Capo rovinato in tintoria, oggetto danneggiato dal riparatore, bene perso: su chi sta la prova, quanto valgono i cartelli e come si calcola il danno.
Un cappotto che torna dalla tintoria con un alone che prima non c’era. Un orologio riparato che adesso perde. Un paio di scarpe lasciate al calzolaio e mai ritrovate. Non rispondiamo dei danni ai capi delicati, dice il cartello. Chi consegna un bene a un professionista perché lo lavori o lo custodisca ha diritto a riaverlo nello stato dovuto, e quel cartello vale molto meno di quanto sembri.
Chi riceve un bene per lavorarlo o custodirlo risponde della conservazione e della restituzione, e in caso di danno o perdita deve provare che non dipende da sua colpa: non spetta a te dimostrarla. I patti che escludono la responsabilità per dolo o colpa grave sono nulli, e le clausole generiche sui capi delicati non liberano da un lavaggio eseguito male. Il risarcimento si misura sul valore attuale del bene, non sul prezzo pagato anni prima.
Quando consegni un capo alla lavanderia, un oggetto al riparatore o un bene a chi deve custodirlo, nasce un contratto che comprende l’obbligo di custodire con diligenza e di restituire nello stato in cui il bene è stato ricevuto, salve le lavorazioni richieste.
Se il bene torna danneggiato o non torna, è il professionista a dover provare che il danno o la perdita derivano da una causa a lui non imputabile. È l’inversione che conta: tu provi la consegna e il danno, lui deve provare di non averne colpa. Un lavaggio che rovina un capo lavabile secondo l’etichetta, una riparazione che peggiora il difetto, un oggetto smarrito in laboratorio sono inadempimenti di cui risponde.
Il cartello e le scritte prestampate sulla ricevuta hanno un valore limitato. Il Codice civile dichiara nullo ogni patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave.
Il Codice del consumo considera poi vessatorie, e quindi nulle, le clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di danno alla persona e quelle che limitano i diritti del consumatore in caso di inadempimento, salvo che siano state oggetto di trattativa individuale: una scritta prestampata su un modulo non lo è.
Al massimo una clausola può escludere la responsabilità per colpa lieve in casi specifici e chiaramente indicati. Non può trasformare un servizio in un rischio interamente a tuo carico, che è esattamente ciò che i cartelli lasciano credere.
La ricevuta di consegna è il documento che prova che cosa hai consegnato e in che stato. Conviene che indichi marca, colore, stato e particolarità, comprese le istruzioni di manutenzione dichiarate sull’etichetta.
Un difetto preesistente va annotato alla consegna, non scoperto al ritiro. Se la ricevuta dice soltanto un cappotto, la contestazione diventa difficile: fotografare il capo prima di consegnarlo e far scrivere le particolarità sono le due precauzioni che valgono più di qualsiasi discussione dopo.
Il risarcimento è commisurato al valore del bene al momento della consegna, tenendo conto di età e usura, non al prezzo di acquisto originario, salvo beni nuovi o quasi.
Per i capi di abbigliamento esistono nella prassi criteri di deprezzamento legati all’età, usati dai periti e dalle associazioni di categoria, che riducono progressivamente il valore riconosciuto: è la ragione per cui un risarcimento parziale non è necessariamente un rifiuto, ma l’applicazione di quei criteri. Il valore si prova con la prova d’acquisto, con le fotografie o, in mancanza, con il valore di mercato di un bene equivalente.
Un bene di valore rilevante consegnato senza dichiararlo e senza prove si risarcisce con difficoltà. Per quei beni, dichiara il valore alla consegna e fallo annotare sulla ricevuta.
Per gli oggetti consegnati in riparazione, oltre alla custodia, il professionista risponde della corretta esecuzione. Una riparazione che non risolve il difetto, o che ne introduce altri, è un inadempimento: hai diritto alla correzione, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione, e al risarcimento del danno.
Il preventivo accettato vincola sul prezzo, e le lavorazioni aggiunte senza il tuo consenso non sono dovute. Il professionista non può trattenere il bene per farsi pagare lavorazioni non autorizzate; può trattenerlo per il prezzo di quelle concordate e non pagate.
