Nessun riferimento alla cura di malattie e claim autorizzati: come si legge un'etichetta e a chi si segnala un messaggio scorretto.
Una confezione promette di rinforzare le difese immunitarie, un’altra di contrastare un disturbo con il nome della patologia scritto a caratteri grandi, una terza è consigliata al banco come se fosse una terapia. Chi compra pensa di acquistare una cura, e in realtà sta acquistando un alimento. La differenza non è formale: decide che cosa quel prodotto può fare e che cosa può dichiarare.
Gli integratori alimentari sono disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE, recepita con il decreto legislativo 169/2004, come prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta: non sono medicinali e non possono esercitare un’azione farmacologica, immunologica o metabolica. Il regolamento 1924/2006 distingue le indicazioni nutrizionali, quelle sulla salute e quelle relative alla riduzione di un rischio di malattia, che devono essere autorizzate e incluse nell’elenco comunitario, con valutazione scientifica dell’EFSA. Non è consentito attribuire a un integratore proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia, né accennarvi.
Nessun riferimento alla prevenzione, alla cura o alla guarigione di una malattia, nemmeno allusivo. È il limite principale e il più aggirato.
Nessuna indicazione respinta dall’EFSA o dalla Commissione europea, perché una valutazione negativa non si supera riformulando la frase.
Nessuna proprietà salutistica generica, del tipo che fa bene, senza un claim autorizzato a sostegno.
E su questo esiste un registro che puoi consultare: l’elenco delle indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle sulla riduzione del rischio di malattia e da quelle sullo sviluppo e la salute dei bambini, è stato compilato con il regolamento UE 432/2012, in vigore dal 14 dicembre 2012 e successivamente modificato. Significa che la frase stampata sulla confezione non è una libera scelta di marketing: o corrisponde a un’indicazione dell’elenco, o non dovrebbe esserci.
E nessuna affermazione secondo cui la salute sarebbe compromessa dal mancato consumo del prodotto, che è una delle leve più scorrette in circolazione.
Quello che può essere dichiarato è un effetto che contribuisce al benessere dell’organismo su base non nutrizionale, senza finalità di cura, e ogni claim deve essere veritiero, basato su evidenze scientifiche, comprensibile e verificabile.
Un elemento pratico utile: secondo la scheda sui claim degli integratori consultata, se in etichetta compare un claim facoltativo deve essere presente anche la tabella nutrizionale. È un controllo semplice che dice molto sulla serietaà del prodotto.
Guarda come il prodotto definisce se stesso: integratore alimentare, dispositivo medico, medicinale. Sono tre categorie con regimi diversi e la dizione è obbligatoria.
Cerca il nome della malattia. Se compare, in qualunque forma, hai già un’indicazione sul rispetto delle regole.
Verifica la presenza di quantità, modalità d’uso, avvertenze e, per i claim facoltativi, della tabella nutrizionale.
Diffida delle testimonianze e dei prima e dopo, che nella comunicazione di questi prodotti sono il segnale più affidabile di un problema.
E tieni presente la regola di fondo: un integratore non sostituisce una terapia e non va sospesa una terapia in corso per usarlo. Se qualcuno lo suggerisce, quello è il momento di fermarsi e parlarne con il medico.
La vendita in farmacia non trasforma un prodotto in un medicinale: integratori, dispositivi medici e cosmetici restano quello che sono, e gli obblighi di approvvigionamento previsti per i medicinali non si applicano a loro.
Per i dispositivi medici, dalle apparecchiature agli ausili, la disciplina è quella del regolamento UE 2017/745, che vale in tutta l’Unione, affiancato dal regolamento 2017/746 per i dispositivi diagnostici in vitro. Da quei regolamenti deriva anche la definizione di incidente che fa scattare la vigilanza, ed è qui che hai un ruolo tu.
La cosa da sapere, e che quasi nessuno sa, è come passa la tua segnalazione. Il cittadino o il paziente può segnalare un incidente di qualsiasi gravità, ma non lo trasmette direttamente al ministero: si rivolge a un operatore sanitario di riferimento, per esempio il farmacista o il medico di famiglia, che inoltra la segnalazione. Per i reclami il passaggio è lo stesso, attraverso la struttura sanitaria, la farmacia o il medico di base o il pediatra. Se ti è stato detto che non puoi segnalare, non è vero: devi solo passare dal canale giusto.
Per l’operatore sanitario, invece, gli obblighi sono precisi, e conoscerli serve a insistere. Un incidente grave, anche solo sospetto, va segnalato obbligatoriamente, con la massima urgenza e comunque entro dieci giorni dalla conoscenza dell’evento; un incidente non grave entro trenta giorni, con segnalazione al ministero facoltativa ma notifica al fabbricante dovuta; un reclamo entro trenta giorni. Incidente grave significa, secondo la rete regionale della dispositivo-vigilanza, un evento che ha causato, può avere causato o può causare il decesso di un paziente, di un utilizzatore o di un’altra persona, un grave peggioramento temporaneo o permanente delle condizioni di salute, oppure una grave minaccia per la salute pubblica.
La segnalazione va sia al ministero, attraverso il sistema informativo nazionale della dispositivo-vigilanza, sia al fabbricante o al suo mandatario, anche tramite il distributore: la seconda è quella che avvia l’indagine sulle cause. Vale la pena saperlo perché una segnalazione fatta solo all’uno o solo all’altro lascia fuori metà del sistema. Il canale operativo è cambiato di recente: una circolare del Ministero della salute del 19 marzo 2026 ha avviato il nuovo sistema online dal 23 marzo 2026, in attuazione dei decreti ministeriali del 1° luglio 2025 sui termini e le modalità di segnalazione. Se il tuo medico o il tuo farmacista ti dicono che la procedura è cambiata, hanno ragione, e questa è la ragione.
