+TutelaSalute e sanità

Invalidità civile: domanda, verbale e come si contesta

Sei mesi di decadenza e accertamento tecnico preventivo: perché una nuova domanda non sostituisce il ricorso e come cambia la procedura con la riforma.

Il verbale arriva dopo mesi e riconosce una percentuale più bassa di quella attesa, oppure nega l’indennità di accompagnamento nonostante una condizione che chiunque definirebbe grave. La reazione più comune è presentare una nuova domanda da zero. È quasi sempre la scelta peggiore, perché mentre si riparte da capo decorre un termine di decadenza che chiude la strada al ricorso.

Per contestare un verbale non si presenta un ricorso amministrativo ma si attiva un accertamento tecnico preventivo davanti al giudice, che l’articolo 445 bis del codice di procedura civile rende condizione di procedibilità per le controversie su invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità. Il termine di decadenza per l’azione è di sei mesi tra la fine del procedimento amministrativo e il ricorso. Depositata la consulenza, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per dichiarare per iscritto l’eventuale contestazione, e in caso di contestazione il ricorso di merito va depositato entro trenta giorni, a pena di nullità.

La procedura, che sta cambiando

Il decreto legislativo 62/2024 ha riformato l’accertamento della condizione di disabilità, attribuendo all’INPS la titolarità esclusiva della valutazione e superando la doppia valutazione fra azienda sanitaria e istituto.

L’applicazione è graduale. Secondo la ricostruzione delle fasi della sperimentazione, la sperimentazione è partita il primo gennaio 2025 in nove province pilota, è stata estesa in una seconda fase a venti province e dal primo marzo 2026 ad altre quaranta, per un totale di sessanta, fra cui Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Venezia; l’obiettivo dichiarato è l’estensione a tutto il territorio nazionale entro il primo gennaio 2027.

Nelle province coinvolte il procedimento parte direttamente dal certificato medico introduttivo trasmesso per via telematica, senza la successiva domanda amministrativa. Nelle province non ancora coinvolte resta invece l’impianto precedente, con la domanda amministrativa dopo il certificato.

La prima cosa da verificare, quindi, è in quale dei due regimi si trova la tua provincia, perché cambia il modo di avviare tutto. Dato che il calendario è in evoluzione, va controllato sulle pagine INPS sulla fase sperimentale al momento in cui presenti la richiesta e non sulle ricostruzioni che circolano.

Su questo punto siamo andati a verificare la fonte governativa, e il risultato conferma la cautela: il sito del Ministro per le disabilità descrive un’estensione progressiva, provincia dopo provincia, e indica che le nuove modalità di valutazione e il Progetto di vita proseguiranno fino a quando saranno applicati su tutto il territorio nazionale, senza fissare una data di entrata a regime. L’obiettivo del primo gennaio 2027 che si legge in giro è quindi un obiettivo dichiarato, non una scadenza certa: prima di presentare la pratica, la provincia va verificata e non data per scontata.

Il certificato medico introduttivo

È il documento su cui si gioca la valutazione, e quasi nessuno gli dà il peso che merita.

Deve descrivere le patologie con la loro diagnosi, non con formule generiche, e deve dare conto delle limitazioni funzionali concrete nella vita quotidiana.

Porta al medico certificatore tutta la documentazione: referti specialistici, esami, lettere di dimissione, terapie in corso, relazioni dei servizi. Un certificato povero produce una valutazione povera, e recuperare dopo è molto più difficile.

Un dato pratico sulla fase nuova: dal primo marzo 2026 i medici certificatori devono essere profilati al servizio telematico dell’istituto, quindi conviene verificare prima che il proprio medico sia abilitato, per non perdere tempo.

La visita e il verbale

Alla visita porta gli originali della documentazione e un elenco ordinato per data, perché il tempo è limitato e quello che non viene visto non entra nella valutazione.

Puoi farti assistere da un medico di fiducia: è una facoltà prevista e nei casi complessi incide.

Quando arriva il verbale, leggi tre cose: la percentuale riconosciuta, le indennità eventualmente riconosciute o negate, e la presenza di una data di revisione. Quest’ultima è importante, perché una revisione programmata comporta un nuovo accertamento e, se la condizione è stabilizzata, può essere essa stessa oggetto di contestazione.

E segna la data di comunicazione del verbale: è da lì che parte il conto dei sei mesi.

Come si contesta

Si deposita un’istanza di accertamento tecnico preventivo nella cancelleria del tribunale, sezione previdenza e lavoro, del circondario di residenza. Il giudice nomina un consulente e fissa l’udienza.

Depositata la consulenza, il termine per contestarla per iscritto è fissato dal giudice e non può superare trenta giorni. In mancanza di contestazione il giudice omologa l’accertamento con decreto non impugnabile né modificabile, e secondo la guida all’accertamento tecnico preventivo gli enti competenti devono pagare entro centoventi giorni dalla notifica, se ricorrono tutti i requisiti.

Se invece c’è contestazione, il ricorso di merito va depositato entro trenta giorni dal deposito della contestazione, con l’indicazione dei motivi a pena di nullità.

