Dove si controllano i richiami, quale rimedio è dovuto anche senza scontrino e come si chiede il risarcimento per un danno da prodotto difettoso.
Un avviso in negozio: richiamo per difetto di sicurezza, con il nome di un elettrodomestico che hai in cucina da due anni. Un giocattolo con parti che si staccano. Una batteria che si surriscalda durante la carica. La sicurezza dei prodotti è regolata da norme europee severe, e chi si trova in mano un prodotto pericoloso ha diritti precisi, sia prima che dopo un danno.
Il regolamento europeo sulla sicurezza generale dei prodotti, applicabile dal 13 dicembre 2024, impone che ogni prodotto immesso sul mercato sia sicuro nelle condizioni di uso normale e ragionevolmente prevedibile, e che in caso di rischio produttori e distributori informino autorità e consumatori e adottino misure correttive, fino al richiamo. Chi subisce un danno da un prodotto difettoso ha diritto al risarcimento dal produttore secondo gli articoli 114 e seguenti del Codice del consumo, senza dover provare la colpa: deve provare difetto, danno e nesso.
Il Safety Gate, il portale europeo degli avvisi di sicurezza pubblica i prodotti pericolosi segnalati dalle autorità degli Stati membri, con fotografia, marca, modello e descrizione del rischio. In Italia gli avvisi di richiamo dei prodotti non alimentari sono pubblicati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, quelli alimentari dal Ministero della salute.
I produttori devono informare direttamente i consumatori che riescono a identificare, per esempio tramite la registrazione del prodotto, e pubblicare avvisi nei punti vendita e sui propri siti.
Per i beni di lunga durata, elettrodomestici, seggiolini auto, biciclette elettriche, controllare il portale con marca e modello richiede pochi minuti e si fa una volta l’anno. È l’unico modo di sapere di un richiamo quando il prodotto non è registrato da nessuna parte.
Il rimedio deve essere effettivo, gratuito e tempestivo, e si colloca fra riparazione, sostituzione con un prodotto sicuro e rimborso adeguato, che non può essere inferiore al prezzo pagato.
Una precisazione in modalità prudente: sul numero esatto di rimedi che l’operatore deve mettere a disposizione e su come debba avvenire la scelta, le fonti divulgative che si trovano in rete divergono, quindi conviene leggere l’articolo 37 del regolamento nel caso concreto. Quello che è certo è il punto pratico: un operatore che offre soltanto uno sconto sul prossimo acquisto, o che ti rimanda al venditore senza indicare una soluzione, non sta adempiendo.
L’avviso di richiamo, poi, non è un comunicato generico: deve contenere il nome del prodotto con marchio e dati identificativi, un’immagine che aiuti a riconoscerlo, la spiegazione del pericolo in linguaggio semplice, le istruzioni su che cosa fare, le informazioni sul rimedio e i recapiti per essere contattati. Un avviso che minimizza il rischio o che nasconde il rimedio è esso stesso contestabile.
E un punto che risolve molti casi: il richiamo riguarda il prodotto, non la prova d’acquisto. Non avere più lo scontrino non ti esclude dal rimedio.
Se un prodotto difettoso ha causato un danno alle persone o alle cose, risponde il produttore e non serve dimostrare la sua colpa: vanno provati il difetto, il danno e il nesso tra i due.
Oggi, per i prodotti immessi sul mercato fino all’8 dicembre 2026, vale la disciplina del Codice del consumo: il prodotto è il bene mobile materiale, il danno alle cose è risarcibile solo per la parte che eccede una franchigia di 387 euro e il bene danneggiato deve essere destinato all’uso privato, mentre per il danno alla persona non ci sono soglie. Il diritto si prescrive in tre anni da quando hai avuto conoscenza del danno, del difetto e del responsabile, e decade in dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto.
Per i prodotti immessi sul mercato dal 9 dicembre 2026 si applica la nuova direttiva europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, e i cambiamenti sono rilevanti.
Il software, il firmware, i sistemi di intelligenza artificiale e i servizi digitali collegati a un bene diventano prodotti a questi fini. Rispondono, oltre al fabbricante, anche importatori e rappresentanti autorizzati e, in mancanza, il fornitore di servizi logistici; in ultima istanza possono rispondere distributori e piattaforme online, per esempio quando non indicano un operatore europeo o presentano il prodotto come proprio. Fra i danni risarcibili entrano la distruzione o corruzione di dati non professionali e i danni psicologici accertati sul piano medico. L’onere della prova viene alleggerito, con presunzioni di difetto e di nesso causale in casi determinati. E la decadenza sale a venticinque anni per le lesioni che si manifestano tardi.
Due avvertenze in modalità prudente. La prima: alla data di questo articolo il decreto italiano di recepimento risulta approvato in esame preliminare e non ancora definitivo, quindi il testo nazionale va verificato. La seconda: sulla sorte della franchigia di 387 euro per i danni alle cose le letture divergono, perché la direttiva non prevede soglie minime ma il testo del decreto non è ancora pubblicato. Per i prodotti più recenti conviene quindi far valutare il caso prima di rinunciare a una richiesta.
