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La mia compagnia è in liquidazione: chi paga i danni?

Se una compagnia è posta in liquidazione coatta, la RC auto e le altre garanzie seguono strade diverse: che cosa prevede la disciplina e a chi rivolgersi.

È una situazione rara ma non impossibile, e chi la vive si trova senza riferimenti proprio quando servirebbero: la propria compagnia viene posta in liquidazione coatta amministrativa e non si sa se la copertura sia ancora valida, chi risarcirà un sinistro, che fine faccia il premio pagato. Le regole esistono, ma non sono uguali per tutte le garanzie, e su alcuni aspetti sono tecniche: questo articolo indica la direzione, e per il caso concreto serve una verifica puntuale.

Per la RC auto la disciplina prevede l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito presso la CONSAP, tramite un’impresa designata, nei casi indicati dal Codice delle assicurazioni. Le garanzie accessorie cessano decorso il termine previsto dalla pubblicazione del decreto. Per gli altri rami la posizione va fatta valere nella procedura di liquidazione.

Che cos’è la liquidazione coatta amministrativa

È la procedura con cui un’impresa di assicurazione viene sottoposta a liquidazione dall’autorità, con la nomina di un commissario liquidatore e la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento cambia il modo in cui i contratti producono effetti e in cui i sinistri vengono gestiti, con regole diverse a seconda del ramo. La data di pubblicazione del decreto è il riferimento da cui decorrono i termini: annotala e conserva il riferimento, perché è il dato su cui si misura tutto il resto.

Che cosa succede alla RC auto?

Il Codice delle assicurazioni prevede, all’articolo 283, che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, intervenga anche nel caso in cui il veicolo che ha causato il sinistro sia assicurato presso un’impresa posta in liquidazione coatta, secondo le ipotesi indicate dalla norma. L’intervento avviene tramite un’impresa designata sul territorio, a cui il danneggiato presenta la richiesta. L’articolo 293 prevede inoltre che il commissario liquidatore possa essere autorizzato, già nel decreto di liquidazione, a liquidare i danni della circolazione anche per conto del Fondo, con le somme anticipate dalla CONSAP. E c’è una norma che riguarda te come assicurato, non solo i danneggiati: l’articolo 295 consente a chi era assicurato con un’impresa RC auto in liquidazione di far valere i diritti derivanti dal contratto verso il Fondo, agendo nei confronti dell’impresa designata. Il quadro è quindi articolato: il danneggiato non resta senza interlocutore, ma quale sia l’interlocutore dipende dalla posizione e dal momento del sinistro.

Un aspetto tecnico va segnalato senza semplificarlo: la giurisprudenza si è occupata dei casi in cui la liquidazione interviene dopo il sinistro, con orientamenti che incidono sulla possibilità di agire con la procedura di risarcimento diretto o verso l’impresa designata. Non è materia da risolvere leggendo un articolo: se hai un sinistro in questa situazione, fatti assistere prima di inviare la richiesta, perché indirizzarla al soggetto sbagliato fa perdere tempo prezioso.

Le garanzie accessorie

Furto e incendio, atti vandalici, eventi naturali, assistenza, infortuni del conducente: per queste garanzie vale l’articolo 169 del Codice delle assicurazioni: i contratti in corso alla data di pubblicazione del provvedimento continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo, e da lì in poi non c’è più copertura. Hai quindi due mesi di tempo, non di più, per stipulare altrove: è l’aspetto pratico più urgente, perché dopo quel termine il veicolo resta scoperto per quei rischi. La stessa norma ti riconosce la facoltà di recedere dal contratto, con , senza aspettare la scadenza.

Gli altri rami e le polizze vita

Per le coperture diverse dalla RC auto, come polizza casa, sanitaria, responsabilità civile generale, e per le polizze vita, non opera il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che riguarda la circolazione. La posizione del creditore, cioè dell’assicurato o del danneggiato, va fatta valere nella procedura di liquidazione, insinuandosi al passivo secondo le regole della procedura, con i tempi e le incertezze che questo comporta. Se esistano, per specifici rami o situazioni, meccanismi di garanzia ulteriori è materia da verificare caso per caso: non dare per scontato né che ci siano né che non ci siano, e chiedi una verifica puntuale prima di rinunciare a una posizione.

