La farmacia dice che il farmaco non c’è, che non si trova da mesi, che bisogna provare altrove. Per una terapia cronica questa risposta è un problema serio, e la reazione tipica è girare cinque farmacie o comprare online da fonti non verificabili. Esistono obblighi precisi a monte di quella risposta, e conoscerli cambia il modo di porre la domanda.
Secondo gli articoli 105 e 109 del decreto legislativo 219/2006, quando il medicinale non è disponibile in farmacia il farmacista deve ordinarlo al distributore, che è tenuto a consegnarlo entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta; se i grossisti non lo hanno, l’ordine va fatto direttamente all’azienda produttrice, che deve fornirlo entro quarantotto ore. Se nemmeno il produttore può fornirlo, la carenza va segnalata alle autorità competenti. Per i medicinali inseriti nell’elenco dei medicinali carenti dell’AIFA il farmacista deve orientare il paziente secondo le indicazioni dell’elenco, per esempio rinviando al medico per valutare le alternative.
Come si chiede, in pratica
Non chiedere se il farmaco c’è, ma chiedere di ordinarlo. È una differenza che sembra formale e non lo è: la prima domanda riceve una risposta sullo stato del magazzino, la seconda attiva un obbligo.
Chiedi entro quando sarà disponibile, e fai annotare la data della richiesta.
Se la risposta è che il farmaco è carente a livello nazionale, verificalo tu stesso: l’elenco dei medicinali carenti è pubblico e consultabile, e sul portale dei medicinali dell’AIFA la condizione di carenza compare sulla scheda del singolo medicinale. Sapere se la carenza è ufficiale o locale cambia tutto il resto.
Attenzione a un limite che conviene conoscere: questi obblighi riguardano i medicinali, non gli integratori, i dispositivi medici o i cosmetici, anche quando sono venduti in farmacia.
Se la carenza è ufficiale
Torna dal medico, perché è lui a decidere se prescrivere un equivalente dello stesso principio attivo o un medicinale diverso con le stesse indicazioni terapeutiche. Non è una scelta che si fa al banco.
Per i medicinali inseriti nell’elenco delle carenze, le aziende sanitarie e gli ospedali possono chiedere all’AIFA l’autorizzazione a importare un equivalente estero e distribuirlo ai pazienti, e i medici devono seguire le indicazioni dell’agenzia sull’importazione. Per le terapie croniche senza alternative è la strada da sollecitare, passando dal medico e dalla struttura che segue il paziente.
E non comprare da canali non autorizzati. Un farmaco acquistato fuori dalla filiera legale è un rischio sanitario, non un’alternativa pratica.
Equivalenti e differenza di prezzo
Qui serve chiarezza, perché è il punto su cui nascono più discussioni al banco.
Per i medicinali inseriti nelle liste di trasparenza esiste un prezzo di riferimento: quando il medicinale prescritto costa più di quel prezzo, la differenza resta a carico del cittadino. Le liste sono previste dall’articolo 11, comma 9, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, e raggruppano i medicinali a brevetto scaduto in categorie omogenee, ciascuna con un unico prezzo di riferimento.
E qui c’è il diritto da conoscere. Secondo le pagine sulle liste di trasparenza dell’AIFA, per evitare la compartecipazione il farmacista può proporre e il cittadino può richiedere un equivalente senza oneri aggiuntivi, oppure quello con il livello minimo di compartecipazione. Non è una cortesia del banco: è una richiesta che puoi fare tu, ed è il modo più semplice di non pagare una differenza che non eri obbligato a pagare.
Questo non significa che l’equivalente sia imposto: la scelta terapeutica resta del medico, e dove c’è una ragione clinica specifica la prescrizione del medicinale di marca ha un fondamento che va rispettato.
Significa invece che, se nessuno ti ha spiegato perché stai pagando una differenza, è legittimo chiederlo: quanto costa il medicinale, quanto è il prezzo di riferimento, se esiste un equivalente e se nel tuo caso c’è una ragione per non usarlo. Sono quattro domande che chiunque può fare.
Un dato pratico che pesa sulle terapie croniche: su un farmaco assunto ogni giorno, la differenza di prezzo moltiplicata per dodici mesi diventa una cifra rilevante, e vale la pena parlarne con il medico una volta sola invece di pagarla per anni.
Che cosa segnalare, e a chi
La mancata disponibilità ripetuta, con le date dei tentativi e il nome del medicinale: va segnalata all’azienda sanitaria e all’autorità competente, perché sono le segnalazioni a far emergere le carenze non dichiarate.
Le reazioni avverse: esiste il sistema nazionale di farmacovigilanza e la segnalazione può essere fatta anche dal cittadino, oltre che dal medico o dal farmacista. È uno degli strumenti più utili e meno usati che esistano.
I comportamenti scorretti al banco, per esempio la vendita condizionata all’acquisto di altro, o informazioni sulla differenza di prezzo non fornite.
E i problemi di distribuzione per conto, cioè i farmaci che la regione distribuisce attraverso le farmacie o i servizi aziendali: in quel caso l’interlocutore è l’azienda sanitaria.