Se un prodotto ti sembra pericoloso: smetti di usarlo, fotografa il difetto, segnala al produttore e al venditore e segnala anche all’autorità, perché la tua segnalazione può far partire un richiamo che protegge altri.
Se il prodotto è oggetto di richiamo: segui le istruzioni dell’avviso, chiedi per iscritto il rimedio e conserva tutte le comunicazioni.
Se hai subito un danno: metti in sicurezza, documenta con fotografie, referti e ricevute, e soprattutto conserva il prodotto, che è la prova principale e che nessuno potrà ricostruire dopo. Poi invia la richiesta di risarcimento al produttore o, se il produttore è extraeuropeo, all’importatore, con mezzo tracciabile. Per i danni rilevanti una perizia tecnica sul prodotto è di regola necessaria.
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo verifica se il prodotto risulta fra quelli richiamati, cosa che molte persone scoprono solo dopo, e imposta la richiesta del rimedio sul produttore anziché sul venditore, perché nel richiamo è il produttore a dover provvedere e la mancanza dello scontrino non è un ostacolo. Contesta gli avvisi che minimizzano il rischio o offrono soltanto uno sconto. Per i casi di danno costruisce il fascicolo nell’ordine che conta, conservazione del prodotto, documentazione medica, perizia, e individua il responsabile corretto fra fabbricante, importatore e, nei casi previsti dalle regole nuove, piattaforma. Verifica infine quale disciplina si applica in base alla data di immissione sul mercato, perché dal dicembre 2026 cambiano soggetti e prove. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
Il prodotto stesso, conservato e non riparato, la confezione con marca, modello e lotto, la prova d’acquisto se disponibile, l’avviso di richiamo e le comunicazioni ricevute, le fotografie del difetto e del danno, i referti medici e le ricevute delle spese e, per i danni rilevanti, la perizia tecnica.
I rimedi nei richiami si ottengono di regola in poche settimane seguendo le istruzioni dell’avviso, e i rifiuti cadono davanti a una richiesta scritta. Le richieste di risarcimento per danni alla persona hanno tempi lunghi e dipendono dalla perizia e dalla conservazione del prodotto: è il punto su cui si perdono più cause. Per i danni alle cose, la franchigia prevista dalla disciplina attuale esclude in pratica i danni modesti. Lo Sportello verifica richiamo e disciplina applicabile e prepara richieste e segnalazioni, senza garantire l’esito.
Per approfondire: regolamento europeo sulla sicurezza generale dei prodotti · Safety Gate, il portale europeo degli avvisi di sicurezza · Ministero delle imprese e del made in Italy · Codice del consumo
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Cercando marca e modello sul portale europeo degli avvisi di sicurezza e sulle pagine dei richiami del Ministero delle imprese, per i prodotti non alimentari, e del Ministero della salute per quelli alimentari. Per elettrodomestici, seggiolini e biciclette elettriche conviene farlo una volta l’anno, perché senza registrazione nessuno ti avvisa.
Sì. Il richiamo riguarda il prodotto e la sua sicurezza, non la prova d’acquisto, quindi la mancanza dello scontrino non ti esclude. Presentati con il prodotto, la confezione o i dati identificativi e chiedi per iscritto il rimedio indicato nell’avviso.
Non è un rimedio adeguato: in un richiamo per motivi di sicurezza il rimedio deve essere effettivo e gratuito e consistere nella riparazione, nella sostituzione con un prodotto sicuro o in un rimborso non inferiore al prezzo pagato. Contesta per iscritto richiamando il regolamento europeo e, se insiste, segnala all’autorità.
Al produttore, o all’importatore se il produttore è fuori dall’Unione, e non serve provare la sua colpa: devi provare difetto, danno e nesso fra i due. Conserva il prodotto senza farlo riparare, perché è la prova principale, e raccogli referti e ricevute prima di inviare la richiesta.
Per i prodotti immessi sul mercato fino all’8 dicembre 2026 il danno alle cose è risarcibile solo per la parte che eccede 387 euro e il bene deve essere destinato all’uso privato, quindi i danni modesti restano fuori. Per i prodotti più recenti la disciplina cambia e conviene far valutare il caso prima di rinunciare.
Sì, ed è una delle segnalazioni più utili che si possano fare, perché i richiami nascono spesso da segnalazioni di consumatori. Non produce un rimborso per te in modo automatico, ma attiva i controlli e, se il rischio è confermato, il richiamo che dà diritto al rimedio a tutti, te compreso.
Racconta il tuo caso allo Sportello +Tutela di Consumerismo: un operatore lo legge, lo valuta gratuitamente e ti ricontatta entro 24 ore. Non stai firmando nulla e non prendi nessun impegno.