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Fotovoltaico venduto a domicilio: recesso e finanziamento

Impianto a costo zero, finanziamento non dichiarato e ostacoli al recesso: i segnali da riconoscere e le due comunicazioni da inviare subito.

Suonano al campanello, oppure telefonano fissando un appuntamento, e si presentano come incaricati di una grande società energetica. L’impianto, dicono, non costa nulla: le detrazioni e la vendita dell’energia coprono tutto. Si firma in salotto, in due ore, e settimane dopo arriva la prima rata di un finanziamento di cui nessuno aveva parlato.

Secondo i provvedimenti dell’autorità su tre società come ricostruiti dalla fonte consultata, l’autorità ha sanzionato una società venditrice e due finanziarie per complessivi 732.000 euro: 480.000 alla società venditrice, 117.000 e 135.000 alle due finanziarie. Le condotte contestate comprendono la presentazione dell’impianto come gratuito perché coperto da detrazioni e ricavi, senza rivelare il contratto di finanziamento collegato; l’uso dell’espressione impatto zero nelle chiamate; l’accreditarsi come agenti di note società energetiche usando tesserini e carta intestata con quei nomi; moduli di proposta d’acquisto privi di informazioni essenziali come rate, tasso e modalità per esercitare il , spesso senza consegna di copia del contratto.

I segnali che ricorrono

La parola gratuito o a costo zero. Un impianto ha un costo: se il venditore sostiene che non costa nulla, sta sommando detrazioni e ricavi futuri, che sono stime e non certezze.

L’identità vaga o altrui. Chi si presenta come incaricato di una grande società energetica senza esserlo è esattamente la condotta contestata nei provvedimenti: chiedi il nome della società che fattura e verificalo.

La firma in giornata, con l’offerta che scade stasera.

Il finanziamento presentato come una formalità, o non presentato affatto. Se c’è una rata, c’è un contratto di credito, con tasso e durata che devi vedere prima.

La mancata consegna di copia di quello che hai firmato, che è l’elemento più grave e il più semplice da pretendere: non firmare nulla senza ricevere copia.

Il recesso, che è la vera protezione

Per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, quindi a casa tua, il Codice del consumo riconosce quattordici giorni di diritto di recesso, senza dover motivare.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto per i servizi e dalla consegna per i beni: nelle vendite di impianti con installazione la qualificazione può cambiare il computo, quindi la regola pratica è non aspettare, perché i giorni sono pochi.

Il recesso va comunicato per iscritto, con con avviso di ricevimento o PEC, conservando la prova dell’invio. Una telefonata non è un recesso.

E va comunicato anche alla finanziaria, perché il contratto di credito collegato segue la sorte del contratto principale: questo è il passaggio che quasi tutti dimenticano, e che fa arrivare le rate dopo un recesso regolarmente esercitato.

Se ti vengono frapposti ostacoli, se nessuno risponde, se ti dicono che il recesso non è previsto: invia comunque la comunicazione nei termini e conservala. Da quel momento la tua posizione è solida, qualunque cosa ti venga detto a voce.

Se i termini sono scaduti

Non è finita, ma la strada è diversa e più lunga.

Verifica che cosa è stato promesso e in che forma: materiali, simulazioni di risparmio, dichiarazioni sul costo zero, nomi di società usati per accreditarsi. Se la decisione di acquisto è stata determinata da informazioni false, la questione riguarda la correttezza dell’informazione e incide sul contratto.

Verifica il contratto di finanziamento: presenza del tasso, del piano di ammortamento, delle informazioni precontrattuali e della prova del consenso. Nei provvedimenti citati, le finanziarie sono state ritenute responsabili per non avere predisposto istruzioni e controlli idonei a verificare la corretta acquisizione del consenso.

Che queste non siano impressioni lo dice un atto pubblico che si può leggere. Con il provvedimento PS9699 del 26 luglio 2016 l’autorità antitrust ha sanzionato per 640.000 euro una società attiva nella vendita di impianti fotovoltaici, e le quattro condotte contestate sono le stesse che si vedono ancora oggi al campanello. Il provvedimento è del 2016, quindi non è una notizia recente: è però la descrizione ufficiale dello schema, e serve per riconoscerlo.

La prima: gli impianti presentati come a costo zero, sommando risparmi e ricavi dalla vendita dell’energia in eccesso, cioè benefici incerti e distribuiti nel tempo, a fronte di pagamenti certi. La seconda: i pagamenti che avvenivano tramite finanziamenti proposti da società convenzionate con il venditore. La terza: gli agenti che hanno continuato per circa un anno, dopo la fine dei rapporti, a dichiarare un collegamento con un grande operatore energetico, usando anche moduli con il suo logo. È la ragione per cui chiedere il nome della società che fattura non è diffidenza, è la verifica giusta.