Per le segnalazioni vale sempre la stessa regola: una data, un nome del medicinale, un luogo. Senza questi tre elementi la segnalazione non è verificabile.
Che cosa fa lo Sportello +Tutela
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo chiarisce prima di tutto se si tratta di una carenza ufficiale o di una indisponibilità locale, perché le due situazioni hanno risposte diverse e la verifica si fa sull’elenco pubblico. Richiama gli obblighi di approvvigionamento, con i termini di dodici ore e quarantotto ore, nella richiesta alla farmacia. Per le terapie croniche senza alternative imposta la richiesta verso il medico e l’azienda sanitaria, compresa la strada dell’importazione per i medicinali in elenco. Spiega come funziona il prezzo di riferimento, perché molte persone pagano una differenza senza sapere di cosa si tratti. Prepara le segnalazioni con i tre elementi che le rendono verificabili. E raccoglie i casi ripetuti sullo stesso medicinale, che insieme valgono più di una segnalazione isolata. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
Quali documenti servono
La prescrizione o il promemoria della ricetta, il nome esatto del medicinale e del principio attivo, le date e i luoghi dei tentativi di acquisto, le eventuali risposte scritte della farmacia, gli scontrini con l’indicazione della differenza di prezzo pagata, il piano terapeutico se previsto e la documentazione clinica che giustifica la terapia.
Tempi realistici e possibili esiti
Quando il medicinale esiste ma non è in magazzino, la richiesta di ordinarlo si risolve di regola in uno o due giorni lavorativi, ed è il caso più frequente. Per le carenze ufficiali la soluzione passa dal medico e, nei casi senza alternative, dall’importazione autorizzata, con tempi più lunghi e variabili. Le segnalazioni sulle indisponibilità ripetute non producono un effetto immediato sul singolo caso ma alimentano il monitoraggio, e questo va detto con onestà. Le segnalazioni di reazioni avverse hanno un percorso proprio. Lo Sportello verifica la situazione e imposta la richiesta, senza garantire l’esito.
Per approfondire: decreto legislativo 219/2006 · elenco dei medicinali carenti dell’AIFA · pagine sulle liste di trasparenza · portale dei medicinali dell’AIFA · scheda sui doveri del farmacista
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Domande frequenti
La farmacia dice che il farmaco non c’è: può farlo?
Non basta dirlo: se il medicinale non è in magazzino il farmacista deve ordinarlo al distributore, che deve consegnarlo entro dodici ore lavorative dalla richiesta, e se i grossisti non lo hanno deve ordinarlo al produttore, tenuto a fornirlo entro quarantotto ore. Chiedi di ordinarlo, non se c’è.
Come faccio a sapere se il farmaco è davvero carente?
L’elenco dei medicinali carenti dell’AIFA è pubblico e consultabile, e sul portale dei medicinali la condizione di carenza compare sulla scheda del singolo prodotto. Verificarlo da te è utile: sapere se la carenza è ufficiale o solo locale cambia completamente la risposta da chiedere.
Il farmaco è carente e la terapia non può interrompersi.
Torna dal medico, che decide se prescrivere un equivalente o un altro medicinale con le stesse indicazioni. Per i medicinali in elenco, aziende sanitarie e ospedali possono chiedere all’AIFA l’autorizzazione a importare un equivalente estero e distribuirlo: è la strada da sollecitare tramite medico e struttura.
Perché ho pagato una differenza in farmacia?
Per i medicinali nelle liste di trasparenza, previste dall’articolo 11, comma 9, del decreto legge 78/2010, esiste un prezzo di riferimento: se quello prescritto costa di più, la differenza è a tuo carico. Ma secondo l’AIFA puoi richiedere tu un equivalente senza oneri aggiuntivi, o quello con la compartecipazione minima: chiedilo al banco.
Posso comprare il farmaco all’estero online?
Un medicinale acquistato fuori dalla filiera legale è un rischio sanitario, non un’alternativa pratica: non sai cosa stai assumendo. La via corretta, per i medicinali in carenza ufficiale, è l’importazione autorizzata dall’AIFA tramite l’azienda sanitaria o l’ospedale che segue la terapia.
Valgono le stesse regole per integratori e dispositivi?
No: gli obblighi di approvvigionamento riguardano i medicinali e non gli integratori, i dispositivi medici o i cosmetici, anche quando sono venduti in farmacia. È una distinzione utile, perché evita di chiedere al farmacista qualcosa che non è tenuto a fare.
Hai un problema? Scrivici!
Stai inviando allo Sportello +Tutela di Consumerismo No Profit APS ETS il racconto del tuo problema e i tuoi recapiti. Lo legge un operatore, che valuta gratuitamente il caso e ti risponde entro 24 ore. Non stai firmando nulla e non ti stiamo chiedendo denaro.
Non devi allegare niente adesso: tieni da parte i documenti che riguardano il tuo caso, se andiamo avanti ti diremo quali servono.


