Avvocato del Consumatore

Infortunio a scuola, cosa dice la legge?

Infortunio a scuola: Cassazione, ordinanza 25 luglio 2024, n. 20790.

Nel corso di una lezione di educazione fisica, uno studente, giocando a rugby con i compagni di scuola, veniva strattonato da un avversario, cadendo in terra e sbattendo la testa.

🏫 In ipotesi di infortunio sportivo subito da uno studente nel corso di una gara svoltasi all’interno della struttura scolastica nell’ora di educazione fisica, affinché si configuri la responsabilità della scuola ai sensi dell’art. 2048 c.c. è necessario:

🔶 che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara: si è in presenza di un fatto illecito quando l’atto dannoso è posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero quando l’atto è compiuto allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell’attività svolta;

🔷 che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.

Grava sullo studente l’onere di provare il fatto illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l’inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto.

Andrea Stabile

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma, ha maturato una significativa esperienza nel diritto assicurativo e in materia di responsabilità civile e risarcimenti del danno, assistendo assicurati e compagnie di assicurazioni.

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