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Verdura sulle sedie, tra tradizione e regole

Dopo le multe da 5mila euro a Mola di Bari si apre il caso della vendita diretta degli agricoltori. Cosa prevede la legge su igiene, prezzi, provenienza e permessi e dove passa il confine con il commercio abusivo.

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Una sedia davanti alla porta di casa, sopra una cassetta di pomodori, fagiolini, melanzane o angurie appena raccolti. A Mola di Bari è una consuetudine che appartiene alla vita del paese e che permette a piccoli agricoltori e coltivatori di vendere direttamente una parte della propria produzione.

Questa estate, però, alcuni venditori sono stati sanzionati dalla Guardia di Finanza con multe da 5mila euro. Il caso è stato sollevato da Pietro Santamaria, docente di orticoltura dell’Università di Bari, che ha chiesto l’annullamento delle sanzioni sostenendo il valore agricolo, sociale e ambientale di questa forma di vendita. Il sindaco Giuseppe Colonna ha successivamente annunciato che per tre dei casi contestati, relativi alla vendita di fagiolini e angurie, ritiene esistano i presupposti per l’annullamento, mentre una situazione diversa riguarderebbe una vendita più strutturata, con scaffalature e arance fuori stagione, che ha fatto sorgere dubbi sull’effettiva provenienza della merce, ne ha parlato Davide Gambardella su la Repubblica.

La vicenda pone però una questione più ampia. Come si può tutelare una tradizione locale senza creare una zona franca dalle regole? E come si concilia il regime agevolato della vendita diretta agricola con gli obblighi sostenuti da fruttivendoli e altri commercianti?

Cosa prevede la legge per la vendita diretta degli agricoltori

La vendita diretta agricola è espressamente prevista dalla legge. L’articolo 4 del decreto legislativo 228/2001 consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati e iscritti al Registro delle imprese, di vendere direttamente al dettaglio prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende.

Possono essere venduti anche prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli, ma il fatturato derivante dai prodotti della propria azienda deve rimanere prevalente rispetto a quello dei prodotti acquistati da altri agricoltori.

Questo significa che il piccolo agricoltore non può essere automaticamente equiparato a un fruttivendolo. Ma significa anche che la “sedia” non può trasformarsi in una copertura per acquistare sistematicamente merce all’ingrosso e rivenderla usufruendo delle semplificazioni riconosciute agli agricoltori.

La prima garanzia deve quindi essere proprio questa: sapere chi vende e poter ricostruire la provenienza di ciò che viene venduto.

Igiene: la vendita diretta non è una zona franca

Un punto va chiarito: non è corretto affermare che alla vendita diretta degli agricoltori non si applichino norme igienico-sanitarie.

Lo stesso decreto legislativo 228/2001 stabilisce che la vendita diretta deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. La normativa europea distingue la produzione primaria dalle fasi successive della filiera e gli adempimenti non sono necessariamente gli stessi previsti per un supermercato o per un’attività che manipola e trasforma alimenti. Il principio della sicurezza alimentare, però, resta.

Frutta e verdura devono essere conservate ed esposte evitando contaminazioni. Nel caso di Mola lo stesso sindaco ha fatto l’esempio di prodotti conservati in un garage utilizzato anche per il trattore, con il conseguente rischio di esposizione a fumi e gasolio.

Nel futuro disciplinare comunale sarà quindi importante definire, insieme all’autorità sanitaria, poche prescrizioni concrete sulle modalità di esposizione: prodotti adeguatamente rialzati da terra, protezione da possibili fonti di contaminazione e condizioni di conservazione compatibili con la sicurezza degli alimenti.

Prezzo e provenienza devono essere trasparenti

La semplicità della vendita non può tradursi in minori informazioni per chi compra.

Il consumatore deve poter conoscere chiaramente il prezzo e, per i prodotti venduti a peso, il prezzo per unità di misura. Per gli ortofrutticoli freschi la normativa europea prevede inoltre norme di commercializzazione e l’indicazione del Paese di origine. Per alcuni prodotti sono previste norme specifiche che possono comprendere ulteriori indicazioni, come categoria, varietà o tipo commerciale e calibro.

L’origine assume un’importanza ancora maggiore quando il prodotto viene presentato come locale, proveniente dal proprio orto o a chilometro zero. Il consumatore sceglie anche sulla base di questa informazione e deve quindi poter confidare nella sua correttezza.

Va invece sfatato un equivoco: sulla normale frutta e verdura fresca intera non deve essere apposta una data di scadenza come avviene per molti alimenti confezionati. Gli obblighi cambiano quando si tratta di prodotti tagliati, trasformati o confezionati.

Suolo pubblico e permessi: dipende da dove si vende

Anche sulle autorizzazioni è necessario evitare generalizzazioni. Non esiste una sola regola valida per qualsiasi vendita agricola.

La legge nazionale prevede che la vendita diretta in forma itinerante sia soggetta a comunicazione al Comune. Se la vendita al dettaglio viene esercitata su un’area pubblica utilizzando un posteggio, la comunicazione deve contenere anche la richiesta di assegnazione del posteggio.

Diversa è la vendita effettuata all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, per la quale la stessa normativa prevede una forte semplificazione e non richiede la comunicazione di inizio attività.

Il punto, quindi, non è stabilire genericamente se “la sedia è legale”, ma verificare chi vende, dove è collocata, se viene utilizzato suolo pubblico e con quali modalità viene svolta l’attività.