Attenzione alle vendite condizionate o abbinate, e alle proposte di prodotti costosi presentate come necessari per una terapia in corso: la prescrizione è del medico, non del banco.
E sui prezzi: i prodotti non rimborsati hanno prezzo libero, quindi confrontare conviene, anche fra farmacie.
Al Ministero della salute per i profili che riguardano l’etichettatura, la composizione e la sicurezza del prodotto. Per la vigilanza sui dispositivi medici, invece, la via non è diretta: passa dal farmacista, dal medico di famiglia o dalla struttura sanitaria, che inoltrano la segnalazione nel sistema.
All’Autorità garante della concorrenza e del mercato per la pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette, che è l’autorità competente quando il problema sta nel messaggio e non nel prodotto.
All’azienda sanitaria per i comportamenti riscontrati in farmacia e per i prodotti erogati dal servizio sanitario.
E all’ordine professionale dove il comportamento riguarda un professionista sanitario.
Per essere utile, una segnalazione deve contenere la fotografia della confezione e dell’etichetta, il testo esatto del messaggio pubblicitario con la data e il luogo o l’indirizzo della pagina, lo scontrino e il nome esatto del prodotto con il produttore. Senza questi elementi non è verificabile.
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo verifica che cosa è effettivamente il prodotto, perché molte vicende nascono dall’equivoco fra integratore, dispositivo e medicinale. Confronta il messaggio pubblicitario con i limiti previsti, in particolare il divieto di riferimenti alla prevenzione o alla cura di malattie, perché è lì che si trova la maggior parte delle violazioni. Indirizza la segnalazione all’autorità giusta, distinguendo i problemi del prodotto da quelli del messaggio. Per i dispositivi imposta la segnalazione di vigilanza quando c’è stato un malfunzionamento o un evento avverso. E raccoglie i casi che riguardano lo stesso prodotto o la stessa campagna, perché in questo settore le segnalazioni isolate si perdono e quelle numerose producono istruttorie. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
La fotografia della confezione e dell’etichetta completa, il nome esatto del prodotto e del produttore, il testo o la schermata del messaggio pubblicitario con la data e l’indirizzo della pagina, lo scontrino o la fattura, l’eventuale documentazione sanitaria se il prodotto ha causato un problema e, per i dispositivi, i dati identificativi e la descrizione del malfunzionamento.
Le segnalazioni sulla pubblicità ingannevole corredate dal testo esatto del messaggio e dalla data producono istruttorie quando i casi sono numerosi, con tempi di mesi. Le segnalazioni sull’etichettatura e sulla composizione seguono i canali della vigilanza sanitaria. Le segnalazioni di vigilanza sui dispositivi sono utili soprattutto nella prospettiva seriale, ed è giusto dirlo: raramente risolvono il caso singolo. Per il rimborso di un prodotto acquistato sulla base di una promessa non mantenuta la strada è quella ordinaria della contestazione al venditore. Lo Sportello verifica il prodotto e il messaggio e prepara la segnalazione, senza garantire l’esito.
Per approfondire: decreto legislativo 169/2004 · regolamento 1924/2006 · regolamento UE 432/2012 · Ministero della salute · regolamento UE 2017/745 · rete regionale della dispositivo-vigilanza · Autorità garante della concorrenza e del mercato · scheda sui claim degli integratori
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
No: non è consentito attribuire a un integratore proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia, né accennarvi. Gli integratori sono prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e non possono esercitare un’azione farmacologica, immunologica o metabolica.
Un effetto che contribuisce al benessere dell’organismo su base non nutrizionale, senza finalità di cura, con claim veritieri, basati su evidenze scientifiche, comprensibili e verificabili. Le indicazioni sulla riduzione di un rischio di malattia devono essere autorizzate e incluse nell’elenco comunitario.
Guarda come si definisce (integratore, dispositivo medico, medicinale), cerca il nome di una malattia nel testo, verifica la presenza di quantità, modalità d’uso e avvertenze e, se c’è un claim facoltativo, della tabella nutrizionale. Diffida di testimonianze e di immagini prima e dopo.
La vendita in farmacia non trasforma un prodotto in un medicinale: integratori, dispositivi e cosmetici restano quello che sono, e gli obblighi di approvvigionamento previsti per i medicinali non si applicano a loro. La prescrizione, poi, è del medico e non del banco.
No, e se qualcuno lo suggerisce è il momento di fermarsi e parlarne con il medico. Un integratore non sostituisce una terapia, e sospendere una cura in corso per usarlo è il rischio più serio legato a questo tipo di comunicazione.
All’Autorità garante della concorrenza e del mercato quando il problema sta nel messaggio, al Ministero della salute per etichettatura, composizione e sicurezza. Per un incidente con un dispositivo medico la segnalazione del cittadino passa invece da un operatore sanitario, il farmacista o il medico di famiglia, che la inoltra. Allega sempre fotografia dell’etichetta, testo esatto del messaggio con la data, indirizzo della pagina e scontrino.
Racconta il tuo caso allo Sportello +Tutela di Consumerismo: un operatore lo legge, lo valuta gratuitamente e ti ricontatta entro 24 ore. Non stai firmando nulla e non prendi nessun impegno.