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TARI: superficie, riduzioni e come si contesta un avviso

Presunzione di utilizzo, riduzioni fino all'ottanta per cento e superfici sbagliate: che cosa verificare su un avviso e come si chiede l'agevolazione.

Arriva l’avviso TARI per una casa dove non vive nessuno da due anni, o per un magazzino in cui si producono soltanto scarti di lavorazione, o con una superficie che comprende il garage e la cantina. Il primo istinto è pagare e lamentarsi. Il secondo, più utile, è capire su che cosa si fonda il tributo, perché le contestazioni che funzionano riguardano quasi sempre la superficie e la presunzione di utilizzo.

La TARI è disciplinata dall’articolo 1, commi 641 e seguenti, della legge 147/2013. Il presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani: conta la potenzialità a produrre rifiuti, non l’uso effettivo. Secondo la scheda tecnica sulla TARI che abbiamo consultato, si presume l’utilizzo quando è presente almeno l’arredo oppure un’utenza di rete, e l’esclusione richiede l’assenza contemporanea dell’arredo e di tutte le utenze, salva prova contraria. Le pertinenze dell’abitazione rientrano nell’utenza domestica e la loro superficie si somma a quella dell’alloggio.

Quando il tributo non è dovuto

Le aree pertinenziali o accessorie non operative e le aree comuni condominiali non possedute o detenute in via esclusiva.

I locali oggettivamente inutilizzabili, ma attenzione: l’onere di provare l’inidoneità oggettiva a produrre rifiuti è del contribuente, e la mancata utilizzazione per scelta personale non basta. È il punto su cui cadono la maggior parte delle contestazioni sulle seconde case.

Per le utenze non domestiche, le superfici in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento. Qui la prova sono i documenti di smaltimento, non una dichiarazione.

Che cosa fare, in concreto, per una casa non utilizzata: se vuoi far valere l’esclusione, devi poter dimostrare l’assenza contemporanea di arredo e di tutte le utenze, con fotografie e con le comunicazioni di cessazione delle forniture. Se le utenze sono attive, la via dell’esclusione è chiusa e conviene guardare alle riduzioni.

Le riduzioni che spettano per legge

Secondo la fonte consultata, quando il servizio di raccolta non viene svolto o viene svolto in grave violazione della disciplina, oppure si verificano interruzioni per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi con danno o pericolo riconosciuto dall’autorità sanitaria, il tributo è dovuto nella misura massima del venti per cento: quindi con una riduzione fino all’ottanta per cento.

Nelle zone non servite dalla raccolta il tributo è dovuto nella misura massima del quaranta per cento, con una riduzione fino al sessanta per cento, e il Comune può graduarlo in base alla distanza dal punto di raccolta più vicino.

Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione della quota variabile proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, secondo il regolamento comunale.

Sono le riduzioni che più spesso non vengono chieste, perché nessuno le comunica: valgono per chi vive in zone periferiche, per chi ha subito interruzioni prolungate del servizio e per le attività che avviano a recupero una parte dei rifiuti.

Le riduzioni che dipendono dal Comune

Il regolamento comunale può prevedere riduzioni ed esenzioni per le abitazioni con unico occupante, per le abitazioni e i locali a uso stagionale, per le abitazioni di chi risiede o dimora all’estero per più di sei mesi l’anno, per i fabbricati rurali a uso abitativo e per il compostaggio domestico, con riduzione commisurata alla quantità di rifiuti non prodotti.

La conseguenza pratica è una sola: il documento da leggere non è soltanto la legge, è il regolamento del tuo Comune, dove quelle riduzioni sono riconosciute o no e con quali percentuali.

E vanno chieste nei modi e nei termini previsti dal regolamento. Molte riduzioni non sono retroattive, quindi presentarle tardi significa perdere l’anno.

Che cosa verificare su un avviso

La superficie conteggiata, confrontandola con la planimetria catastale: è l’errore più frequente e il più semplice da dimostrare.

La categoria attribuita, in particolare per le utenze non domestiche, perché la categoria determina la tariffa.

Il numero di occupanti, per le utenze domestiche.

I periodi contestati, verificando che corrispondano all’effettivo possesso o detenzione: nelle locazioni brevi, non superiori a sei mesi, l’obbligo resta in capo al possessore.

E sulle rate, la fonte consultata indica di norma almeno due rate semestrali, con almeno una scadenza successiva al 30 novembre, e il saldo calcolato sulle delibere tariffarie pubblicate entro il 28 ottobre: gli atti pubblicati dopo quella data, sempre secondo la stessa fonte, non si applicano all’anno di riferimento.

