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Polizza comprata online: come verifico che sia vera?

Preventivi che cambiano all'acquisto, garanzie diverse a parità di prezzo, siti non autorizzati: come si confrontano le polizze online e chi le vende.

Il preventivo online promette un risparmio consistente, il confronto sembra oggettivo, l’acquisto richiede pochi minuti. Poi si scopre che la garanzia principale è la stessa ma le accessorie no, che il prezzo finale differisce da quello mostrato, o, nei casi peggiori, che la polizza non esiste perché il sito non era di un intermediario autorizzato. Comprare assicurazioni online conviene, a due condizioni: sapere che cosa si confronta e verificare chi vende.

Prima di acquistare una polizza online va verificato che l’intermediario sia iscritto nel registro tenuto dall’IVASS, consultabile pubblicamente, e va confrontato non il prezzo ma il contenuto: massimali, franchigie, scoperti, esclusioni e garanzie accessorie. Le polizze RC auto si possono verificare nella banca dati delle coperture.

Come si verifica chi vende?

Chi propone contratti assicurativi deve essere un’impresa autorizzata o un intermediario iscritto nel registro tenuto dall’IVASS, che è pubblico e consultabile online con il nome o il numero di iscrizione. Il registro si chiama Registro unico degli intermediari, la consultazione è gratuita e non richiede credenziali, e dal 2024 ha un portale pubblico dedicato. L’ pubblica inoltre l’elenco dei siti di intermediazione irregolari e ordina l’oscuramento di quelli che offrono abusivamente servizi assicurativi, con avvisi consultabili sul suo sito. Un sito che non indica la propria iscrizione, o che non risulta nel registro, non può vendere polizze: quello che vende non è una copertura, è una truffa che si scopre al primo sinistro o al primo controllo su strada. La verifica richiede due minuti e va fatta prima del pagamento, non dopo.

Confrontare il contenuto, non il prezzo

Due preventivi con lo stesso premio possono avere contenuti molto diversi. Le voci da confrontare, a parità di garanzia principale, sono cinque: i massimali, cioè il tetto dell’indennizzo; le franchigie e gli scoperti, che restano a tuo carico; le esclusioni, che dicono quando la garanzia non opera; le garanzie accessorie incluse, come tutela legale, assistenza, infortuni del conducente; e le condizioni di rinnovo e . Il preventivo confronta di regola il premio a parità di garanzia principale, non l’insieme: la lettura delle condizioni resta a te.

Come funzionano i comparatori

I comparatori sono a loro volta intermediari o soggetti che collaborano con intermediari, e devono essere iscritti. Mostrano le offerte delle compagnie con cui hanno accordi, non tutto il mercato: l’assenza di una compagnia dal confronto non significa che sia più cara. Devono indicare in modo trasparente i criteri di ordinamento dei risultati e le eventuali remunerazioni, secondo le regole sulla trasparenza delle piattaforme. Un confronto utile si fa incrociando almeno due comparatori e i siti diretti di alcune compagnie, compreso il preventivatore pubblico per la RC auto.

Il prezzo che cambia

Se il premio finale differisce da quello del preventivo, la causa è quasi sempre nei dati: una classe di merito diversa da quella dichiarata, un sinistro presente in banca dati, un’informazione inserita in modo inesatto. È legittimo che il premio si adegui ai dati reali, ma il preventivo deve indicare chiaramente che è soggetto a verifica. Se invece compaiono costi non evidenziati prima, o garanzie preselezionate che non hai scelto, la pratica è contestabile: le opzioni preselezionate per servizi a pagamento sono vietate dal Codice del consumo.

Dopo l’acquisto

Verifica di aver ricevuto tutta la documentazione: condizioni generali, , certificato o attestazione della copertura, quietanza. Per la RC auto la copertura si controlla inserendo la targa sul Portale dell’automobilista: è la verifica definitiva che la polizza esiste davvero, e un certificato ricevuto per email non la sostituisce. Conserva tutto in un unico posto, con la data di scadenza e il termine di disdetta annotati. E ricorda il : per i contratti conclusi a distanza dal 19 giugno 2026 puoi recedere entro quattordici giorni, senza penali e senza motivazione, che diventano trenta per le assicurazioni sulla vita e la previdenza complementare.

