La Corte di Cassazione, con ordinanza del 3 giugno 2024 n. 15431, ha ribadito due principi fondamentali:
🟢 il modulo CAI, sottoscritto da entrambi i conducenti, determina una presunzione che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate sul modulo, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione (art. 143, II c., CdA).
Trattandosi di una presunzione fino a prova contraria, l’assicuratore potrà ben superarla ma avrà l’onere di fornire la prova che il sinistro si sia svolto con modalità diverse rispetto a quanto descritto nel modulo;
🟠 la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo CAI e resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova né nei confronti dell’assicuratore, né tantomeno nei confronti del solo confitente, dovendo invece essere liberamente apprezzata dal giudice; trova infatti applicazione l’art. 2733, III c., c..c., secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.