I termini, che sono la prima cosa da guardare su un avviso. L’articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio siano notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Non è “cinque anni” generico: è una data certa, e per la decadenza conta il giorno di spedizione dell’atto, non quello in cui lo ricevi.

Due distinzioni che cambiano la difesa. La decadenza riguarda il potere del Comune di accertare: se l’avviso non è notificato entro quel termine, quel potere si estingue. La riguarda invece il credito già accertato, ed è quinquennale, ma con un dettaglio decisivo: va eccepita da te e non viene rilevata d’ufficio. Se non la sollevi, non la applica nessuno.

Per la fase successiva, quella della riscossione coattiva, il comma 163 prevede un termine di tre anni per la notifica del relativo atto. E tieni presente che gli atti interruttivi, come un nuovo avviso o un’intimazione, fanno ripartire il termine dalla loro notifica.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo confronta la superficie conteggiata con la planimetria, perché è l’errore più comune e il più facile da far correggere. Verifica la categoria e il numero di occupanti attribuiti. Legge il regolamento comunale per individuare le riduzioni effettivamente previste e i termini per chiederle, che sono il punto in cui si perdono le agevolazioni. Imposta la richiesta per le riduzioni di legge nelle zone non servite o per il servizio non svolto, che quasi nessuno chiede. Chiarisce quando l’esclusione per immobile non utilizzato è praticabile e quando non lo è, perché la presunzione legata ad arredo e utenze è difficile da superare. E prepara l’istanza in autotutela o il ricorso nei termini. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

L’avviso ricevuto con la data di notifica, le planimetrie catastali e la visura, il contratto di locazione o il titolo di possesso, le comunicazioni di attivazione o cessazione delle utenze, le fotografie dei locali se si sostiene l’inutilizzabilità, i documenti di smaltimento dei rifiuti speciali per le utenze non domestiche, il regolamento comunale e le dichiarazioni già presentate.

Tempi realistici e possibili esiti

Le contestazioni sulla superficie documentate con la planimetria si risolvono spesso in autotutela, in settimane o pochi mesi, perché l’errore è oggettivo. Le richieste di riduzione per zone non servite o per servizio non svolto hanno buone prospettive quando la situazione è documentabile. Le richieste di esclusione per immobili non utilizzati hanno esito incerto e dipendono interamente dalla prova dell’assenza di arredo e utenze. Le riduzioni chieste fuori termine di regola non sono retroattive, e va detto subito. Lo Sportello verifica l’avviso e prepara l’istanza, senza garantire l’esito.

Per approfondire: legge 147/2013 · ARERA · scheda tecnica sulla TARI

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Devo pagare la TARI per una casa dove non vive nessuno?

Conta la potenzialità a produrre rifiuti, non l’uso effettivo: si presume l’utilizzo se c’è almeno l’arredo oppure un’utenza di rete, e l’esclusione richiede l’assenza contemporanea di arredo e di tutte le utenze, salva prova contraria. Con le utenze attive quella strada è chiusa.

La mia zona non è servita dalla raccolta.

Secondo la fonte consultata nelle zone non servite il tributo è dovuto nella misura massima del quaranta per cento, quindi con riduzione fino al sessanta, e il Comune può graduarlo in base alla distanza dal punto di raccolta più vicino. È una riduzione che quasi nessuno chiede.

Il servizio è stato interrotto per settimane: posso chiedere qualcosa?

Sì: in caso di mancato svolgimento, grave violazione della disciplina o interruzioni con danno o pericolo riconosciuto dall’autorità sanitaria, il tributo è dovuto nella misura massima del venti per cento, con riduzione fino all’ottanta. Serve documentare il periodo e la situazione.

Che riduzioni posso avere come unico occupante?

Dipende dal regolamento del tuo Comune: unico occupante, uso stagionale, residenza all’estero per più di sei mesi, fabbricati rurali abitativi e compostaggio domestico sono riduzioni facoltative, che il Comune può prevedere o no. Il documento da leggere è il regolamento comunale.

Ho un laboratorio che produce rifiuti speciali: pago tutto?

Per le utenze non domestiche è esclusa la superficie in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che tu dimostri il corretto trattamento. La prova sono i documenti di smaltimento, non una dichiarazione: conservali e allegali alla richiesta.

Che cosa controllo per primo su un avviso?

La superficie conteggiata, confrontandola con la planimetria catastale: è l’errore più frequente e il più semplice da dimostrare, e spesso si risolve in autotutela. Poi la categoria attribuita, il numero di occupanti e i periodi, verificando che corrispondano all’effettivo possesso.

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