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Pirata della strada o auto non assicurata: chi paga i danni?

Veicolo non identificato, senza assicurazione o rubato: quando interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada, cosa risarcisce e come si chiede.

Un’auto ti taglia la strada e scappa, e nessuno ha preso la targa. Oppure il veicolo che ti ha tamponato risulta senza assicurazione. In questi casi non c’è una compagnia della controparte a cui chiedere il risarcimento, ma non sei senza tutela: esiste un fondo pubblico, alimentato da una quota dei premi che tutti paghiamo, che interviene proprio qui. Le regole però cambiano molto secondo il caso, e conoscerle prima serve a non chiedere la cosa sbagliata al soggetto sbagliato.

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni quando il veicolo non è identificato, non è assicurato, è assicurato con un’impresa in liquidazione coatta o circola contro la volontà del proprietario. La richiesta va inviata all’impresa designata, con copia alla CONSAP, e l’azione in giudizio è possibile dopo sessanta giorni.

Quando interviene il Fondo

L’articolo 283 del Codice delle assicurazioni elenca i casi. Il Fondo risarcisce quando il sinistro è stato causato da un veicolo o natante non identificato; quando il veicolo non risulta coperto da assicurazione; quando è assicurato con una compagnia in liquidazione coatta; quando è stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario, tipicamente dopo un furto; e in alcune ipotesi che riguardano veicoli esteri con targa non corrispondente. Fuori da questi casi il Fondo non interviene, e la richiesta va indirizzata alla compagnia del responsabile.

Che cosa risarcisce, caso per caso

È il punto in cui si concentrano le delusioni, perché la copertura non è uguale in tutte le ipotesi. Se il veicolo è rimasto non identificato, il Fondo risarcisce di regola solo i danni alla persona: i danni alle cose, come l’auto distrutta, sono risarciti soltanto se hai riportato lesioni gravi, cioè un’invalidità permanente superiore al nove per cento, e comunque con una franchigia di cinquecento euro. Se invece il veicolo è stato identificato ma non era assicurato, oppure circolava dopo un furto, il risarcimento riguarda sia la persona sia le cose. Nel caso del veicolo rubato l’intervento del Fondo decorre dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’autorità.

Fino a quanto

L’intervento del Fondo incontra i massimali di legge vigenti al momento del sinistro, che dal giugno 2022 sono di 6.450.000 euro per i danni alle persone e di 1.300.000 euro per i danni alle cose, per ciascun sinistro. Se i danneggiati sono più di uno e la somma dei risarcimenti supera il massimale, i diritti di ciascuno vengono proporzionalmente ridotti.

Come si presenta la richiesta

La richiesta di risarcimento non si invia al Fondo, ma all’impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro, con copia alla CONSAP: sul sito della concessionaria ci sono i moduli distinti per ciascuna ipotesi, ed è importante usare quello giusto. L’invio va fatto con o posta elettronica certificata, allegando la descrizione del sinistro, il verbale delle autorità intervenute, i dati dei testimoni, la documentazione sanitaria e quella dei danni. Da quel momento decorrono sessanta giorni: prima di quel termine non si può agire in giudizio.

La prova, quando il veicolo è sconosciuto

Nel caso del pirata della strada la prova è tutto, perché manca un responsabile con cui confrontarsi. Serve dimostrare come è avvenuto il sinistro e che il responsabile è rimasto davvero sconosciuto, nonostante quello che era ragionevole fare per identificarlo. Il verbale delle forze dell’ordine chiamate sul posto e i nominativi dei testimoni raccolti subito valgono più di qualunque ricostruzione fatta giorni dopo. Se ci sono telecamere in zona, pubbliche o private, chiedine la conservazione immediatamente: le registrazioni vengono sovrascritte in pochi giorni.