La perdita del bene in custodia è un inadempimento, salvo la prova della causa non imputabile. La richiesta va fatta per iscritto, fissando un termine per la restituzione e indicando che in mancanza chiederai il risarcimento sul valore del bene.
Quando il valore è rilevante e la spiegazione non convince, oltre alla richiesta civile ha senso valutare la denuncia: non per inasprire il tono, ma perché la sottrazione di un bene affidato è una fattispecie diversa dalla cattiva esecuzione di un servizio.
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo legge per prima cosa la ricevuta e l’etichetta del bene, perché è lì che si decide se il professionista può sostenere di avere eseguito la lavorazione corretta, e verifica se le clausole invocate sono fra quelle nulle. Prepara la contestazione scritta con la richiesta di risarcimento commisurata al valore attuale, allegando fotografie, etichetta e prova del valore, e la diffida quando la prima richiesta resta senza risposta. Indica quale importo è ragionevole attendersi con i criteri di deprezzamento usati nella prassi, per non impostare la richiesta su cifre che nessuno riconoscerà. Dove esistono procedure di conciliazione di categoria le utilizza. La verifica iniziale della posizione è gratuita. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
La ricevuta di consegna, le fotografie del bene prima della consegna e al ritiro, l’etichetta con le istruzioni di manutenzione, la prova d’acquisto o del valore, il preventivo per le riparazioni, le comunicazioni scambiate con l’esercente e i riferimenti di chi era presente alla consegna.
La contestazione scritta documentata ottiene di regola un risarcimento in poche settimane, spesso ridotto per l’età del bene. Dove esistono procedure di conciliazione di categoria i tempi restano contenuti. Per gli importi rilevanti, e in caso di rifiuto, resta la via del giudice di pace, con tempi e costi da valutare rispetto al valore in gioco. Lo Sportello verifica ricevuta, clausole e valore e prepara la contestazione, senza garantire l’esito.
Per approfondire: Codice civile · Codice del consumo
Per lo Sportello +Tutela puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o telefonare allo 0694805440.
Deve provare che il danno non dipende da sua colpa. Il cartello e le scritte sulla ricevuta non escludono la responsabilità per dolo o colpa grave e non liberano da un lavaggio eseguito male su un capo lavabile secondo l’etichetta. Contesta per iscritto con fotografie, etichetta e prova d’acquisto, chiedendo il risarcimento sul valore attuale.
Il valore del bene al momento della consegna, tenendo conto di età e usura, non il prezzo pagato all’acquisto. Per i capi si applicano criteri di deprezzamento usati nella prassi. Il valore lo devi provare, con la prova d’acquisto o con il prezzo di un bene equivalente: per i beni di valore, dichiaralo alla consegna e fallo annotare.
È il punto debole: senza descrizione, provare che cosa hai consegnato e in che stato è difficile. Chiedi che la ricevuta indichi marca, colore, stato e particolarità, e fotografa il capo prima di consegnarlo. Sono le due precauzioni che contano più di ogni contestazione successiva.
Una riparazione che non risolve o peggiora è un inadempimento: hai diritto alla correzione, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione, e al risarcimento. Il preventivo accettato vincola sul prezzo e le lavorazioni aggiunte senza consenso non sono dovute. Contesta per iscritto e non pagare le voci non concordate.
La perdita del bene in custodia è un inadempimento, salvo la prova di una causa non imputabile. Chiedi per iscritto la restituzione entro un termine e, in mancanza, il risarcimento sul valore, allegando ricevuta e prova del valore. Se l’importo è rilevante valuta anche la denuncia.
Può trattenerlo per il prezzo delle lavorazioni che avevi concordato e non hai pagato. Non può trattenerlo per farsi pagare lavorazioni che non hai autorizzato, né per impedirti di contestare un lavoro mal eseguito. In quel caso chiedi per iscritto la riconsegna, pagando l’importo concordato e indicando la riserva sul resto.
Racconta il tuo caso allo Sportello +Tutela di Consumerismo: un operatore lo legge, lo valuta gratuitamente e ti ricontatta entro 24 ore. Non stai firmando nulla e non prendi nessun impegno.