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Prosumer e rete elettrica: come funziona la procedura giurisdizionale ARERA quando la connessione non funziona

Negli ultimi anni migliaia di cittadini sono diventati prosumer: producono energia elettrica (soprattutto da fotovoltaico) e allo stesso tempo la consumano. Una figura centrale nella transizione energetica, ma ancora poco tutelata quando il problema non è l’impianto, bensì la rete elettrica o il comportamento del gestore.

Prosumer e rete elettrica: quando la produzione di energia si scontra con i limiti del sistema

Il numero di cittadini che producono e consumano energia elettrica è cresciuto in modo esponenziale. I prosumer – in gran parte famiglie dotate di impianti fotovoltaici – rappresentano uno degli assi portanti della transizione energetica. Tuttavia, quando il problema non riguarda l’impianto ma la rete elettrica, il prosumer si trova spesso in una zona grigia, con tutele poco chiare e strumenti di difesa difficili da attivare.

È il caso, sempre più frequente, di impianti che si disconnettono per sovratensione, di ritardi nella connessione alla rete o di dinieghi tecnici poco trasparenti. Situazioni che non possono essere ricondotte a semplici disservizi commerciali, ma che rientrano a pieno titolo in controversie regolatorie. In questi casi, accanto ai reclami ordinari, esiste uno strumento specifico: la procedura giurisdizionale prevista da ARERA.

Il prosumer non è un cliente qualsiasi

Il prosumer non è soltanto un utente finale, né un operatore industriale. È un soggetto ibrido, che immette energia in rete e contribuisce al funzionamento del sistema elettrico. Proprio per questo motivo, la regolazione riconosce diritti specifici nei confronti dei gestori di rete, soprattutto quando vengono in gioco obblighi tecnici e regolatori relativi alla connessione, alla qualità del servizio e all’accesso alla rete.

Nella pratica, però, molti prosumer si scontrano con risposte standardizzate, misurazioni contestabili o lungaggini che finiscono per bloccare di fatto la produzione di energia. In queste situazioni, il reclamo tradizionale rischia di non essere sufficiente.

Dal reclamo al procedimento ARERA

Il primo passaggio resta comunque obbligatorio: il prosumer deve presentare un reclamo scritto al gestore di rete, descrivendo in modo puntuale il problema e indicando le violazioni regolatorie che si ritengono sussistenti. Il gestore ha quarantacinque giorni di tempo per rispondere.

Se la risposta non arriva, oppure se viene ritenuta insoddisfacente, il prosumer può rivolgersi direttamente ad ARERA entro trenta giorni. In presenza di un danno grave e difficilmente reversibile – come un impianto sistematicamente inutilizzabile – la normativa consente anche di saltare questo passaggio e chiedere l’intervento immediato dell’Autorità.

Il reclamo deve essere presentato tramite PEC, utilizzando i moduli previsti, e corredato dalla documentazione tecnica necessaria. Un aspetto spesso sottovalutato è la correttezza formale: il reclamo deve essere inviato contestualmente al gestore e ad ARERA, pena l’archiviazione.

Cosa può decidere l’Autorità

Una volta avviata l’istruttoria, ARERA analizza il caso sul piano tecnico e regolatorio, garantendo il contraddittorio tra le parti. L’Autorità può accertare la violazione degli obblighi da parte del gestore, imporre prescrizioni operative e fissare termini per l’adeguamento. In alcuni casi, può anche trasmettere gli atti per l’avvio di procedimenti sanzionatori.

È importante chiarire che questa procedura non ha natura risarcitoria. ARERA non riconosce danni economici, che restano di competenza del giudice ordinario. Tuttavia, una decisione dell’Autorità ha un valore determinante perché certifica ufficialmente le responsabilità e riequilibra un rapporto che, altrimenti, vede il prosumer in posizione di evidente debolezza.

Uno strumento poco conosciuto, ma centrale

Nonostante la sua importanza, la procedura giurisdizionale ARERA resta poco utilizzata. Molti prosumer rinunciano, scoraggiati dalla complessità tecnica o dalla convinzione che “non serva a nulla”. In realtà, si tratta di uno degli strumenti più efficaci per riportare il problema sul piano corretto: quello delle responsabilità di sistema e non del singolo guasto.

In un contesto in cui la produzione diffusa cresce più velocemente dell’adeguamento delle reti, ignorare questi strumenti significa accettare che il peso della transizione ricada solo sui cittadini che hanno investito.

La posizione di Consumerismo

Per Consumerismo, informare i prosumer sull’esistenza e sul funzionamento di questa procedura è parte integrante della tutela. Non si tratta solo di risolvere singoli casi, ma di rafforzare un approccio preventivo e sistemico, che costringa i gestori e le istituzioni a confrontarsi con i limiti reali della rete.

Chi produce energia non può essere lasciato solo di fronte a regole opache e risposte automatiche. La transizione energetica è credibile solo se accompagnata da tutele effettive per i prosumer, che oggi rappresentano una risorsa per il sistema, non un problema da contenere.

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ARGOMENTI: prosumer
Giovanni Riccobono

Da oltre 12 anni impegnato nel settore energetico ha deciso di specializzare la sua figura nella tutela energetica ovvero nel garantire diritti e doveri dei consumatori nel mondo delle utility luce e gas. Le sue competenze nel settore energetico sono certificate dalla norma UNI 11782:2020 di Utility Manager. Blogger e divulgatore energetico è autore di 3 libri per tutela energetica dei consumatori. Ha preso parte, inoltre, a diverse iniziative per aumentare l’informazione e la consapevolezza dei consumatori di energia elettrica e gas. È un conciliatore esperto nelle controversie energetiche: ha gestito oltre 4000 reclami e recuperato oltre un milione di euro a favore dei consumatori.

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