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Consegna in ritardo o mai avvenuta: termine supplementare e rimborso

Trenta giorni se il contratto non dice nulla, poi il termine supplementare e la risoluzione con rimborso entro quattordici giorni, acconto compreso.

Un divano ordinato a marzo con consegna entro sei settimane. A luglio non è arrivato, il negozio parla di ritardi del fornitore, e l’acconto è stato versato da mesi. Il ritardo nella consegna è il problema più frequente negli acquisti su ordinazione, ed è anche uno dei più regolati: c’è un termine, c’è un passaggio intermedio e c’è un’uscita.

Il Codice del consumo impone al venditore di consegnare senza ingiustificato ritardo e comunque entro il termine concordato o, se il contratto non ne indica alcuno, entro trenta giorni dalla conclusione. Se il termine passa, devi invitarlo per iscritto a consegnare entro un termine supplementare adeguato; se scade anche quello, puoi risolvere il contratto e ottenere il di tutto, acconto compreso, senza ingiustificato ritardo e comunque entro quattordici giorni.

Il termine di consegna

Il termine esiste sempre: è quello scritto nel contratto oppure, in mancanza, trenta giorni dalla conclusione.

Le formule che i contratti usano per attenuarlo non lo cancellano. Un termine definito indicativo resta il termine che il venditore ha indicato, e una clausola che escluda ogni responsabilità per il ritardo rientra fra quelle che creano uno squilibrio a danno del consumatore, quindi si contesta.

La formula salvo disponibilità, da sola, non trasforma un obbligo in una speranza: se il bene non è disponibile, il problema è del venditore che lo ha venduto.

Il termine supplementare, e quando non serve

Scaduto il termine, il passaggio obbligato è invitare per iscritto il venditore a consegnare entro un termine supplementare adeguato alle circostanze: pochi giorni per un bene di magazzino, dieci o quindici per un bene su ordinazione.

Se non consegna nemmeno entro quello, puoi risolvere il contratto.

Il termine supplementare non serve, e la risoluzione è immediata, in tre casi: se il venditore ha rifiutato espressamente di consegnare; se la consegna entro il termine era essenziale per la natura del bene o per le circostanze, come un abito per una cerimonia con una data fissa; se avevi comunicato al venditore, prima di concludere il contratto, che la consegna entro una certa data era per te essenziale.

L’ultimo caso è quello che vale la pena preparare in anticipo: scrivere la data essenziale nell’ordine, al momento dell’acquisto, cambia completamente la posizione mesi dopo.

La risoluzione e il rimborso

Risolto il contratto, il venditore deve rimborsare tutte le somme versate, acconto compreso, senza ingiustificato ritardo e comunque entro quattordici giorni.

Non può trattenere l’acconto a titolo di penale, perché la risoluzione dipende dal suo ritardo e non da un tuo , e non può imporre un buono al posto del denaro senza il tuo accordo.

Oltre al rimborso puoi chiedere il risarcimento dei danni causati dal ritardo secondo il Codice civile: il costo di un bene sostitutivo comprato altrove, il maggior prezzo pagato, le spese sostenute nell’attesa. Vanno documentati con ricevute, perché senza documenti quella voce resta sulla carta.

E se il venditore consegna dopo che hai dichiarato la risoluzione, non sei tenuto ad accettare la consegna.

Le due comunicazioni, nell’ordine

La prima, alla scadenza del termine: contestazione del ritardo con il riferimento al contratto e alla data prevista, assegnazione di un termine supplementare con una data precisa e avvertenza che in mancanza il contratto si intenderà risolto con richiesta di rimborso.

La seconda, alla scadenza del termine supplementare: dichiarazione di risoluzione, richiesta di rimborso integrale entro quattordici giorni con l’indicazione delle coordinate bancarie, riserva di risarcimento dei danni.

Entrambe con mezzo tracciabile, PEC o , perché la data di ricezione è ciò che fa decorrere i termini.

Sembra una formalità e invece è la differenza fra una pratica che si chiude in poche settimane e un rinvio che dura mesi: finché non c’è una scadenza scritta, nessuno ha una ragione per rispettarla.

L’acconto e il mezzo di pagamento

L’acconto è parte del prezzo e va restituito con la risoluzione. Se hai pagato con carta, la contestazione dell’addebito è uno strumento parallelo, nei termini del circuito.

