non viene rimborsata. Nelle strutture private la tessera non opera e paghi tutto, quindi verifica dove ti stai rivolgendo.
Vale anche fuori dall’Unione europea?
Copre i Paesi dell’Unione più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Nei Paesi che non hanno accordi con l’Italia non c’è copertura e le spese restano tue: in quei casi l’unica protezione è una polizza viaggio, e vale la pena stipularla prima di partire.
Voglio farmi operare all’estero: posso partire e chiedere il rimborso dopo?
È l’errore più costoso di questa materia: per le cure programmate l’autorizzazione va chiesta prima. Viene di regola concessa quando la prestazione non è ottenibile in Italia o non lo è in tempi ragionevoli, e la documentazione dell’attesa effettiva è parte della richiesta.
Quanto mi rimborsano?
Il parametro è il costo che la stessa prestazione avrebbe in Italia, con il limite di quanto hai effettivamente pagato: se il costo italiano è cento e paghi ottanta ricevi ottanta, se paghi centoventi ricevi cento. Una prestazione molto più costosa all’estero non viene coperta integralmente.
Entro quando devo chiedere il rimborso?
La fonte consultata indica sessanta giorni dalla prestazione, con certificazione medica e fattura in originale, e il pagamento nei successivi sessanta giorni. Le procedure sono però gestite dalle regioni: fatti confermare i termini dalla tua azienda sanitaria prima di partire.
Mi rimborsano anche viaggio e accompagnatore?
Possono essere rimborsati, ma dipende dalla disciplina regionale, quindi è un punto da verificare presso la tua regione prima di muoverti. Conserva in ogni caso tutte le ricevute di viaggio e soggiorno: senza documentazione non sono rimborsabili in nessun caso.
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