Come si è chiusa una pratica simile

Un automobilista acquista online una RC auto a un prezzo molto inferiore alla media da un sito che si presenta come agenzia. Riceve un certificato. A un controllo su strada risulta privo di copertura: il sito non era iscritto nel registro e la polizza non esiste. Sanzione, sequestro del veicolo e denuncia. Una verifica di due minuti nel registro degli intermediari, prima del pagamento, avrebbe evitato tutto. Il prezzo troppo basso era il segnale.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo esamina la polizza, le condizioni generali e le comunicazioni della compagnia e verifica se il rifiuto, il ritardo o l’importo offerto hanno basi nel contratto e nella disciplina. Se c’è materia, prepara il all’ufficio reclami della compagnia, che deve rispondere entro quarantacinque giorni e che è il passaggio obbligato prima di ogni altra sede, e lo invia con mezzo tracciabile. Se la risposta non arriva nei termini o non soddisfa, predispone il reclamo all’IVASS, che vigila sul comportamento delle imprese, e valuta con te il ricorso all’Arbitro assicurativo, dove ammesso. Per i sinistri della circolazione verifica il rispetto dei termini dell’offerta e le voci di danno omesse. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

Le schermate del preventivo e del percorso di acquisto con date, la documentazione ricevuta dopo l’acquisto, la prova del pagamento, i dati del sito e dell’intermediario, l’esito della verifica nel registro e nella banca dati delle coperture, le comunicazioni con il venditore.

Tempi realistici e possibili esiti

La verifica dell’iscrizione e della copertura richiede pochi minuti. Le contestazioni su premi diversi dal preventivo o su garanzie preselezionate si presentano con reclamo, con risposta entro quarantacinque giorni. Nei casi di polizze inesistenti la strada è la denuncia e la contestazione del pagamento, con recupero incerto. Lo Sportello verifica intermediario e copertura e prepara le contestazioni, senza garantire il recupero.

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Come verifico che un sito possa vendere polizze?

Nel Registro unico degli intermediari tenuto dall’IVASS, gratuito e consultabile da chiunque con il nome o il numero di iscrizione, e negli elenchi dei siti irregolari che l’Istituto pubblica. Confronta l’indirizzo del sito carattere per carattere con quello risultante, e diffida se ti chiedono il pagamento su carte prepagate.

Come faccio a sapere se la mia RC auto esiste davvero?

Inserendo la targa sul Portale dell’automobilista: è la verifica definitiva, e va fatta subito dopo l’acquisto, soprattutto se hai comprato da un canale nuovo. Un certificato ricevuto per email non prova nulla se la copertura non risulta. Se non risulta, fermati e contesta subito: circolare senza copertura costa sanzione e sequestro.

Il prezzo finale è diverso dal preventivo.

Di regola dipende dai dati: classe di merito, sinistri in banca dati, informazioni inserite. È legittimo che il premio si adegui, purché il preventivo indicasse che era soggetto a verifica. Se invece sono comparsi costi non evidenziati o garanzie preselezionate, contesta: le opzioni preselezionate a pagamento sono vietate.

I comparatori mostrano tutto il mercato?

No: mostrano le offerte delle compagnie con cui hanno accordi. L’assenza di una compagnia non significa che sia più cara. Devono indicare i criteri di ordinamento e le remunerazioni. Per un confronto attendibile incrocia almeno due comparatori, alcuni siti diretti e, per la RC auto, il preventivatore pubblico.

Posso ripensarci dopo aver comprato online?

Sì: per i contratti conclusi a distanza dal 19 giugno 2026 il si esercita entro quattordici giorni, senza penali e senza dover spiegare il motivo, e il termine sale a trenta giorni per le assicurazioni vita e la previdenza complementare. Decorre dalla conclusione del contratto o, se successiva, da quando ricevi le informazioni contrattuali: se quelle informazioni non ti sono state date, il diritto non scade. Restano escluse poche ipotesi, come le polizze di durata inferiore a un mese.

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