Un figlio che rompe qualcosa, un cane che morde, una tegola che cade: chi risponde dei danni della vita quotidiana e quale garanzia interviene.
Un bambino che rompe la vetrina di un negozio, un cane che si libera e morde, un vaso che cade dal balcone, una bicicletta che urta un pedone. Sono episodi comuni che possono produrre richieste risarcitorie molto rilevanti, soprattutto quando c’è un danno alla persona. Chi risponde lo dice il Codice civile, con regole che non dipendono dalla buona fede né dall’intenzione; se quel danno lo pagherai tu o una compagnia dipende invece da una garanzia che molti hanno senza saperlo.
Il Codice civile pone a carico dei genitori la responsabilità per i danni causati dai figli minori conviventi, del proprietario o utilizzatore per quelli causati dagli animali, e del custode per quelli causati dalle cose in custodia, con possibilità di prova liberatoria diverse. La garanzia di responsabilità civile della vita privata copre di regola questi casi.
Il Codice civile, all’articolo 2048, rende responsabili il padre e la madre, o il tutore, del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitano con loro, e li libera soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto: una prova che la giurisprudenza interpreta con rigore, perché richiede di dimostrare di aver impartito un’educazione e una vigilanza adeguate all’età e al carattere del minore. Lo stesso articolo rende responsabili gli insegnanti e i maestri d’arte per i fatti degli allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, ed è il motivo per cui, quando l’episodio avviene a scuola, le posizioni si sommano. Se invece chi ha causato il danno non era capace di intendere e volere, si applica l’articolo 2047, che chiama a rispondere chi era tenuto alla sorveglianza. Nella pratica, la responsabilità dei genitori è affermata nella grande maggioranza dei casi. Per i fatti avvenuti a scuola o durante attività organizzate, la posizione si articola con quella degli istituti e degli organizzatori, secondo le circostanze.
Per l’articolo 2052 del Codice civile il proprietario dell’animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, risponde dei danni cagionati, sia che l’animale fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. È una responsabilità severa: non basta dimostrare di aver fatto attenzione, serve provare un evento imprevedibile e inevitabile. Se hai un cane, controlla di avere una copertura di responsabilità civile che includa gli animali domestici, perché i danni da morso, soprattutto a minori, producono richieste elevate. E vanno rispettate le regole su guinzaglio e museruola, la cui violazione pesa nella valutazione.
L’articolo 2051 del Codice civile addossa a chi ha una cosa in custodia i danni che essa provoca, salvo il caso fortuito: è la regola che si applica a un vaso che cade, a un’infiltrazione, a una tegola, a un pavimento scivoloso. In condominio la responsabilità può ricadere sul condominio per le parti comuni e sul singolo per le parti di sua proprietà, e la distinzione decide chi paga. La stessa regola si applica agli enti proprietari delle strade per le buche, materia di cui parliamo in un articolo dedicato.
La responsabilità civile della vita privata, spesso inclusa nelle polizze casa o famiglia, copre di regola i danni involontariamente causati a terzi dall’assicurato e dai familiari conviventi nella vita privata, con estensioni che possono comprendere animali domestici, sport non professionistici, uso di biciclette e, secondo le condizioni, altre ipotesi. Le esclusioni tipiche riguardano i danni causati nell’esercizio di attività professionali, quelli derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, che hanno una copertura obbligatoria propria, i danni intenzionali e quelli a beni in consegna o custodia. Controlla se hai questa garanzia e con quale massimale: un danno alla persona può superare di molto i massimali più bassi.
Il danno resta a tuo carico, con il patrimonio personale esposto. Le richieste vanno gestite con attenzione: non ammettere responsabilità per iscritto prima di aver valutato, non firmare accordi transattivi senza aver quantificato il danno reale, chiedi la documentazione a fondamento della richiesta. E se la somma è rilevante, fatti assistere: le transazioni firmate d’impulso, per chiudere la vicenda, sono spesso superiori a quanto sarebbe stato dovuto.
Un cane si libera e morde un passante, che riporta lesioni. La responsabilità del proprietario è affermata salvo caso fortuito. Se il proprietario ha una polizza con responsabilità civile della vita privata estesa agli animali, la compagnia gestisce la richiesta e paga nei limiti del massimale. Se non ce l’ha, il risarcimento, che per lesioni può essere di decine di migliaia di euro, resta a suo carico. La differenza è una garanzia che costa poche decine di euro all’anno e che molti hanno già senza saperlo.
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo esamina la polizza, le condizioni generali e le comunicazioni della compagnia e verifica se il rifiuto, il ritardo o l’importo offerto hanno basi nel contratto e nella disciplina. Se c’è materia, prepara il reclamo all’ufficio reclami della compagnia, che deve rispondere entro quarantacinque giorni e che è il passaggio obbligato prima di ogni altra sede, e lo invia con mezzo tracciabile. Se la risposta non arriva nei termini o non soddisfa, predispone il reclamo all’IVASS, che vigila sul comportamento delle imprese, e valuta con te il ricorso all’Arbitro assicurativo, dove ammesso. Per i sinistri della circolazione verifica il rispetto dei termini dell’offerta e le voci di danno omesse. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
La polizza con il riepilogo delle garanzie e i massimali, la descrizione dell’accaduto con data, luogo e testimoni, la documentazione del danno e la richiesta ricevuta dal danneggiato, l’eventuale verbale delle autorità intervenute, la denuncia inviata alla compagnia.
La denuncia alla compagnia va fatta subito, e da quel momento la gestione della richiesta passa a lei. Le contestazioni riguardano di regola l’operatività della garanzia rispetto alle esclusioni e la quantificazione del danno. Senza copertura, la trattativa è diretta e conviene farsi assistere prima di firmare. Lo Sportello verifica la garanzia, la denuncia e le richieste ricevute, senza garantire l’esito.
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Di regola sì: l’articolo 2048 del Codice civile pone a carico dei genitori la responsabilità per i fatti illeciti dei figli minori non emancipati che abitano con loro, e li libera solo se provano di non aver potuto impedire il fatto, cosa che la giurisprudenza valuta con rigore. Controlla se hai la garanzia di responsabilità civile della vita privata: copre di regola anche questi casi.
Il proprietario, o chi aveva l’animale in uso, risponde per l’articolo 2052 del Codice civile salvo la prova del caso fortuito, che è una prova difficile. Denuncia subito alla compagnia, se hai la responsabilità civile estesa agli animali domestici. I danni da morso, soprattutto a minori, producono richieste elevate: non trattare da solo somme rilevanti.
Si applica la responsabilità per i danni da cose in custodia: per le parti comuni risponde di regola il condominio, che dovrebbe avere una copertura, per le parti di proprietà esclusiva il singolo condomino. La distinzione decide chi paga: segnala subito all’amministratore e alla tua compagnia.
Solo se è attiva la garanzia di responsabilità civile della vita privata, che è spesso inclusa ma non sempre. Controlla il riepilogo delle garanzie e il massimale: per i danni alla persona i massimali bassi sono insufficienti. È una delle garanzie più utili e meno conosciute.
Non ammettere responsabilità per iscritto e non firmare accordi prima di aver quantificato il danno reale e verificato la documentazione a fondamento della richiesta. Se la somma è rilevante, fatti assistere: le transazioni firmate per chiudere in fretta sono spesso superiori al dovuto.
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