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Greenwashing: che cosa è vietato dal 27 settembre 2026

Termini vaghi, bollini autoprodotti e impatto zero da compensazione: le pratiche ora vietate e come si documenta una segnalazione.

Eco, green, amico dell’ambiente, impatto zero, climaticamente neutro. Fino a poco tempo fa erano parole che si potevano scrivere su qualunque confezione senza dover dimostrare niente. Dal 27 settembre 2026 non è più così, e la differenza riguarda direttamente chi compra: alcune di quelle diciture sono ora considerate ingannevoli in ogni caso, senza che occorra valutare se abbiano tratto in errore qualcuno.

Il decreto legislativo 30/2026, che recepisce la direttiva 2024/825, ha modificato gli articoli 18, 21, 22, 23, 48 e 49 del Codice del consumo. Secondo la ricostruzione delle nuove regole che abbiamo consultato, il decreto è del 20 febbraio 2026, è entrato in vigore il 24 marzo 2026 e i suoi obblighi sostanziali si applicano dal 27 settembre 2026, senza periodi di tolleranza per i prodotti già in distribuzione. Le pratiche vietate comprendono i marchi di sostenibilità non basati su certificazione indipendente di terza parte o non stabiliti da un’autorità pubblica, i termini ambientali vaghi privi di eccellenza ambientale riconosciuta, le affermazioni riferite all’intero prodotto quando riguardano un solo aspetto, e le dichiarazioni di neutralità climatica fondate soltanto sulla compensazione delle emissioni.

Che cosa non si può più scrivere

I termini ambientali generici come eco o green, quando non corrispondono a un’eccellenza ambientale riconosciuta. È la categoria più diffusa e quella che cambia di più l’aspetto delle confezioni.

I marchi di sostenibilità autoprodotti, cioè i bollini creati dall’azienda stessa, che non siano fondati su una certificazione indipendente o stabiliti da un’autorità pubblica. Un logo verde con una foglia disegnata dall’ufficio marketing non è una certificazione.

Le affermazioni riferite all’intero prodotto quando riguardano soltanto un aspetto: per esempio presentare come sostenibile un prodotto perché l’imballaggio è riciclato.

La neutralità climatica basata solo sulla compensazione. Dire che un prodotto è a impatto zero perché sono stati acquistati crediti, senza una riduzione reale delle emissioni, è fra le pratiche espressamente colpite.

Le omissioni e le informazioni scorrette su durabilità, riparabilità e aggiornamenti software. È l’aspetto meno pubblicizzato e il più utile: riguarda quanto durerà un prodotto e per quanto tempo riceverai gli aggiornamenti.

Sulla prova, l’impianto è chiaro: le asserzioni ambientali generiche devono essere sostenute da elementi presentati sullo stesso mezzo su cui compare l’affermazione, e le asserzioni riferite al futuro richiedono un piano di attuazione dettagliato e una verifica indipendente di terza parte.

Come si legge una confezione ora

Cerca il soggetto che certifica. Se accanto a una dichiarazione ambientale non c’è il nome di un organismo terzo o di uno schema pubblico, quella dichiarazione vale poco.

Chiedi a che cosa si riferisce: al prodotto, alla confezione, a una fase della produzione. Un’affermazione che non lo specifica è proprio quella che le nuove regole colpiscono.

Guarda se è indicato dove trovare le prove, perché devono stare sullo stesso mezzo: sulla confezione, nella pagina del prodotto, nell’annuncio.

Diffida delle promesse al futuro, del tipo saremo neutrali entro il tale anno, se non sono accompagnate da un piano e da una verifica indipendente.

E guarda che cosa viene detto sulla durata e sugli aggiornamenti, perché da ora quelle informazioni non possono essere omesse o rese in modo fuorviante: è l’informazione che incide di più sul costo reale di un acquisto.

Che cosa puoi fare se trovi una violazione

Documenta per prima cosa: fotografia della confezione e dell’etichetta, schermata della pagina del prodotto con la data e l’indirizzo, scontrino, nome esatto del prodotto e del produttore. Le pagine cambiano e le confezioni vengono aggiornate, quindi quello che non fotografi oggi non esiste domani.

Chiedi al venditore o al produttore le prove dell’affermazione: è una richiesta legittima e la risposta, o la sua assenza, è essa stessa un elemento.

Segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che è l’autorità competente sulle pratiche commerciali scorrette. Secondo la ricostruzione consultata le sanzioni vanno da cinquemila euro a dieci milioni per violazione, con soglie ulteriori per le infrazioni transfrontaliere coordinate.

E se hai acquistato sulla base di un’affermazione ambientale rivelatasi falsa, la questione ha anche un versante contrattuale: una pratica scorretta che ha inciso sulla decisione di acquisto rileva nel rapporto con il venditore. È un profilo da valutare caso per caso, perché dipende da quanto quell’elemento ha pesato nella scelta.

Perché le segnalazioni funzionano, in questo settore

Due provvedimenti li abbiamo letti direttamente sui comunicati dell’autorità, e insegnano più di qualunque spiegazione.