La quarta è stata qualificata come pratica aggressiva, ed è la più insidiosa perché riguarda proprio il diritto che dovrebbe proteggerti. Il termine per il recesso veniva fatto decorrere dalla firma del modulo, che l’autorità ha considerato una semplice proposta contrattuale, e non dalla sua accettazione; l’accettazione non veniva comunicata al consumatore; e il contratto prevedeva una penale pari al venticinque per cento del valore dell’impianto, con l’effetto di scoraggiare il recesso. Il tutto dopo le verifiche di fattibilità e le autorizzazioni, cioè quando il consumatore non conosceva ancora costi e caratteristiche effettive. Se nel tuo caso il termine ti è stato contato dalla firma in salotto, è esattamente il punto su cui l’autorità è intervenuta.

Verifica l’impianto: potenza installata rispetto a quella promessa, produzione effettiva rispetto alle simulazioni, corretta esecuzione delle pratiche di connessione.

E verifica le dichiarazioni ambientali usate nella vendita, che da settembre 2026 rientrano nelle nuove regole sulle asserzioni ambientali: una promessa di autosufficienza o di impatto zero non dimostrata è oggi contestabile anche su quel piano.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo verifica per prima cosa se i quattordici giorni sono ancora aperti, perché in quel caso esiste una via rapida e definitiva che si perde in pochi giorni. Prepara la comunicazione di recesso e si assicura che venga inviata anche alla finanziaria, che è il passaggio dimenticato più spesso e la causa delle rate che continuano ad arrivare. Ricostruisce che cosa è stato promesso in fase di vendita, dai materiali alle simulazioni ai nomi usati per accreditarsi. Esamina il contratto di credito, dalle informazioni precontrattuali alla prova del consenso. Confronta l’impianto installato con quello promesso. E prepara la segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, raccogliendo i casi che riguardano la stessa rete di vendita. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

La proposta d’acquisto o il contratto firmato con la data, il contratto di finanziamento con il piano di ammortamento, i materiali promozionali e le simulazioni di risparmio consegnate, i nomi e i riferimenti degli incaricati con gli eventuali tesserini fotografati, le registrazioni o i messaggi scambiati, la documentazione dell’impianto installato e la comunicazione di recesso con la prova dell’invio.

Tempi realistici e possibili esiti

Il recesso esercitato nei quattordici giorni e comunicato anche alla finanziaria è la strada con l’esito migliore e si definisce in settimane. Oltre quel termine, le contestazioni fondate su promesse documentate e su carenze del contratto di credito hanno prospettive concrete ma tempi di mesi, e l’esito dipende dalla documentazione raccolta in fase di vendita. Dove l’impianto è stato installato e funziona come promesso, e il finanziamento è regolare, il margine è ridotto e va detto con franchezza. Le segnalazioni aggregate sulle stesse reti di vendita sono quelle che producono istruttorie. Lo Sportello verifica i termini e imposta la contestazione, senza garantire l’esito.

Per approfondire: Codice del consumo · Autorità garante della concorrenza e del mercato · provvedimento PS9699 del 26 luglio 2016 · provvedimenti dell’autorità su tre società

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Mi hanno detto che l’impianto non costa nulla: è possibile?

Un impianto ha un costo: l’affermazione somma detrazioni e ricavi futuri, che sono stime e non certezze. È esattamente la condotta contestata nei provvedimenti dell’autorità, che hanno riguardato la presentazione dell’impianto come gratuito senza rivelare il finanziamento collegato.

Ho firmato a casa: posso annullare?

Per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali hai quattordici giorni di recesso, senza dover motivare. Comunicalo per iscritto con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e conserva la prova: una telefonata non è un recesso, e i giorni sono pochi.

Devo avvisare anche la finanziaria?

Sì, ed è il passaggio dimenticato più spesso: il contratto di credito collegato segue la sorte del contratto principale, ma se non comunichi il recesso anche alla finanziaria le rate continuano ad arrivare. Invia la comunicazione a entrambi, nello stesso momento.

Mi dicono che il recesso non è previsto.

Invia comunque la comunicazione nei termini e conservala: dal momento dell’invio la tua posizione è solida, qualunque cosa ti venga detto a voce. Gli ostacoli al recesso sono fra le condotte contestate nei provvedimenti dell’autorità, quindi vale anche segnalarli.

Si era presentato come incaricato di una grande società energetica.

È una delle condotte sanzionate: accreditarsi come agenti di note società usando tesserini e carta intestata con quei nomi. Chiedi sempre il nome della società che emette la fattura e verificalo: è la domanda che smonta questo schema in trenta secondi.

I quattordici giorni sono passati: non posso fare niente?

La strada è più lunga ma esiste: si lavora su quello che è stato promesso e documentato, sulle carenze del contratto di credito, sulla corrispondenza fra impianto promesso e installato e, da settembre 2026, anche sulle dichiarazioni ambientali usate nella vendita.

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