Che cosa fare, in ordine

Controlla la notizia su fonti ufficiali, l’IVASS e la Gazzetta Ufficiale, e annota la data del decreto. Guarda quali garanzie hai e a quale regime appartengono. Stipula altrove le coperture che cessano, senza attendere. Per i sinistri in corso o successivi, individuare l’interlocutore corretto prima di inviare la richiesta, perché sbagliare destinatario costa settimane. Per le somme dovute dall’impresa, seguire le indicazioni del commissario liquidatore sui termini per far valere la propria posizione, che sono perentori. E conservare tutto: polizza, quietanze, corrispondenza.

Come prevenire

Controlla che la compagnia sia autorizzata prima di stipulare: l’IVASS pubblica gli elenchi delle imprese autorizzate e gli avvisi sulle imprese non abilitate a operare in Italia. Diffidare dei premi molto inferiori alla media, che nel settore assicurativo sono spesso il segnale di un’offerta irregolare più che di un’efficienza. E, per le coperture importanti, preferire imprese con presenza consolidata: non è una garanzia assoluta, ma riduce il rischio.

Che cosa fa lo Sportello +Tutela

Lo Sportello +Tutela di Consumerismo esamina la polizza, le condizioni generali e le comunicazioni della compagnia e verifica se il rifiuto, il ritardo o l’importo offerto hanno basi nel contratto e nella disciplina. Se c’è materia, prepara il all’ufficio reclami della compagnia, che deve rispondere entro quarantacinque giorni e che è il passaggio obbligato prima di ogni altra sede, e lo invia con mezzo tracciabile. Se la risposta non arriva nei termini o non soddisfa, predispone il reclamo all’IVASS, che vigila sul comportamento delle imprese, e valuta con te il ricorso all’Arbitro assicurativo, dove ammesso. Per i sinistri della circolazione verifica il rispetto dei termini dell’offerta e le voci di danno omesse. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.

Quali documenti servono

La polizza con le condizioni e l’elenco delle garanzie, le quietanze dei premi pagati, la data di pubblicazione del decreto di liquidazione, le comunicazioni ricevute dal commissario liquidatore o dall’impresa designata, la documentazione dei sinistri in corso.

Tempi realistici e possibili esiti

La sostituzione delle garanzie che cessano va fatta subito, senza attendere. Per i sinistri, l’individuazione dell’interlocutore e la presentazione della richiesta richiedono giorni, ma la liquidazione segue tempi più lunghi del normale. Per gli altri rami, le procedure di liquidazione hanno tempi di anni ed esiti incerti. Lo Sportello verifica la posizione e indirizza la richiesta al soggetto corretto, senza poter garantire i tempi né l’esito, che in queste situazioni dipendono dalla procedura.

Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.

Domande frequenti

La mia RC auto è ancora valida?

Per i danneggiati l’articolo 283 del Codice delle assicurazioni prevede l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada quando il veicolo è assicurato con un’impresa in liquidazione coatta. La tua posizione dipende però dal momento del sinistro e dal fatto che tu sia danneggiato o responsabile: fai verificare il caso prima di agire, e intanto valuta una nuova copertura.

Le garanzie furto e incendio continuano?

Continuano, ma non a lungo: per l’articolo 169 del Codice delle assicurazioni i contratti in corso coprono i rischi fino al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione. Hai quindi due mesi per stipulare altrove, e puoi anche recedere subito con raccomandata. Dopo quel termine il veicolo resta scoperto per furto, incendio e le altre garanzie.

Ho una polizza vita con quella compagnia.

Per le polizze vita opera il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, istituito nel Codice delle assicurazioni dalla legge di bilancio per il 2024 e avviato nel 2026, che garantisce il pagamento delle prestazioni protette se la compagnia va in liquidazione coatta. Resta comunque utile far valere la posizione nella procedura, nei termini indicati dal commissario liquidatore, che sono perentori.

A chi presento la richiesta per un sinistro?

Dipende dalla tua posizione e dal momento del sinistro: può essere l’impresa della controparte, l’impresa designata per il Fondo di garanzia o il commissario liquidatore. Se la strada è quella del Fondo, la richiesta va inviata con raccomandata all’impresa designata, con copia alla CONSAP, e l’azione giudiziaria è possibile solo dopo sessanta giorni. Sbagliare destinatario fa perdere settimane.

Come faccio a sapere se una compagnia è autorizzata?

L’IVASS pubblica gli elenchi delle imprese autorizzate a operare in Italia e gli avvisi sulle imprese e sui siti non abilitati. La verifica va fatta prima di stipulare, e in particolare quando il premio è molto inferiore alla media: nel settore assicurativo un prezzo anomalo è più spesso il segnale di un’offerta irregolare che di un’efficienza.

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