I termini

Il diritto al risarcimento derivante dalla circolazione si prescrive di regola in due anni dal sinistro, e il termine è più lungo quando il fatto costituisce reato per il quale la legge prevede una maggiore. È un termine breve, che va interrotto per iscritto: la richiesta inviata all’impresa designata, con copia alla CONSAP, serve anche a questo.

Gli errori che costano il risarcimento

Andarsene senza chiamare le forze dell’ordine quando il responsabile è fuggito. Non raccogliere i testimoni sul momento. Inviare la richiesta alla propria compagnia, che in queste ipotesi non è l’interlocutore. Usare il modulo dell’ipotesi sbagliata. Aspettare, e ritrovarsi vicino ai due anni. E, per i danni da veicolo non identificato, aspettarsi il dell’auto quando non ci sono lesioni gravi: è la regola più dura da accettare, ma è bene saperla prima.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo verifica se il tuo caso rientra tra le ipotesi di intervento del Fondo, individua l’impresa designata competente e il modulo corretto, e prepara la richiesta di risarcimento con la documentazione, curando che la copia arrivi alla CONSAP e che i termini siano rispettati. Segue poi il riscontro e, se il risarcimento non arriva o è insufficiente, imposta i passaggi successivi. Per i sinistri con lesioni indirizza alla valutazione medico-legale, che è il passaggio che determina l’importo.

Quali documenti servono

Il verbale delle forze dell’ordine, la descrizione del sinistro con luogo, data e ora, i dati dei testimoni, le fotografie dei danni e dei luoghi, la documentazione sanitaria con i referti, i preventivi o le fatture di riparazione, la prova della denuncia di furto se il veicolo era rubato, e ogni comunicazione già inviata o ricevuta.

Tempi realistici e possibili esiti

Dopo l’invio della richiesta decorrono sessanta giorni prima di poter agire in giudizio, e l’istruttoria dell’impresa designata richiede di regola settimane. I casi documentati con verbale e testimoni si chiudono più spesso in via stragiudiziale; quelli fondati su una ricostruzione tardiva incontrano contestazioni. Per le lesioni i tempi seguono la stabilizzazione dei postumi. Lo Sportello prepara e segue la richiesta, senza garantire l’esito.

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Mi hanno tamponato e sono scappati. Ho diritto a qualcosa?

Se il veicolo resta non identificato interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada, ma con un limite: risarcisce i danni alla persona e, per i danni all’auto, solo se hai riportato lesioni gravi, con invalidità permanente superiore al nove per cento, e con una franchigia di cinquecento euro. Chiama sempre le forze dell’ordine e raccogli i testimoni sul posto.

Il veicolo che mi ha causato il danno non era assicurato.

È una delle ipotesi di intervento del Fondo, e qui il risarcimento riguarda sia i danni alla persona sia quelli alle cose. La richiesta va inviata all’impresa designata per il territorio del sinistro, con copia alla CONSAP, usando il modulo previsto per questa ipotesi. Conserva il verbale e la documentazione dei danni.

A chi devo inviare la richiesta?

All’impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro, con copia alla CONSAP, che pubblica i moduli distinti per ciascuna ipotesi. Non alla tua compagnia, che in questi casi non è l’interlocutore. Invia con raccomandata o posta elettronica certificata e conserva la ricevuta: da quella data decorrono i sessanta giorni.

Quanto tempo ho per chiedere il risarcimento?

Di regola due anni dal sinistro, con termini più lunghi quando il fatto costituisce reato per il quale la legge prevede una prescrizione maggiore. È un termine breve e va interrotto per iscritto. Se ti accorgi di essere vicino alla scadenza, invia subito la richiesta anche incompleta e integra dopo.

Mi hanno rubato l’auto e con quella hanno causato un incidente.

Per i danni causati dal veicolo circolante contro la tua volontà interviene il Fondo, e la sua operatività decorre dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’autorità. È la ragione per cui la denuncia va fatta subito: fino a quel momento la posizione resta quella ordinaria della copertura.

Per approfondire: Codice delle assicurazioni · CONSAP

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