Il confronto con fruttivendoli e commercianti

C’è poi una questione economica che non può essere ignorata. Un fruttivendolo sostiene costi e adempimenti legati al locale, all’attività commerciale, alla gestione fiscale, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità, al personale e, quando prevista, all’occupazione del suolo pubblico.

Il produttore agricolo che vende direttamente gode invece di un regime semplificato previsto dalla legge proprio per favorire la filiera corta e consentire all’agricoltore di valorizzare la propria produzione.

Non si tratta quindi, di per sé, di concorrenza sleale: sono due attività alle quali il legislatore ha riconosciuto regimi differenti. Il problema nasce quando la vendita presentata come agricola diretta diventa, nei fatti, una normale attività di acquisto e rivendita. In quel caso due soggetti finiscono per svolgere sostanzialmente la stessa attività sostenendo obblighi e costi molto diversi.

Per questo i controlli devono servire soprattutto a distinguere il piccolo produttore autentico dal commercio mascherato.

Le multe da 5mila euro

Sull’entità delle sanzioni interviene l’avvocato , Direttore del comparto legale di Consumerismo No Profit APS ETS:

«Una sanzione da 5mila euro applicata a una micro-realtà familiare che vende pochi prodotti della propria terra pone certamente un problema di proporzionalità, ma ogni verbale va valutato sulla base della violazione effettivamente contestata. Una cosa è il piccolo produttore che espone una cassetta di verdure, altra cosa è un’attività di vendita stabile che utilizza la tradizione per aggirare le regole del commercio. Regolamentare è meglio che punire indiscriminatamente: servono norme semplici, controlli mirati e sanzioni proporzionate alla gravità delle violazioni.»

 

Basta avere un orto per vendere sulla sedia?

Avere un piccolo orto e qualche prodotto in più non significa automaticamente poterlo vendere sulla sedia davanti casa. La vendita diretta disciplinata dall’articolo 4 del D.Lgs. 228/2001 è riservata agli imprenditori agricoli iscritti al Registro delle imprese, che possono vendere prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.

Esiste un regime di esonero dall’iscrizione al Registro delle imprese per i produttori agricoli con un volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro e alle condizioni previste dalla legge. Ma c’è una distinzione importante: il Ministero ha chiarito che, quando questi piccoli produttori intendono esercitare la vendita diretta su aree pubbliche, l’iscrizione al Registro delle imprese è comunque necessaria.

Perciò non basta dire “sono i pomodori del mio orto”. Se la sedia è collocata sul marciapiede o su un’altra area pubblica, occorre verificare sia che chi vende abbia i requisiti per esercitare la vendita diretta agricola, sia che siano rispettate le regole previste per l’utilizzo di quello spazio.

Diverso è il caso della vendita effettuata all’interno dell’azienda agricola o sul fondo dove avviene la produzione, per la quale la normativa prevede maggiori semplificazioni.

È una distinzione importante anche nel caso di Mola di Bari: la provenienza locale della verdura, da sola, non rende automaticamente regolare la vendita. Bisogna verificare chi vende, a quale titolo lo fa e dove viene svolta concretamente l’attività.

 

 

Filiera corta, stagionalità e biodiversità

Queste piccole vendite possono avere anche un valore economico e sociale. La filiera corta riduce i passaggi tra produttore e consumatore, favorisce il consumo di prodotti stagionali e può contribuire a mantenere vive produzioni e varietà locali che difficilmente trovano spazio nella grande distribuzione.

Non si può affermare automaticamente che il prodotto venduto sulla sedia sia sempre più economico rispetto a quello acquistato in un negozio o al supermercato. Proprio per questo l’esposizione del prezzo al chilo è fondamentale: permette al consumatore di confrontare e decidere.

A Mola si sta discutendo anche di una mappatura georeferenziata di queste vendite e della valorizzazione della tradizione sotto il profilo culturale. Il sindaco ha annunciato l’intenzione di arrivare a un disciplinare capace di distinguere le vendite autentiche dall’abusivismo.

La proposta dell’Osservatorio Consumerismo: un cartello unico per le “sedie della tradizione”

L’Osservatorio Consumerismo propone di partire da una soluzione molto semplice: creare, insieme al Comune e alle autorità sanitarie competenti, un piccolo disciplinare e un cartello standard da esporre su ogni punto di vendita riconosciuto.

Sul cartello dovrebbero comparire almeno nome o identificazione del produttore, provenienza del prodotto e prezzo al chilogrammo, insieme alle ulteriori informazioni obbligatorie previste per la specifica tipologia di ortofrutta.

A questo potrebbero affiancarsi poche prescrizioni igieniche concordate con l’autorità sanitaria e l’individuazione chiara degli spazi nei quali la vendita può essere effettuata, con procedure amministrative semplici per le piccole realtà agricole che ne hanno diritto.

Il cartello avrebbe anche un’altra funzione: rendere immediatamente riconoscibile agli occhi del consumatore il produttore che aderisce alle regole. Una sorta di patto di trasparenza tra chi coltiva e chi compra.

Non serve trasformare una sedia con una cassetta di melanzane nel banco di un supermercato. Servono però quelle informazioni e quelle garanzie essenziali che permettono di sapere chi sta vendendo, da dove arriva il prodotto, quanto costa e se viene venduto in condizioni adeguate.

In questo modo si potrebbe tutelare una tradizione senza penalizzare i commercianti che rispettano regole più onerose, proteggendo allo stesso tempo i veri piccoli produttori dall’equiparazione con chi esercita commercio abusivo. La vendita di prossimità può continuare a rappresentare un patrimonio agricolo e sociale del territorio, purché tradizione, sicurezza e trasparenza procedano insieme.

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