Con il contatore unico la bolletta è del condominio: chi paga il consumo di una perdita, chi chiede la tutela al gestore e come si ripartisce la spesa.
In molti edifici il contatore è uno solo, intestato al condominio. Quando una perdita fa esplodere il consumo, la bolletta arriva all’amministratore e il problema diventa di tutti: chi paga i metri cubi dispersi, chi chiede la riduzione al gestore, come si divide quello che resta. Le risposte dipendono da un dato preciso: dove si è rotta la tubazione.
Con il contatore unico l’utenza è del condominio, quindi la richiesta di tutela al gestore la presenta l’amministratore. Se la perdita è su una tubazione comune, la spesa si divide tra i condomini; se è nel tratto di proprietà esclusiva di un appartamento, resta a chi lo possiede. Gli indennizzi del gestore spettano a ciascuna famiglia servita.
Se il contatore è uno solo, il contratto è intestato al condominio e le famiglie sono utenti indiretti. Questo significa due cose. La prima: chi scrive al gestore, presenta il reclamo e chiede la riduzione della bolletta è l’amministratore, non il singolo condomino. La seconda: gli indennizzi automatici previsti dalla regolazione non si fermano al condominio, ma sono riconosciuti per ciascuna unità servita.
È la domanda che decide chi paga, e il confine lo fissa il codice civile: l’articolo 1117, numero 3, considera comuni gli impianti idrici fino al punto di diramazione verso i locali di proprietà individuale. Se la rottura è prima di quel punto, per esempio sulla colonna montante o sul tratto interrato nel cortile, la spesa riguarda tutti i condomini. Se è dopo, cioè nel tratto che serve un solo appartamento, il consumo disperso resta a carico di quel proprietario: la Cassazione ha escluso che la presunzione di proprietà comune si estenda alle diramazioni interne alle singole unità. Per questo la relazione dell’idraulico deve indicare il punto esatto: non serve solo per il gestore, serve per l’assemblea.
Se il regolamento di condominio o una delibera dell’assemblea prevedono un criterio, si applica quello: l’articolo 1123 del codice civile fa salva la diversa convenzione. In mancanza, le spese per le parti comuni si ripartiscono in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, quindi per millesimi, e quando la cosa serve i condomini in misura diversa la ripartizione segue l’uso che ciascuno può farne. Nessun condomino può sottrarsi alla spesa per la conservazione delle parti comuni. Dove esistono contatori di sottrazione nei singoli appartamenti, la differenza tra il consumo del contatore condominiale e la somma di quelli individuali misura esattamente l’acqua dispersa, e rende molto più semplice attribuirla.
Con il solo contatore condominiale ogni consumo anomalo diventa una discussione: non si sa da dove venga, e si finisce per dividerlo per millesimi. Con i contatori di sottrazione nei singoli appartamenti si vede subito quanta acqua è passata dal contatore generale senza arrivare a nessuno, e dove: quella differenza è la perdita. Sono installazioni che l’assemblea può deliberare, e in diversi territori l’ente d’ambito ne promuove l’adozione proprio per superare le utenze indirette. Nel frattempo, la lettura periodica del contatore condominiale resta l’unico modo per accorgersene presto.
Le regole sulle perdite occulte si applicano all’utenza condominiale come a quella singola: se il consumo supera il doppio della media di riferimento e la rottura era in una parte interrata o incassata, sul volume in eccesso non si pagano fognatura e depurazione e la tariffa di acquedotto è al massimo dimezzata. La richiesta va presentata dall’amministratore, con la documentazione della riparazione.
Far verificare e riparare senza attendere l’assemblea, perché ogni giorno di ritardo è acqua fatturata. Raccogliere la dichiarazione dell’idraulico con data, punto e natura della rottura, le fotografie e la fattura. Leggere e comunicare al gestore il contatore dopo la riparazione. Presentare la richiesta di ricalcolo e, se serve, il reclamo. Informare i condomini e portare in assemblea il criterio di ripartizione della parte che resta dovuta.
Se sospetti una perdita, chiedi per iscritto all’amministratore la verifica del contatore condominiale e la lettura aggiornata: è una richiesta che non si può ignorare. Chiedi di vedere le bollette e i documenti della riparazione. Se l’amministratore non si muove, puoi sollecitare la convocazione dell’assemblea nei modi previsti dalla disciplina del condominio. E se sei beneficiario del bonus sociale idrico, ricordati che ti spetta anche con il contatore unico.