Due aspetti utili da conoscere: la presentazione dell’istanza interrompe la e, secondo la giurisprudenza richiamata dalla fonte consultata, impedisce anche la decadenza prevista dalla normativa in materia. Ed è proprio per questo che presentare una nuova domanda invece dell’istanza è un errore così costoso: la nuova domanda non interrompe nulla.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo verifica prima di tutto la data di comunicazione del verbale e il termine dei sei mesi, perché è il dato che decide se c’è ancora una strada. Chiarisce in quale regime ricade la tua provincia, dato che il calendario della riforma è in evoluzione e cambia il modo di avviare la pratica. Lavora sul certificato medico introduttivo e sulla documentazione da portare alla visita, perché una valutazione si vince prima, non dopo. Legge il verbale individuando percentuale, indennità negate ed eventuale data di revisione, che può essere essa stessa contestabile. E indirizza alle sedi competenti per l’accertamento tecnico preventivo, spiegando perché una nuova domanda non sostituisce il ricorso. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

Il verbale con la data di comunicazione, il certificato medico introduttivo, tutta la documentazione sanitaria presentata e quella successiva, le terapie in corso, le relazioni dei servizi territoriali, gli eventuali verbali precedenti con le percentuali riconosciute e, se già avviata, la documentazione della pratica con le date.

Tempi realistici e possibili esiti

Le contestazioni fondate su una documentazione sanitaria più ricca di quella valutata in sede amministrativa sono quelle con il margine migliore, e il procedimento di accertamento tecnico ha tempi di mesi, variabili per tribunale. Dove la valutazione amministrativa è coerente con la documentazione disponibile, il margine è ridotto e va detto prima di avviare qualunque cosa. I casi in cui il verbale riconosce la percentuale ma nega l’indennità richiedono un lavoro specifico sulle limitazioni funzionali. Oltre i sei mesi la strada si chiude. Lo Sportello verifica termini e documentazione e indirizza il ricorso, senza garantire l’esito.

Per approfondire: decreto legislativo 62/2024 · pagine INPS sulla fase sperimentale · sito del Ministro per le disabilità · guida all’accertamento tecnico preventivo · ricostruzione delle fasi della sperimentazione

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Il verbale non mi riconosce quello che mi aspettavo: presento una nuova domanda?

È la scelta più comune e quasi sempre la peggiore: una nuova domanda non interrompe il termine di decadenza, che è di sei mesi fra la fine del procedimento amministrativo e il ricorso. Per contestare serve l’istanza di accertamento tecnico preventivo davanti al giudice.

Come si contesta un verbale?

Con un’istanza di accertamento tecnico preventivo depositata in tribunale, sezione previdenza e lavoro, del circondario di residenza: l’articolo 445 bis del codice di procedura civile la rende condizione di procedibilità per invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.

Quali sono i termini dopo la consulenza?

Depositata la consulenza, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per contestarla per iscritto. In caso di contestazione il ricorso di merito va depositato entro trenta giorni, con i motivi, a pena di nullità. Senza contestazione l’accertamento viene omologato con decreto non impugnabile.

È cambiata la procedura per chiedere il riconoscimento?

Sì, ma in modo graduale: la riforma attribuisce all’INPS la titolarità esclusiva della valutazione e nelle province coinvolte il procedimento parte dal certificato medico introduttivo telematico, senza domanda successiva. Nelle altre resta l’impianto precedente: verifica in quale regime sei prima di muoverti.

Quante province sono coinvolte?

Secondo la ricostruzione consultata la sperimentazione è partita nel gennaio 2025 in nove province, è stata estesa a venti e dal primo marzo 2026 ad altre quaranta, per un totale di sessanta, con l’obiettivo di coprire tutto il territorio entro il primo gennaio 2027. Il calendario è in evoluzione: controllalo sul sito INPS.

Che cosa posso fare per migliorare l’esito della visita?

Lavorare sul certificato medico introduttivo, che deve indicare diagnosi precise e limitazioni funzionali concrete, e portare alla visita tutta la documentazione in originale con un elenco ordinato per data. Puoi anche farti assistere da un medico di fiducia: nei casi complessi incide.

Hai un problema? Scrivici!

Stai inviando allo Sportello +Tutela di Consumerismo No Profit APS ETS il racconto del tuo problema e i tuoi recapiti. Lo legge un operatore, che valuta gratuitamente il caso e ti risponde entro 24 ore. Non stai firmando nulla e non ti stiamo chiedendo denaro.

Non devi allegare niente adesso: tieni da parte i documenti che riguardano il tuo caso, se andiamo avanti ti diremo quali servono.

1. Il tuo problema

Scegli la voce più vicina al tuo caso. Se non la trovi, seleziona "Altro".
Anche approssimativo, se lo conosci.
Racconta i fatti in ordine di tempo: quando è successo, che cosa hai già fatto, che risposta hai ricevuto.

2. I tuoi dati

Facoltativo.

3. Consensi

Leggi anche:

Pulsante per tornare all'inizio
RICHIEDI ASSISTENZA