Sette giorni per la cartella, dieci e cinque anni di prescrizione e accertamento tecnico preventivo: come si imposta un caso sanitario partendo dai documenti.
Dopo l’intervento qualcosa non torna. Il dolore non passa, un esame mostra un problema che prima non c’era, un medico diverso fa un’osservazione che resta sospesa a metà. In quel momento la tentazione è chiedere spiegazioni a voce a chi ha operato. È una mossa comprensibile ed è anche quella che fa perdere più tempo, perché la ricostruzione di un caso sanitario si fa sui documenti e i documenti vanno chiesti subito.
Il primo atto è la richiesta della documentazione sanitaria: l’articolo 4 sulla trasparenza dei dati della legge 24/2017 prevede che la direzione sanitaria la fornisca entro sette giorni dalla presentazione della richiesta, preferibilmente in formato elettronico, e che le eventuali integrazioni siano consegnate entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. La stessa norma impone alle strutture di pubblicare sul proprio sito i dati di tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio. Sul piano della responsabilità, la struttura risponde a titolo contrattuale, con prescrizione di dieci anni, mentre il medico che opera al suo interno risponde a titolo extracontrattuale, con prescrizione di cinque anni.
Si presenta alla direzione sanitaria della struttura, per iscritto, indicando il ricovero o la prestazione e il periodo.
Chiedi tutto, non solo la cartella: referti, esami di laboratorio e immagini, verbali operatori, diari clinici e infermieristici, consensi informati firmati, lettera di dimissione, registrazioni di pronto soccorso.
Conserva la prova della data della richiesta, perché i sette e i trenta giorni si contano da lì. Se la struttura non risponde, il sollecito scritto che richiama quei termini è la via più rapida, e nei casi di inerzia prolungata si può agire sul piano dell’accesso ai dati personali.
Un dettaglio che conta: chiedi anche le immagini diagnostiche nel formato originale, non la stampa, perché una valutazione tecnica seria si fa su quelle.
Non ogni esito negativo è un errore. La medicina ha margini di rischio che esistono anche quando tutto viene fatto correttamente, e questo va detto all’inizio, per rispetto di chi sta male.
Quello che si valuta è se la condotta si è discostata da quello che era corretto fare in quella situazione, e se da quello scostamento è derivato un danno. Sono due accertamenti distinti, ed entrambi richiedono una valutazione medico legale sui documenti.
Sul piano penale, l’ordinamento esclude la responsabilità per imperizia quando il sanitario dimostra di essersi attenuto alle linee guida o alle buone pratiche clinico assistenziali. È un elemento che dà la misura di come la materia è costruita: il parametro sono le regole dell’arte, non il risultato sperato.
C’è poi un versante autonomo e spesso decisivo, quello del consenso informato: un’informazione mancante o inadeguata sui rischi e sulle alternative può rilevare di per sé, anche quando l’intervento è stato eseguito correttamente.
Non si va direttamente in causa. La legge prevede, come condizione di procedibilità, un accertamento tecnico preventivo affidato a un consulente nominato dal giudice, oppure, in alternativa, la mediazione, che richiede l’assistenza obbligatoria di un avvocato presso un organismo del territorio del tribunale competente.
Su questo passaggio abbiamo verificato un termine che conviene conoscere: la consulenza tecnica preventiva prevista dall’articolo 8 della legge 24/2017, che rinvia all’articolo 696 bis del codice di procedura civile, deve concludersi entro un termine perentorio di sei mesi. È un dato che serve a dimensionare le aspettative: non è un passaggio che si chiude in poche settimane, ma ha un tetto, e in quella sede molte vicende si definiscono senza processo.
È un passaggio che ha una funzione concreta: in sede tecnica preventiva molte vicende si definiscono senza processo, perché la valutazione del consulente orienta entrambe le parti.
Esiste anche l’azione diretta nei confronti dell’impresa assicuratrice della struttura o del sanitario, nei limiti delle somme assicurate e negli stessi termini di prescrizione. Per questo le strutture devono pubblicare sul proprio sito il nome della compagnia: è un’informazione che serve a te e che molti non pensano di cercare.
Dieci anni per la responsabilità contrattuale della struttura, cinque per quella extracontrattuale del medico.
La differenza è sostanziale e orienta la strategia, perché una posizione ancora esperibile verso la struttura può essere già chiusa verso il singolo professionista.