Un condominio riceve una bolletta con un consumo triplo. L’amministratore fa intervenire un idraulico: rottura di una tubazione interrata nel cortile, quindi parte comune. Riparazione, dichiarazione scritta con posizione e data, fotografie, lettura del contatore. L’amministratore presenta al gestore la richiesta di applicazione della tutela sulle perdite occulte e ottiene il ricalcolo dell’eccedenza. La parte che resta dovuta viene ripartita in assemblea secondo i millesimi. Se la rottura fosse stata nel tratto di un singolo appartamento, quella stessa spesa sarebbe rimasta a un solo proprietario.
Lo Sportello +Tutela di Consumerismo esamina bollette, letture e comunicazioni del gestore e verifica se il problema rientra nelle tutele della regolazione del servizio idrico. Se sì, prepara il reclamo scritto al gestore e lo invia con mezzo tracciabile. Se la risposta non arriva entro cinquanta giorni o non risolve, presenta la domanda di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e ti assiste con delega. Per le situazioni strutturali, gestori in liquidazione, interruzioni di zona, quote non dovute, raccoglie le segnalazioni per territorio e le porta all’ente d’ambito, alla Regione e all’Autorità. Segue la pratica fino alla definizione, nelle condizioni che ti vengono spiegate al primo contatto.
Le bollette dell’ultimo anno e quella contestata; le letture e le autoletture con foto del contatore; per le perdite occulte, la dichiarazione e la fattura dell’idraulico; per il bonus, l’attestazione ISEE e le comunicazioni ricevute; per le interruzioni, date, orari e numeri delle segnalazioni; per la depurazione, eventuali conferme sull’impianto; le comunicazioni con il gestore.
Il gestore deve rispondere al reclamo scritto entro 30 giorni lavorativi; se risponde in ritardo, ti spetta un indennizzo automatico di base di 30 euro. Se la risposta non arriva entro cinquanta giorni o non soddisfa, si può chiedere la conciliazione al Servizio Conciliazione dell’Autorità, che non comporta costi per il cliente e dura in media circa 65 giorni. Gli esiti più frequenti sono il ricalcolo della bolletta, lo storno delle quote non dovute, la rateizzazione, il riconoscimento del bonus e degli indennizzi. Per i problemi strutturali i tempi dipendono dagli enti e i risultati arrivano con le richieste coordinate. Lo Sportello valuta i documenti e ti dice se la richiesta ha basi, senza promettere l’esito.
Per approfondire: Sportello per il consumatore Energia e Ambiente
Se hai un problema con la bolletta dell’acqua, con il gestore o con il servizio idrico del tuo comune, compila il modulo di segnalazione dello Sportello +Tutela: un operatore ti ricontatta per capire il caso e indicarti il percorso corretto. Puoi anche scrivere a piututela@consumerismo.it o chiamare lo 0694805440.
Sì, se il contratto è intestato al condominio: è l’amministratore l’utente titolare, e le richieste sulla bolletta le presenta lui. Tu puoi sollecitarlo per iscritto e chiedere copia di quanto ha inviato. Restano invece tuoi, come utente indiretto, il bonus sociale idrico e gli indennizzi automatici, che vanno riconosciuti per ciascuna unità servita.
Il consumo disperso da una tubazione che serve solo casa tua resta a tuo carico, come la riparazione. Puoi però chiedere che il condominio presenti al gestore la richiesta di tutela sulle perdite occulte: se viene accolta, l’eccedenza viene ricalcolata a condizioni più favorevoli, e quello che paghi si riduce. Serve la dichiarazione dell’idraulico con il punto esatto della rottura.
Se il regolamento o una delibera dell’assemblea prevedono un criterio, si segue quello. In mancanza vale l’articolo 1123 del codice civile: le spese comuni si dividono in proporzione ai millesimi, o in proporzione all’uso quando la cosa serve i condomini in misura diversa. È una delle ragioni per installare contatori di sottrazione: con quelli, il consumo anomalo si individua per differenza e non si discute in assemblea.
Metti la richiesta per iscritto, con una data: verifica del contatore, intervento sulla perdita, richiesta di ricalcolo al gestore. Chiedi copia delle bollette e dei documenti. Se non si muove, puoi chiedere la convocazione dell’assemblea, insieme ad altri condomini, e far mettere il punto all’ordine del giorno. Conserva copia di tutto: serve anche per valutare la sua responsabilità.
La limitazione per morosità su un contatore condominiale colpisce tutte le famiglie, comprese quelle in regola, e questo la rende un problema di tutti. Se nell’edificio ci sono beneficiari del bonus sociale idrico, sono utenti non disalimentabili, e la loro condizione va comunicata al gestore per iscritto, tramite l’amministratore, prima che la procedura arrivi alla limitazione.