CATEGORIA: Economia Sociale

Quanto costa davvero una donazione? La deducibilità spiegata alle imprese

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Quarto appuntamento della rubrica ““. Dopo il social procurement, un altro strumento con cui le imprese possono sostenere l’economia sociale: le erogazioni liberali e i vantaggi fiscali che la legge riconosce a chi dona. Con i conti fatti: donare 10.000 euro può costarne, di fatto, 7.600.

Quanto può risparmiare, concretamente, un’azienda che dona a un ente del Terzo settore? La risposta merita numeri precisi, perché il legislatore ha costruito per le imprese donatrici un beneficio fiscale reale, a condizione di rispettare alcune regole. E ne ha previsto uno anche per chi dona come privato cittadino: ci arriviamo tra poco.

In questo articolo le mettiamo in fila, con il linguaggio di chi deve poi portare la pratica al proprio commercialista.

La regola: deducibilità fino al 10% del reddito

Il riferimento è l’articolo 83, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). Tradotto dal linguaggio tecnico: le donazioni in denaro o in natura effettuate da società ed enti a favore degli enti del Terzo settore non commerciali si possono dedurre dal reddito d’impresa, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Denaro o beni: cosa cambia. La deduzione vale per entrambe le forme, ma con logiche diverse. Per il denaro conta l’importo versato, con strumenti tracciabili. Per i beni conta il valore, e non lo decide l’impresa a sentimento: le regole attuative prevedono che si assuma il valore normale del bene, cioè il prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie; se l’azienda dona beni che produce o commercia si assume il minore tra il valore normale e quello attribuito alle rimanenze. Mentre se dona beni strumentali usati, rileva il residuo valore fiscale. Inoltre quando il valore supera i 30.000 euro, o non è determinabile con criteri oggettivi, serve una perizia giurata di stima non anteriore a novanta giorni rispetto al trasferimento. In ogni caso, la va documentata per iscritto, con la descrizione dei beni e dei valori. Tradotto per chi decide: donare l’invenduto o le attrezzature dismesse conviene e fa bene, ma il valore va costruito con il commercialista prima, non ricostruito dopo. 

C’è anche una garanzia in più, spesso ignorata. Se la deduzione supera il reddito dichiarato, l’eccedenza si riporta in avanti e si deduce negli esercizi successivi, fino al quarto. In altre parole, il beneficio non si perde negli anni in cui l’utile è basso.

E chi dona come privato? Lo stesso articolo 83 premia anche le persone fisiche, con due strade alternative tra loro: la detrazione dall’IRPEF del 30% di quanto donato, su un massimo di 30.000 euro l’anno (la percentuale sale al 35% se il beneficiario è un’organizzazione di volontariato), oppure la deduzione dal reddito complessivo nel limite del 10%. Quale delle due convenga dipende da reddito e aliquota di ciascuno: è la classica domanda da fare al proprio commercialista. Le condizioni di fondo restano le stesse: ente iscritto al RUNTS con qualifica non commerciale e pagamento tracciabile.

Facciamo i conti: un esempio semplificato

Un’impresa con un reddito dichiarato di 200.000 euro dona 10.000 euro a un ente del Terzo settore non commerciale. La donazione è entro il limite del 10% (che qui vale 20.000 euro), quindi è interamente deducibile: il reddito imponibile scende a 190.000 euro.

Con l’aliquota IRES ordinaria del 24%, applicabile alle società di capitali, il risparmio di imposta è di 2.400 euro. Il costo effettivo della donazione, al netto del beneficio fiscale, è quindi di 7.600 euro. Per le imprese soggette a IRPEF il risparmio dipende invece dall’aliquota marginale, e può essere anche maggiore. L’esempio è volutamente semplificato: il calcolo reale dipende dalla situazione fiscale complessiva dell’impresa e va costruito con il proprio consulente.

Le condizioni da rispettare

Perché la deduzione sia legittima, servono quattro requisiti:

  • Tracciabilità. La donazione deve avvenire con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, carte di pagamento, assegni. Il contante non dà diritto al beneficio.
  • Natura dell’ente beneficiario. Il destinatario deve essere un ente del Terzo settore iscritto al RUNTS con qualifica non commerciale, così come previsto dall’art. 83 del Codice del Terzo settore. La qualifica non commerciale non si acquisisce automaticamente con l’iscrizione al RUNTS, ma si determina anno per anno applicando i parametri previsti dall’art. 79 del CTS.
  • Assenza di controprestazione. La liberalità è tale se non c’è nulla in cambio. Se l’impresa riceve una prestazione, per esempio visibilità del marchio, non siamo più nel campo delle liberalità ma della sponsorizzazione, con regole fiscali diverse.
  • Non cumulabilità. Per la stessa erogazione, la dell’art. 83 non si somma ad altre agevolazioni fiscali previste da altre norme.

Donazione, sponsorizzazione, acquisto: quale strada scegliere?

È la domanda giusta da farsi prima di procedere. Le strade con cui un’impresa può destinare risorse a un ente come il nostro sono tre, e hanno logiche diverse.

La donazione è una liberalità: nessuna controprestazione, deducibilità ex art. 83 CTS nei limiti visti sopra. La sponsorizzazione, invece, è un contratto commerciale: l’impresa paga per un ritorno di visibilità e il costo segue le regole ordinarie dei costi d’impresa, con IVA. L’acquisto di servizi è il terreno del social procurement, di cui abbiamo parlato nel primo articolo di questa rubrica: l’impresa compra un servizio di cui ha bisogno da un ente dell’economia sociale, e il corrispettivo è un normale costo deducibile secondo le regole generali.

Tre strade legittime e non alternative tra loro: un’impresa può acquistare un servizio e, separatamente, sostenere con una liberalità le attività istituzionali dell’ente. L’importante è tenerle distinte nei contratti e nella contabilità, perché confonderle espone a contestazioni fiscali e, peggio, reputazionali.

Cosa può fare Consumerismo con la tua donazione

Chi dona vuole sapere dove va il proprio denaro, e ha ragione. Noi di Consumerismo destiniamo le liberalità ricevute alle nostre attività di interesse generale: la promozione e la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, riconosciuta dall’art. 5, comma 1, lettera w del Codice del Terzo settore.

In concreto significa sportelli di assistenza per chi ha un problema da risolvere, nelle diverse aree tematiche, ma non solo: educazione al consumo consapevole e attività che rendono il mercato più trasparente, a beneficio dei consumatori e delle imprese che nel mercato operano correttamente. E a chi ci sostiene rendicontiamo l’uso delle risorse, perché la trasparenza che chiediamo agli altri è la prima che dobbiamo a noi stessi.

Se dopo i conti di questo articolo la domanda è diventata “perché no?”, sappi che il primo passo non è un bonifico: è una conversazione. Scrivici tramite il seguente form e raccontaci la tua impresa: capiamo insieme se e in quale forma sostenerci abbia senso per te, prepariamo ciò che serve al tuo commercialista e, da lì in avanti, ti rendicontiamo ciò che la tua donazione ha reso possibile.

Un’economia in cui le imprese sostengono chi tutela i consumatori non è un paradosso: è un mercato che investe sulla propria fiducia. Ed è la fiducia, prima ancora del fatturato, il capitale su cui si costruisce il valore condiviso.

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Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo. Per l’applicazione della legge al caso concreto è necessaria una valutazione specifica.

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