Chi estingue in anticipo un finanziamento con polizza collegata ha diritto al rimborso del premio non goduto: quando spetta e a chi si chiede.
Quando si accende un mutuo o un prestito, quasi sempre compare una polizza: vita, impiego, incendio, protezione del credito. Il premio viene pagato in un’unica soluzione all’inizio, spesso finanziato insieme al capitale. Se poi il finanziamento si estingue prima, quella copertura non serve più, ma il premio è già stato pagato per intero. La parte non goduta va restituita, e quasi nessuno la chiede.
Se un finanziamento con polizza collegata si estingue anticipatamente, la parte di premio relativa al periodo residuo va restituita. La richiesta si rivolge all’impresa assicuratrice e, secondo il contratto, anche all’intermediario o al finanziatore. Il rimborso è distinto da quello dei costi del credito e si somma a esso.
Il premio unico anticipato copre un rischio per la durata del finanziamento. Se il finanziamento si estingue prima, per rimborso anticipato, per surroga o per altra causa, la copertura cessa o perde la sua ragione, e la parte di premio corrispondente al periodo residuo non ha più causa. Lo dice una norma precisa: l’articolo 22 del decreto legge 179 del 2012 stabilisce che, nelle polizze connesse a mutui e finanziamenti con premio unico a carico del debitore, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento l’impresa restituisce la parte di premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. La stessa norma ti lascia un’alternativa che quasi nessuno propone: invece del rimborso puoi chiedere che la copertura prosegua fino alla scadenza, designando un nuovo beneficiario. È uno dei casi tipici per cui l’IVASS indica di presentare reclamo, segno che la contestazione è frequente e fondata.
Le polizze vita e infortuni connesse a mutui e a prestiti, comprese quelle delle cessioni del quinto, dove i premi sono spesso la voce di costo più consistente e coprono i rischi di premorienza e di perdita dell’impiego. Le coperture di protezione del credito. Le polizze incendio e scoppio collegate ai mutui immobiliari, che però proteggono l’immobile e non il credito, e vanno valutate a parte: cessata l’ipoteca, la copertura può conservare interesse per il proprietario. Non rientrano le polizze stipulate autonomamente, senza collegamento al finanziamento.
La richiesta si rivolge all’impresa assicuratrice, e secondo le condizioni anche all’intermediario che ha collocato la polizza, spesso lo stesso finanziatore. Il calcolo non è libero: si fa sul premio puro, cioè al netto delle provvigioni e dei costi, in funzione degli anni e delle frazioni di anno che mancavano alla scadenza della copertura e del capitale assicurato residuo. L’impresa può trattenere solo le spese amministrative effettivamente sostenute, e soltanto se erano indicate nella proposta, in polizza o nel modulo di adesione: qualunque altra decurtazione va contestata. Il rimborso, inoltre, va eseguito entro trenta giorni dalla comunicazione dell’estinzione anticipata. Va chiesto per iscritto, allegando la polizza, la prova dell’estinzione anticipata e il conteggio estintivo, e indicando l’IBAN. Hai tempo dieci anni dall’estinzione, ma prima lo fai, meglio è: i documenti si recuperano più facilmente. Se la risposta non arriva entro quarantacinque giorni o è negativa, si presenta reclamo all’IVASS.
Sono due cose distinte che si sommano. La riduzione del costo totale del credito riguarda gli oneri del finanziamento e si chiede all’intermediario finanziatore; il rimborso del premio non goduto riguarda la copertura assicurativa e si chiede all’impresa. Nella pratica, chi estingue una cessione del quinto ha entrambe le pretese, e ottenerne una non preclude l’altra: è la ragione per cui, in queste posizioni, la somma recuperabile è spesso rilevante. Conviene presentare entrambe le richieste, distinguendo chiaramente le voci.