Se il venditore chiude o fallisce prima di consegnare, il credito va insinuato nella procedura, con esiti incerti. È la ragione pratica per cui, sugli acquisti su ordinazione, conviene versare acconti contenuti e con strumenti che consentano una contestazione: non è diffidenza verso il negozio, è l’unica protezione disponibile se quel negozio chiude.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo individua il termine applicabile, che molti contratti nascondono dietro parole come indicativo o salvo disponibilità, e verifica se nel caso concreto il termine supplementare serve davvero o se la risoluzione è immediata, cosa che cambia tempi ed esito. Prepara le due comunicazioni nella sequenza corretta e con mezzo tracciabile, che è il passaggio che sposta le pratiche ferme. Calcola il rimborso dovuto comprendendo l’acconto e oppone per iscritto il trattenimento a titolo di penale e la proposta di buono, che sono le due resistenze più comuni. Imposta in parallelo la contestazione dell’addebito quando il pagamento lo consente e documenta le spese sostenute per il ritardo. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

Il contratto o l’ordine con il termine di consegna, la prova dell’acconto o del pagamento, le comunicazioni con il venditore sulle date promesse, le due comunicazioni inviate con le prove di invio e di ricezione e le ricevute delle spese sostenute a causa del ritardo.

Tempi realistici e possibili esiti

La sequenza delle due comunicazioni produce di regola la consegna oppure il rimborso in poche settimane. Le resistenze ricorrenti sono due, il buono al posto del denaro e il trattenimento dell’acconto, e si superano con il scritto e, se serve, con la contestazione dell’addebito e la . Il risarcimento dei danni ulteriori viene riconosciuto meno spesso in via stragiudiziale e può richiedere il giudice di pace. Se il venditore è insolvente, il recupero dipende dalla procedura ed è incerto. Lo Sportello prepara le comunicazioni e segue i passaggi, senza garantire l’esito.

Per approfondire: Codice del consumo · Codice civile · Autorità garante della concorrenza e del mercato

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

Il contratto dice consegna indicativa sessanta giorni: vale come termine?

Sì. Un termine indicato resta il termine concordato, anche se accompagnato dalla parola indicativo: superato quello, puoi assegnare il termine supplementare. Se nel contratto non c’è alcun termine valgono trenta giorni dalla conclusione. Una clausola che esclude ogni responsabilità per il ritardo si contesta.

Quanto deve essere lungo il termine supplementare?

Adeguato alle circostanze: pochi giorni per un bene di magazzino, dieci o quindici per un bene su ordinazione. Quello che conta è che sia scritto, con una data precisa e con l’avvertenza che alla scadenza il contratto si intenderà risolto. Un termine irragionevolmente breve può essere contestato dal venditore.

Il negozio vuole trattenere l’acconto come penale.

Non può, se la risoluzione dipende dal suo ritardo: l’acconto è parte del prezzo e va restituito integralmente entro quattordici giorni. Le spese di previste dal contratto potrebbero applicarsi solo se fossi tu a recedere senza alcun inadempimento del venditore, e sempre entro limiti ragionevoli.

Mi offrono un buono invece del rimborso.

Non devi accettarlo: il rimborso va fatto in denaro, con lo stesso mezzo di pagamento usato, salvo tuo accordo espresso. Rifiuta per iscritto indicando le coordinate bancarie e il termine di quattordici giorni, e se il rimborso non arriva avvia la contestazione dell’addebito presso la banca.

La consegna era essenziale per una data precisa e il negozio ha sforato.

Se la data era essenziale per la natura del bene o lo avevi comunicato prima di comprare, non serve il termine supplementare: puoi risolvere subito e chiedere rimborso e risarcimento, per esempio il costo del bene acquistato altrove in fretta. Conserva la prova di avere comunicato quella data.

Ho ricevuto il bene con tre mesi di ritardo e l’ho accettato: posso chiedere qualcosa?

Accettando la consegna hai rinunciato alla risoluzione, ma non al risarcimento del danno causato dal ritardo, se c’è stato ed è documentabile: spese sostenute, un noleggio, un acquisto temporaneo. Chiedilo per iscritto con le ricevute, sapendo che per importi modesti la trattativa vale più di una lite.

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