Attenzione però a non fare calcoli da soli: la decorrenza dipende dal momento in cui il danno si è manifestato e dalla sua riconoscibilità, e nelle vicende sanitarie questo è spesso il punto discusso. È esattamente il tipo di valutazione che va fatta su documenti e date, e da chi segue la materia.
Una regola pratica che vale sempre: anche quando i termini sembrano lontani, la documentazione e le immagini si deteriorano o si disperdono, e i ricordi di chi potrebbe riferire si affievoliscono. Il tempo non lavora a favore del paziente.
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo imposta per prima cosa la richiesta della documentazione sanitaria completa, richiamando i termini di sette e trenta giorni, e segue il sollecito se la struttura non risponde. Verifica che la documentazione consegnata sia effettivamente completa, perché le lacune più frequenti riguardano diari clinici, consensi e immagini in formato originale. Valuta la posizione sui due piani, quello della condotta e quello del consenso informato, che è autonomo e spesso trascurato. Verifica i termini di prescrizione distinguendo la struttura dal professionista. Recupera l’informazione sulla copertura assicurativa, che le strutture devono pubblicare. E indirizza alle sedi competenti per l’accertamento tecnico preventivo o la mediazione, che sono passaggi obbligati e tecnici. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
La cartella clinica completa con i diari clinici e infermieristici, i verbali operatori, i referti e le immagini diagnostiche in formato originale, i consensi informati firmati, la lettera di dimissione, la documentazione delle visite e degli accertamenti successivi, le spese sostenute con le relative fatture e la richiesta di documentazione inviata con la prova della data.
Il rilascio della documentazione avviene nei termini di legge in una buona parte dei casi, e il sollecito scritto risolve la maggior parte dei ritardi. L’accertamento tecnico preventivo ha tempi di mesi e definisce molte vicende senza processo. Dove la valutazione medico legale non individua uno scostamento dalle regole dell’arte, la strada si chiude, e va detto prima di avviare qualunque percorso: è il motivo per cui la valutazione preliminare sui documenti è il passaggio più importante. Le vicende fondate sul difetto di consenso informato hanno una logica propria e tempi analoghi. Lo Sportello recupera la documentazione e fa valutare la posizione, senza garantire l’esito.
Per approfondire: legge 24/2017 · articolo 4 sulla trasparenza dei dati · guida sulla responsabilità medica
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Chiedere per iscritto alla direzione sanitaria tutta la documentazione: cartella clinica, diari clinici e infermieristici, verbali operatori, referti, immagini in formato originale, consensi firmati e lettera di dimissione. La struttura deve fornirla entro sette giorni, con eventuali integrazioni entro trenta.
Sollecita per iscritto richiamando i termini di sette e trenta giorni dalla presentazione della richiesta, conservando la prova della data della prima domanda. Nei casi di inerzia prolungata si può agire anche sul piano dell’accesso ai propri dati personali: è un diritto, non una cortesia.
Dieci anni verso la struttura, che risponde a titolo contrattuale, e cinque verso il medico, che risponde a titolo extracontrattuale. La decorrenza dipende però da quando il danno si è manifestato ed è diventato riconoscibile: è un calcolo da non fare da soli, perché nelle vicende sanitarie è il punto più discusso.
No: la legge prevede come condizione di procedibilità un accertamento tecnico preventivo con un consulente nominato dal giudice, oppure la mediazione con l’assistenza obbligatoria di un avvocato. La consulenza tecnica preventiva dell’articolo 8 della legge 24/2017 deve concludersi entro un termine perentorio di sei mesi, e in quella sede molte vicende si definiscono senza processo.
Non necessariamente, e va detto con onestà: la medicina ha margini di rischio che esistono anche quando tutto viene fatto correttamente. Quello che si valuta è se la condotta si è discostata da ciò che era corretto fare e se da quello scostamento è derivato un danno.
È un versante autonomo e spesso decisivo: un’informazione mancante o inadeguata sui rischi e sulle alternative può rilevare di per sé, anche quando l’intervento è stato eseguito correttamente. Recupera i moduli di consenso che hai firmato, perché da quelli parte la valutazione.
Racconta il tuo caso allo Sportello +Tutela di Consumerismo: un operatore lo legge, lo valuta gratuitamente e ti ricontatta entro 24 ore. Non stai firmando nulla e non prendi nessun impegno.