Quando il finanziatore richiede una copertura come condizione, deve consentire di presentare una polizza equivalente scelta dal cliente presso un altro assicuratore, senza modificare le condizioni del finanziamento. Il confronto, su un mutuo lungo, vale molte migliaia di euro. E le polizze presentate come facoltative devono esserlo davvero: se la sottoscrizione condiziona di fatto la concessione o il tasso, la facoltatività è solo formale ed è una pratica contestabile.
Una cessione del quinto di dieci anni viene estinta al quinto. Nel contratto figurano premi assicurativi pagati integralmente alla stipula. Il conteggio estintivo restituisce parte degli interessi e nulla dei premi. La richiesta all’impresa assicuratrice, con polizza, conteggio e prova dell’estinzione, chiede il rimborso della quota di premio relativa ai cinque anni residui; in parallelo, la richiesta all’intermediario chiede la riduzione dei costi del credito. Le due somme insieme superano quanto il conteggio estintivo aveva restituito.
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo esamina la polizza, le condizioni generali e le comunicazioni della compagnia e verifica se il rifiuto, il ritardo o l’importo offerto hanno basi nel contratto e nella disciplina. Se c’è materia, prepara il reclamo all’ufficio reclami della compagnia, che deve rispondere entro quarantacinque giorni e che è il passaggio obbligato prima di ogni altra sede, e lo invia con mezzo tracciabile. Se la risposta non arriva nei termini o non soddisfa, predispone il reclamo all’IVASS, che vigila sul comportamento delle imprese, e valuta con te il ricorso all’Arbitro assicurativo, dove ammesso. Per i sinistri della circolazione verifica il rispetto dei termini dell’offerta e le voci di danno omesse. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
Il contratto di finanziamento con il prospetto dei costi, la polizza con le condizioni e il premio pagato, il conteggio estintivo e la prova dell’estinzione anticipata, le comunicazioni con il finanziatore e con l’impresa, l’eventuale richiesta già presentata e la risposta.
La richiesta scritta all’impresa riceve risposta entro quarantacinque giorni; in caso di rifiuto o silenzio, il reclamo all’IVASS sblocca una parte rilevante dei casi, trattandosi di una contestazione tipica. Gli importi dipendono dal premio e dal periodo residuo. Lo Sportello verifica polizza e conteggio, calcola la quota non goduta e presenta le richieste, coordinandole con quella sui costi del credito, senza garantire l’esito.
Per approfondire: Codice delle assicurazioni
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Sì: se la polizza era connessa al finanziamento e il premio era unico, ti spetta la parte relativa al periodo residuo, calcolata sul premio puro in base agli anni mancanti e al capitale residuo. Chiedila per iscritto all’impresa con polizza, conteggio estintivo e prova dell’estinzione: il rimborso va eseguito entro trenta giorni dalla comunicazione.
Il rimborso del premio non goduto si chiede all’impresa assicuratrice e, secondo le condizioni, anche all’intermediario che ha collocato la polizza, spesso la banca stessa. La riduzione dei costi del credito si chiede invece al finanziatore. Presenta entrambe le richieste distinguendo le voci: sono pretese diverse, si sommano e non si escludono.
Decorsi i quarantacinque giorni dal reclamo, puoi rivolgerti all’IVASS con il modulo dedicato, allegando il reclamo e la prova dell’invio: il mancato rimborso del premio non goduto dopo l’estinzione anticipata di un finanziamento è tra i casi tipici indicati dall’Istituto, e la richiesta di chiarimenti dell’IVASS sblocca una parte rilevante di queste pratiche.
Per le coperture richieste come condizione, il finanziatore deve accettare una polizza equivalente scelta da te presso un altro assicuratore, senza modificare le condizioni del finanziamento. Se non te lo ha consentito, o se una polizza presentata come facoltativa condizionava di fatto il tasso, la pratica è contestabile.
Va valutata a parte: protegge l’immobile, non il credito, e dopo l’estinzione può conservare interesse per te come proprietario. Se non la vuoi più, verifica le condizioni per la cessazione e l’eventuale rimborso della parte non goduta, che segue regole proprie rispetto alle coperture legate al credito.
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