Nel procedimento PS12709, chiuso il 4 agosto 2025 con una sanzione di un milione di euro, l’autorità ha contestato a un grande operatore della moda online dichiarazioni ambientali ingannevoli oppure omissive: affermazioni su un sistema circolare e sulla riciclabilità dei prodotti ritenute false o confuse; la promozione di una linea presentata come realizzata con fibre green senza spiegare il beneficio ambientale sull’intero ciclo di vita e senza dire che quella linea era una parte piccola dell’assortimento; e impegni di riduzione delle emissioni giudicati generici, in contrasto con emissioni dichiarate in aumento negli anni successivi. L’autorità ha affermato che in un settore altamente inquinante il dovere di diligenza è più elevato.

Nel procedimento PS12525, chiuso il 4 febbraio 2025 con una sanzione di otto milioni di euro in solido a tre società di un gruppo della logistica, la contestazione è ancora più istruttiva per chi paga: un programma di sostenibilità comunicato senza trasparenza, dichiarazioni ambientali ambigue e non verificabili, e soprattutto l’imposizione ai clienti abbonati di aderire al programma e di pagare un contributo per un certificato di compensazione delle emissioni che non avevano chiesto, con i clienti di grandi dimensioni esonerati e con contributi incassati superiori ai costi sostenuti. Le norme applicate sono gli articoli 20, 21, 22 e 26 del Codice del consumo.

La lezione pratica è questa: il greenwashing non è solo una frase bella su un’etichetta. Può diventare una voce che paghi.

Il punto che resta valido è un altro: nel settore delle asserzioni ambientali i procedimenti nascono quasi sempre da segnalazioni, spesso di associazioni di consumatori, e non da controlli d’ufficio sul singolo prodotto. È una materia in cui segnalare serve davvero.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo verifica l’affermazione contestata alla delle pratiche ora vietate, distinguendo i casi che rientrano nelle fattispecie espresse da quelli che richiedono una valutazione di ingannevolezza. Documenta nel modo giusto la confezione e la pagina del prodotto, che è il materiale su cui si fonda ogni segnalazione. Prepara la richiesta di prove al produttore, perché una risposta evasiva è essa stessa un elemento utile. Prepara la segnalazione all’autorità competente. E raccoglie i casi che riguardano la stessa campagna o lo stesso operatore, perché in questa materia sono le segnalazioni aggregate a produrre istruttorie. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

La fotografia della confezione e dell’etichetta, le schermate della pagina del prodotto o dell’annuncio con la data e l’indirizzo, lo scontrino o la fattura, il nome esatto del prodotto e del produttore, l’eventuale richiesta di prove inviata con la risposta ricevuta e i materiali promozionali raccolti.

Tempi realistici e possibili esiti

Le segnalazioni documentate su affermazioni che rientrano nelle fattispecie espressamente vietate hanno la prospettiva migliore, perché non richiedono di dimostrare che qualcuno sia stato tratto in errore. I procedimenti dell’autorità hanno tempi di mesi e producono effetti sul mercato più che sul singolo acquisto, e va detto con chiarezza. Sul versante contrattuale, la rilevanza di un’affermazione falsa dipende da quanto ha inciso sulla decisione di acquisto. Le segnalazioni isolate su prodotti di nicchia hanno meno seguito di quelle aggregate. Lo Sportello verifica l’affermazione e prepara la segnalazione, senza garantire l’esito.

Per approfondire: direttiva 2024/825 · decreto legislativo 30/2026 · Codice del consumo · Autorità garante della concorrenza e del mercato · ricostruzione delle nuove regole

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2026?

Si applicano gli obblighi sostanziali del decreto legislativo 30/2026, che recepisce la direttiva europea contro il greenwashing e modifica il Codice del consumo. Secondo la fonte consultata non esiste un periodo di tolleranza per i prodotti già in distribuzione, che devono essere conformi dalla data di applicazione.

La parola eco su una confezione è vietata?

I termini ambientali vaghi come eco o green sono considerati ingannevoli quando non corrispondono a un’eccellenza ambientale riconosciuta. Non è vietata la parola in sé, è vietato usarla senza nulla dietro: e le prove devono stare sullo stesso mezzo su cui compare l’affermazione.

Come riconosco un marchio di sostenibilità valido?

Deve basarsi su una certificazione indipendente di terza parte o essere stabilito da un’autorità pubblica. Un bollino creato dall’azienda stessa, con una foglia e una scritta verde, non è una certificazione: cerca il nome dell’organismo che certifica, e se non c’è quella dichiarazione vale poco.

Un prodotto a impatto zero è davvero a impatto zero?

Le dichiarazioni di neutralità climatica fondate soltanto sulla compensazione delle emissioni, cioè sull’acquisto di crediti senza una riduzione reale, sono fra le pratiche espressamente colpite dalle nuove regole. È una delle diciture più diffuse e ora più esposte.

Che cosa c’entra la durata del prodotto?

È l’aspetto meno pubblicizzato e il più utile: le omissioni e le informazioni scorrette su durabilità, riparabilità e aggiornamenti software rientrano fra le pratiche vietate. Quanto durerà un prodotto e per quanto riceverai aggiornamenti incide sul costo reale più del prezzo.

A chi segnalo e cosa ottengo?

All’Autorità garante della concorrenza e del mercato, allegando fotografie, schermate con data e indirizzo e scontrino. Secondo la fonte consultata le sanzioni vanno da cinquemila euro a dieci milioni per violazione. L’effetto riguarda però il mercato più del tuo singolo acquisto: per quello conta il versante contrattuale.

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