Il caso: una donna veniva ricoverata in vista del parto ma purtroppo il feto decedeva prima che partorisse. Secondo la donna, i medici si sarebbero accorti con ritardo del quadro di sofferenza fetale, emergente già da un esame strumentale svolto la sera precedente rispetto al tragico evento.
Tale esame strumentale, eseguito la sera prima del parto, NON era stato tuttavia riportato in cartella clinica: per provarlo è necessaria la querela di falso oppure no?
Secondo la Cassazione:
🟣 la cartella clinica (redatta da un’azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico) costituisce atto pubblico e fa prova fino a querela di falso (ex art. 2699 e ss. c.c.) con riguardo alle attività che in essa vengono indicate essere state espletate nel corso di una terapia o di un intervento;
🟢 viceversa, per provare quelle attività che NON risultano dalla cartella clinica e che invece il danneggiato assuma essersi svolte, non è necessaria la querela di falso ma la prova può essere fornita con ogni mezzo (ad esempio la prova testimoniale).
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