Cenere vulcanica, voli cancellati o dirottati e pesanti disagi sulla rete ferroviaria: cosa spetta ai viaggiatori tra rimborso, riprotezione e assistenza, quando interviene l’assicurazione e come ottenere tutela attraverso lo Sportello Nazionale di Consumerismo.
Le fasi di forte criticità legate all’interruzione del traffico aereo — come i blocchi registrati sugli scali a causa dell’attività dell’Etna e la dispersione di cenere vulcanica — unite ai pesanti contraccolpi sulla rete ferroviaria tra ritardi e convogli soppressi, rimettono drammaticamente al centro il tema della mobilità e della tutela dei viaggiatori.
Quando il sistema dei trasporti va in tilt, il cittadino si trova spesso esposto a un muro di disinformazione e a rimpalli di responsabilità. Consumerismo no profit scende in campo con il proprio Sportello Nazionale per fare chiarezza sulle regole, distinguere tra ciò che è dovuto per legge e ciò che spetta alle assicurazioni, e offrire assistenza diretta.
1. Il settore aereo e l’emergenza cenere vulcanica
La natura del fenomeno: L’eruzione vulcanica e la nube di cenere costituiscono una causa di forza maggiore (circostanza eccezionale), riconosciuta anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (causa C-12/11, McDonagh c. Ryanair).
La compensazione pecuniaria: Poiché l’evento è imprevedibile e non imputabile al vettore, la compensazione pecuniaria standard (da 250 a 600 euro) non spetta.
Rimborso o riprotezione: Il passeggero ha comunque diritto, a sua scelta, al rimborso integrale del biglietto (per la parte non goduta o per l’intero viaggio se divenuto inutile) oppure alla riprotezione su un volo alternativo non appena possibile.
L’obbligo inderogabile di assistenza: Anche in caso di forza maggiore, le compagnie aeree non possono sottrarsi all’assistenza materiale (pasti, bevande, pernottamenti in hotel e trasferimenti). Se il vettore non provvede direttamente, il passeggero ha diritto al rimborso delle spese sostenute, purché rigorosamente documentate da scontrini e fatture.
2. Il settore ferroviario
In caso di treni soppressi o fortemente ritardati a causa dei blocchi infrastrutturali e della congestione, trovano piena applicazione le normative europee sui diritti dei passeggeri ferroviari (Regolamento UE 2021/782):
La polizza viaggio privata costituisce un livello di protezione supplementare, la cui operatività è subordinata unicamente alle clausole del Fascicolo Informativo:
La clausola sugli “Eventi Naturali”:
Per evitare che i cittadini subiscano passivamente i disagi e il rimpallo di responsabilità tra operatori, Consumerismo no profit mette a disposizione il proprio Sportello Nazionale per l’analisi della documentazione, l’invio dei reclami formali e l’assistenza legale.
Contatta lo Sportello Nazionale:
Numero Unico Nazionale: 06 94805440
Email dedicata: piututela@consumerismo.it
Il nostro team di esperti seguirà ogni fase dell’iter: dalla raccolta delle carte d’imbarco, dei biglietti e dei certificati di cancellazione, fino alla redazione delle diffide formali e all’attivazione delle procedure di tutela nei confronti dei vettori e delle compagnie assicurative.